Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/05/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 dicembre

1961, n. 1810, nella parte in cui estende erga omnes l'art. 26

dell'accordo collettivo 30 ottobre 1953 (di approvazione del testo

unico delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti

dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai

lavoratori assunti per lo stesso servizio dai Comuni ai sensi del

d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135), promosso con ordinanza emessa il

24 settembre 1971 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel

procedimento civile vertente tra Broccoli Giulio e l'Istituto nazionale

gestione imposte di consumo, iscritta al n. 99 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del

26 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Considerato in fatto e in diritto:

1. - Con ordinanza emessa il 24 settembre 1971 nel corso di un

procedimento civile vertente tra Broccoli Giulio e l'Istituto nazionale

gestione imposte di consumo, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere

ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 36 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R.

26 dicembre 1961, n. 1810, che estende erga omnes l'accordo collettivo

30 ottobre 1953, di approvazione del testo unico delle clausole

contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle

imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori assunti, per lo

stesso servizio, dai Comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n.

135. Sostanzialmente, la questione si restringe alla parte in cui la

disposizione denunciata consente l'applicazione in generale dell'art.

26 del predetto accordo, che stabilisce la decadenza per i lavoratori

dalla possibilità di richiedere sia giudizialmente che

stragiudizialmente il pagamento del compenso per il lavoro

straordinario commisurato a periodi mensili, trascorso un semestre

dalla scadenza del decimo giorno del mese successivo a quello in cui

avvenne la prestazione.

2. - La questione è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'oggetto della

delega conferita al Governo ad emanare norme con forza di legge

uniformandosi alle clausole dei contratti ed accordi collettivi

anteriormente stipulati è circoscritto alle sole clausole che

direttamente concernono i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto

di lavoro, assicurando ai prestatori d'opera, come testualmente si

esprime l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, "minimi

inderogabili di trattamento economico e normativo". Ne restano perciò

escluse, tra le altre, le clausole contrattuali aventi carattere

meramente sussidiario o strumentale e non rivolte a dare concreta

soddisfazione al fine perseguito e chiaramente enunciato nella legge di

delega, com'è il caso, per l'appunto, dell'art. 26 dell'accordo

collettivo di cui all'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua

Vetere.

Siffatta esclusione risulta d'altronde confermata dallo stesso

articolo unico del d.P.R. n. 1810 del 1961, che, nel suo ultimo comma,

riferendosi alle clausole degli accordi collettivi annessi alle quali

viene conferita efficacia di norme giuridiche con forza di legge, e nel

ribadirne la inderogabilità, si vale della locuzione, fedelmente

ricalcata su quella della legge, "minimi di trattamento economico e

normativo così stabiliti" (e cioè, stabiliti con effetti generali

attraverso la recezione da esso operatane).

Poiché, per quanto ora osservato, la clausola in oggetto conserva

la originaria natura di clausola contrattuale, vedrà poi il giudice se

la medesima sia applicabile tra le parti in causa e, nell'affermativa,

se contrasti o no con l'art. 36 della Costituzione o con norme

imperative di legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n.

1810, nella parte in cui estende erga omnes l'art. 26 dell'accordo

collettivo 30 ottobre 1953 (di approvazione del testo unico delle

clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli

appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori

assunti per lo stesso servizio dai Comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31

gennaio 1947, n. 135).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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