Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/12/1967 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 16r.d.l. 2328/1923

applicata al caso

  • art. 8r.d. 1955/1923
  • art. 4r.d.l. 692/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16

delle disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n.

2328, nel testo modificato dal R.D. L. 2 dicembre 1923, n. 2682, e

degli artt. 4 del R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692; 8 del R.D. 10

settembre 1923, n. 1955; e 1 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, con

riferimento alle disposizioni di cui al n. 25 della tabella approvata

con quest'ultimo decreto (riposo settimanale dei lavoratori), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 giugno 1966 dal Tribunale di Trento nel

procedimento civile vertente tra Salomon Donato e la Società

Automobilistica Atesina, iscritta al n. 224 del Registro ordinanze 1966

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14

gennaio 1967;

2) ordinanze emesse il 27 settembre 1966 dal Tribunale di Terni in

due procedimenti civili promossi da Giovannetti Gastone e Scibinetti

Alberto contro la Società Polymer Industrie Chimiche, iscritte ai nn.

39 e 40 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 89 dello 8 aprile 1967;

3) ordinanze emesse il 27 settembre 1966 dal Tribunale di Terni in

dodici procedimenti civili promossi da Ceccarelli Ennio ed altri,

Bernabei Guerrino ed altri, Bonifazi Mario ed altri, Petrelli Benito ed

altri, Rischia Letterio ed altri, Pelosi Vito ed altri, Pisani Fiorenzo

ed altri, Cardinali Francesco ed altri, Censi Anselmo ed altri,

Cavalieri Paolo ed altri, Conti Pietro ed altri e Sapora Domenico ed

altri contro la Società Terni per l'industria e l'elettricità,

iscritte ai nn. da 41 a 52 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Salomon Donato, di Cavalieri Paolo e

delle società Polymer e Terni;

udita nell'udienza pubblica del 16 novembre 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi gli avvocati Luciano Ventura, Lamberto Ravagni e Benedetto

Bussi, per i lavoratori, gli avvocati Antonio Sorrentino, Cesare

Tumedei e Franco Guidotti, per le società Polymer e Terni, ed i

sostituti avvocati generali dello Stato Michele Savarese e Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 30 giugno 1966, emessa nel procedimento

civile vertente fra Salomon Donato e la Società Automobilistica

Atesina, il Tribunale di Trento, premesso che l'autista Salomon

osservava un orario di lavoro di 56 ore settimanali, anziché di 48,

per cinque settimane su sei, sicché godeva di un giorno di riposo

l'ottavo giorno, anziché il settimo, e rilevato che ciò è conforme a

quanto dispone l'art. 16 delle disposizioni generali annesse al R.D.

L. 19 ottobre 1923, n. 2328, estese al personale delle autolinee dalla

legge 24 maggio 1952, n. 628, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale di detto art. 16 in riferimento all'ultimo comma

dell'art. 36 della costituzione, secondo il quale il lavoratore ha

diritto al riposo settimanale, e non può rinunziarvi.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967. Nel

presente giudizio si è costituito il Salomon, ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato.

2. - La difesa del Salomon rileva che la questione è connessa ai

più recenti sviluppi giurisprudenziali sul concetto di riposo

settimanale, caratterizzato da una rigorosa periodicità, in forza

della quale, esso deve cadere dopo non più di sei giorni di lavoro.

Anche secondo le convenzioni internazionali, il regime di riposo

settimanale può ritenersi osservato solo se nessun periodo di sette

giorni, comunque calcolato, risulti privo di un giorno di riposo. Ed

anche ai fini del giudizio di legittimità costituzionale dovrebbe

considerarsi riposo settimanale quello che cade dopo non più di sei

giorni di lavoro.

L'Avvocatura dello Stato ritiene invece infondata la questione.

Essa non riguarda la necessità del riposo settimanale che è fuori

discussione, ma soltanto la identificazione del termine settimanale,

che può essere inteso anche in modo da consentire brevi allungamenti

del periodo lavorativo, purché, nella media, sia rispettato il

principio del riposo ogni sette giorni. Benché il testo della norma

contenuta nell'ultimo comma dell'art. 36 della costituzione possa far

propendere per una interpretazione rigida del concetto di riposo

settimanale, non sembrano tuttavia da sottovalutare, secondo

l'Avvocatura dello Stato, altre e diverse finalità di ordine

costituzionale (esempio: eguaglianza dei lavoratori) oppure, comunque,

di interesse pubblico, che potrebbero dare a quel concetto una

specificazione più elastica, senza snaturarne la portata o la

funzione. In tal caso la questione di legittimità costituzionale non

avrebbe ragion d'essere.

Inoltre, la norma contenuta nell'art. 16 del R.D. del 1923 si

limita a stabilire la media dei riposi settimanali nell'anno, fissata

nel numero di 52, ma non vieta affatto di distribuire tale media con

scadenza esattamente ogni sette giorni. Di conseguenza, tale norma

nella sua astrattezza e generalità, offre certamente la possibilità

di una interpretazione conforme al precetto costituzionale.

Anche nelle memorie, tanto il Salomon quanto l'Avvocatura dello

Stato hanno ripetuto ed ampiamente trattato questi stessi argomenti.

3. - Con diverse ordinanze del 27 settembre 1966, emesse nei

procedimenti civili fra la Società "Polymer Industrie Chimiche" e

Giovannelli Gastone ed altri, e fra la Società "Terni per l'industria

e l'elettricità" e Ceccarelli Ennio ed altri, il Tribunale di Terni,

rilevando che gli operai addetti a lavorazione industriale in modo

continuativo per turni di squadre compiono - per una settimana su tre -

56 ore di lavoro, pari a sette giorni consecutivi, ha ritenuto violato

l'ultimo comma dell'art. 36 della costituzione ed ha sollevato di

ufficio la questione di legittimità costituzionale delle norme

contenute negli artt. 4 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, 8 del R.D. 10

settembre 1923, n. 1955, ed 1 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, con

riferimento alla disposizione di cui al n. 25 della tabella ad esso

allegata, ordinando la sospensione dei procedimenti e la rimessione

degli atti a questa Corte.

Secondo le ordinanze, la settimana, cui fa riferimento la legge n.

370 del 1934 è quella di calendario; ed in ordine alle attività

previste dall'art. 5 della detta legge, per le quali il riposo di 24

ore consecutive può essere attuato mediante turni al personale,

l'obbligo del riposo settimanale può ritenersi adempiuto ogni qual

volta sia stato concesso fra le ore zero del lunedì e le ore 24 della

domenica successiva, con esclusione del rispetto di qualsiasi cadenza

fissa. Però, il compimento da parte dei turnisti di ciascuna squadra

di 56 ore per una settimana, nel ciclo di tre settimane, ferma restando

la media di 48 ore settimanali, viola il principio del riposo

settimanale, giacché le 56 ore sono raggiungibili col lavoro in tutti

i sette giorni della settimana, con la conseguenza di dovere concedere

un giorno di riposo compensativo in altra settimana per raggiungere la

media dell'orario di 48 ore settimanali di lavoro effettivo.

Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8

aprile 1967.

Nel presente giudizio si sono costituiti la Società Polymer

Industrie Chimiche, la Società Terni, e Cavalieri Paolo. È

intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

4. - La difesa della Società Polymer osserva che il decreto n.

1955 del 1923 ha natura regolamentare, e non può quindi formare

oggetto di sindacato costituzionale; che dubbi possono sorgere anche

sul R.D. 1957 dell'anno 1923, che potrebbe essere un decreto

legislativo delegato, oppure un atto amministrativo di portata

generale, ma che comunque le norme di esso sono conformi alla

previsione legislativa del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, ed anzi ne

specificano il contenuto. Rileva quindi che la questione si riduce ad

esaminare se è consentito lo spostamento - durante brevi cicli di

lavorazione - del giorno di riposo dall'una all'altra settimana.

La Società Terni, che svolge attività industriale a processo

continuativo organizzato in turni di tre squadre quotidiane, con ciclo

di lavorazione articolato su sette settimane (la settimana di 56 ore

cade una volta ogni sette settimane sicché in 49 giorni di lavoro si

effettuano 42 giornate di lavoro e sette di riposo) adduce gli stessi

argomenti difensivi della predetta società.

La difesa del Cavalieri osserva che le norme denunziate dal

Tribunale di Terni sarebbero viziate di illegittimità costituzionale

non in riferimento all'ultimo comma dell'art. 36 della costituzione ma

in riferimento al secondo comma dello stesso articolo (orario di lavoro

giornaliero).

L'Avvocatura generale dello Stato osserva che il Tribunale di Terni

denunzia la norma contenuta nell'art. 4 del R.D.L. del 1923, la quale

non riguarda il riposo settimanale, bensì la misura delle ore di

lavoro. Vero è che si denuncia anche l'art. 8 del R.D. n. 1955 del

1923 e l'art. 1 del R.D. 1957 dello stesso anno 1923, ma le norme

contenute in questi due articoli sfuggono al sindacato costituzionale,

avendo carattere regolamentare. Comunque, la sola norma da esaminare è

quella contenuta nell'art. 1 del R.D. 1957 del 1923 in relazione al n.

25 della annessa tabella: e detta norma non impone affatto l'unica

determinata applicazione ritenuta dal giudice a quo; né interferisce

con l'obbligo del riposo settimanale in modo da renderlo impossibile.

E prospetta delle ipotesi nelle quali il lavoro continuo può essere

organizzato, dando ad ogni operaio il riposo nel corso della settimana.

Osserva per ultimo che, nella sentenza n. 76 del 1962, la Corte ha

rilevato che il riposo settimanale degli addetti alla pastorizia brada

può essere regolato in maniera diversa da quello prescritto dalla

legge n. 370 del 1934. Dal che dovrebbe desumersi, sempre secondo

l'Avvocatura dello Stato, che il riposo settimanale può essere

regolato dalla legge in modo da armonizzare il precetto costituzionale

con le esigenze della produzione, ai fini dell'interesse generale.

Le parti hanno infine presentato memorie difensive per illustrare

ciascuna la propria tesi. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del Tribunale di Trento e quelle del Tribunale di

Terni prospettano le stesse questioni di legittimità in merito al

diritto dei lavoratori al riposo settimanale, sicché i vari

procedimenti possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - La norma dell'ultimo comma dell'art. 36 della costituzione che

fissa il principio del diritto inderogabile del lavoratore al riposo

settimanale, distinguendo questo riposo da quello giornaliero e da

quello annuale, impone - per ragioni di ordine umano e sociale - una

alternanza periodica fra lavoro e riposo, concretata nella interruzione

del lavoro per 24 ore consecutive ogni settimana.

Il precetto costituzionale non dice altro e, soprattutto, non

regola l'esercizio del diritto. Orbene la questione, che è di decisiva

importanza per la risoluzione della presente controversia, riguarda

precisamente l'esercizio di siffatto diritto, perché attiene alla

attuazione del precetto costituzionale: se cioè questo imponga una

rigorosa periodicità, in forza della quale il riposo deve cadere dopo

non più di sei giorni di lavoro, come ritiene l'ordinanza del

Tribunale di Trento, oppure se consenta una periodicità diversa.

La Corte ritiene che il precetto costituzionale, sostanziandosi

necessariamente in una ampia formulazione di un principio di carattere

generale, non è limitato alla sola forma di periodicità che più

comunemente si verifica, ma comprende anche quelle altre che sono

previste da norme ordinarie in conseguenza delle esigenze dettate dalla

grande varietà di regimi di lavoro nel campo dell'industria, del

commercio, e dell'agricoltura, dei trasporti ecc. ed in relazione alle

varie specie di attività lavorativa ceratterizzate da peculiari

circostanze (industrie con lavoro a processo continuo a squadre,

lavoranti nel proprio domicilio, personale navigante o viaggiante,

lavori in agricoltura a periodi stagionali, ecc.). Né si può negare

che l'emanazione di norme particolari - le quali nello spirito di

adattamento alle esigenze della produzione, delle industrie o

dell'agricoltura regolano l'esercizio del diritto - rispondano agli

interessi del mondo del lavoro, quando non si discostano dai principi

di ragionevolezza, dei quali non si può non tenere conto nella

valutazione della legittimità costituzionale. L'importante si è che

le ipotesi di concessione del riposo dopo più di sei giornate

lavorative siano ristrette ai casi di evidente necessità a tutela di

altri interessi apprezzabili, e che, soprattutto, non siano tali da

snaturare od eludere il precetto costituzionale. Dal che deriva la

legittimità di quelle norme che, nei limiti strettamente

indispensabili, di volta in volta, autorizzano il riposo ad intervalli

più lunghi di una settimana ponendo la condizione che nel ciclo di

lavoro di un certo periodo di tempo rimanga ferma la media di

ventiquattro ore di riposo dopo sei giornate lavorative.

3. - La questione sollevata dall'ordinanza del Tribunale di Trento

è fondata. L'art. 16 del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, disponendo

che "fra i riposi continuati in residenza ve ne debbono essere

cinquantadue all'anno della durata di ventiquattro ore, senza

pregiudizio del congedo regolamentare" consente, per la imprecisa e

vaga formulazione, che i 52 riposi periodici vengano concessi al

lavoratore addirittura tutti insieme nel corso dell'anno. Onde ne va

dichiarata la illegittimità. È appena il caso di avvertire che tale

dichiarazione non significa che, ai casi considerati dall'art. 15, si

deve applicare la regola del riposo settimanale dopo sei giornate

lavorative. È ovvio, infatti, che anche per essi, il precetto

costituzionale va inteso nel senso sopra chiarito.

4. - Le ordinanze del Tribunale di Terni impugnano:

1) l'art. 4 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692;

2) l'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955;

3) l'art. 1 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, in relazione al n.

25 della tabella allegata.

La seconda e la terza norma sono comprese in regolamenti emanati

con regi decreti per disciplinare la limitazione dell'orario di lavoro

secondo le prescrizioni della legge n. 692. Sulla natura regolamentare

del decreto n. 1955 anche le parti sono d'accordo, mentre per quello n.

1957 è stato sollevato qualche dubbio. Ritiene la Corte che siffatto

dubbio non abbia fondamento, se si tiene conto, non soltanto del

contenuto sostanziale di una tabella indicante le industrie e le altre

specie di lavorazioni autorizzate al prolungamento dell'orario di

lavoro giornaliero, quanto - e specialmente - del fatto che non risulta

in alcun modo che l'art. 4 del R.D.L. n. 692 abbia inteso conferire

all'autorità governativa la potestà di dettare disposizioni aventi

forza di legge. Pertanto la questione deve essere dichiarata

inammissibile.

L'art. 4 del R.D.L. n. 692 del 1923, poi, non è volto alla

disciplina del riposo settimanale. Esso riguarda la possibilità di

superare le otto ore di lavoro giornaliero e le 48 ore settimanali,

rispettando una durata media entro determinati periodi. Come

esattamente affermano l'Avvocatura generale dello Stato e la difesa di

Cavalieri Paolo, questa norma rimane del tutto estranea alla questione

che è stata sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16 delle

disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, nel

testo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682 (riposo

settimanale dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti le

ferrovie concesse, tranvie ecc.);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, ed 1

del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, proposta con le ordinanze indicate

in epigrafe del Tribunale di Terni;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionate

dell'art. 4 del R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla

limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle

aziende industriali o commerciali di qualunque natura, sollevata con le

ordinanze del Tribunale di Terni indicate in epigrafe. Così deciso in

Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI-ANTONINO PAPALDO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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