Corte costituzionale

Sentenza n. 15/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

24 febbraio 1993, relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Sauro Turroni nei confronti del dott. Giorgio

Zanniboni, promosso con ricorso della Corte di appello di Bologna -

seconda sezione civile - notificato il 30 marzo 2000, depositato in

cancelleria il 12 aprile 2000 ed iscritto al n. 15 del registro

conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore

Franco Bile;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 19 - 30 novembre 1999, la Corte d'appello

di Bologna ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla

delibera, adottata il 24 febbraio 1993, con la quale era stata

approvata la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere

di dichiarare che i fatti per i quali Giorgio Zanniboni aveva

presentato querela contro il deputato Sauro Turroni riguardavano

opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni,

ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nella specie - a seguito di atto di querela del 15 aprile 1992

con cui Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente pubblico Consorzio

Acque per le Province di Forlì e Ravenna, chiedeva procedersi nei

confronti del deputato Turroni Sauro per il reato di diffamazione a

mezzo stampa in quanto quest'ultimo, nel corso di un'intervista

pubblicata l'8 aprile 1992 dal quotidiano "Il Messaggero", lo aveva

definito "esempio di degenerazione della politica e

dell'amministrazione nella nostra città" - il procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedeva alla Camera dei

deputati, in data 10 ottobre 1992, l'autorizzazione a procedere ex

articoli 343 e 344 del codice di procedura penale per i reati di cui

agli artt. 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio

1948, n. 47.

Con delibera del 24 febbraio 1993, la Camera dei deputati

approvava la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere

di restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla

domanda di autorizzazione a procedere. La giunta aveva concluso

ritenendo insindacabile, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.,

la condotta contestata al deputato Turroni.

Successivamente, lo Zanniboni, con atto di citazione notificato

il 9 aprile 1993, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di

Forlì, il deputato Turroni, chiedendone la condanna al risarcimento

del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione a causa dei

fatti per i quali aveva proposto querela con il menzionato atto del

15 aprile 1992.

Si costituiva il deputato Turroni resistendo alla domanda, il cui

accoglimento era da ritenersi precluso in quanto la Camera dei

deputati non solo aveva negato l'autorizzazione a procedere, ma si

era anche espressa in favore del riconoscimento dell'insindacabilità

prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza 26 giugno - 19 settembre

1997, rigettava la domanda, ritenendola improponibile poiché la

Camera di appartenenza aveva negato l'autorizzazione a procedere con

la menzionata delibera del 24 febbraio 1993, ritenendo che le

espressioni in questione rientrassero nella prerogativa

dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost.

A seguito di appello dello Zanniboni, la Corte ricorrente,

investita dell'impugnazione, ritiene - con l'ordinanza con cui è

sollevato il conflitto - che la Camera dei deputati abbia fatto un

uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza

dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione ed abbia così menomato le attribuzioni del potere

giudiziario. Infatti, ancorché la delibera si fondi essenzialmente

sulla circostanza, evidenziata dal relatore, che le dichiarazioni

rese dall'on. Turroni avevano evidente carattere politico ed avevano

anche formato oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo

presentati a partire dall'8 agosto 1992, la Corte pone in evidenza

che le (pur numerose) interrogazioni parlamentari dell'on. Turroni,

tutte dirette a criticare l'operato del Consorzio e in particolare

l'operato del suo presidente, erano di alcuni mesi successive ai

fatti (e alla querela).

2. - Con ordinanza n. 81 del 2000, questa Corte ha dichiarato

ammissibile il conflitto, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del

1953.

3. - Successivamente, l'ordinanza della Corte di appello di

Bologna che ha sollevato il conflitto e l'ordinanza di ammissibilità

di questa Corte sono state poi notificate alla Camera dei deputati il

30 marzo 2000.

4. - Con ricorso del 17 aprile 2000, depositato il 18 aprile

2000, si è costituita la Camera dei deputati in persona del suo

Presidente, chiedendo che questa Corte dichiari che il conflitto è

inammissibile ovvero, in subordine, che spettava alla Camera dei

deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, Cost., delle opinioni espresse dall'onorevole Turroni, secondo

quanto deliberato dall'Assemblea della Camera dei deputati nella

seduta del 24 febbraio 1993. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Bologna ha promosso, con ordinanza

del 19-30 novembre 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla

deliberazione adottata dall'Assemblea il 24 febbraio 1999, con la

quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato

Sauro Turroni nelle dichiarazioni dal medesimo rese, in un'intervista

al quotidiano "Il Messaggero", pubblicata l'8 aprile 1992, in

relazione alle quali Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente pubblico

Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna, ha proposto

querela il 15 aprile 1992 e, successivamente, ha chiesto al giudice

civile la condanna dell'on. Turroni al risarcimento del danno

arrecato al suo onore ed alla sua reputazione.

Ad avviso della Corte d'appello ricorrente, la deliberazione di

insindacabilità oggetto di conflitto lede la sfera di attribuzione

ad essa costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'illegittimo

esercizio del potere spettante alla Camera, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione.

2. - Nel costituirsi in giudizio, la Camera dei deputati ha,

preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del ricorso, per non

aver il Tribunale di Treviso rispettato la disciplina sui giudizi

aventi ad oggetto i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato

e, segnatamente, l'art. 26, primo comma, delle norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

In particolare, la difesa della Camera lamenta che il conflitto

non sia stato introdotto con ricorso bensì con ordinanza, senza che,

nel caso di specie, sussista neppure quella fungibilità tra i due

atti riconosciuta dalla più recente giurisprudenza costituzionale

"ove l'ordinanza sia comunque dotata di tutti i requisiti occorrenti,

ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953 e dell'articolo

26 delle norme integrative". L'ordinanza, comunque, è mancante della

sottoscrizione di tutti i componenti del collegio.

L'atto di promovimento del conflitto poi ometterebbe la richiesta

di non spettanza della valutazione contestata e, comunque, la

richiesta di annullamento della deliberazione impugnata.

Lo stesso atto sarebbe, infine, privo di una valida

sottoscrizione del soggetto ricorrente, e cioè della sottoscrizione

di tutti i membri del collegio giudicante, essendo l'ordinanza

sottoscritta dal solo presidente.

In subordine e nel merito, la Camera dei deputati argomenta

diffusamente sull'infondatezza del conflitto, adducendo che le

dichiarazioni contestate si inserivano in ben preciso "contesto

parlamentare", risultante da atti di interrogazione parlamentare

precedentemente presentati alla Camera da altri parlamentari, nonché

successivamente dallo stesso on. Turroni

3. - Il ricorso è inammissibile.

3.1. - Premesso che la fase preliminare del giudizio, conclusasi

con l'ordinanza n. 81 del 2000, ha comunque lasciato impregiudicata

ogni questione, anche in punto di ammissibilità, che ora la Corte è

tenuta ad esaminare con cognizione piena e nel contraddittorio delle

parti, deve innanzi tutto ribadirsi che l'intitolazione dell'atto

come ordinanza non rende l'atto stesso di per sé inidoneo, sotto

l'aspetto formale, ad una valida instaurazione del conflitto tra

poteri dello Stato (ex plurimis ordinanza n. 150 del 2000). E neppure

si richiede la sottoscrizione di tutti i membri del collegio

giudicante, essendo sufficiente quella di chi lo rappresenta, ossia

del suo presidente (sentenza n. 321 del 2000).

Deve però rilevarsi, sotto l'aspetto contenutistico, che, come

si evince dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze

n. 363 e n. 364 del 2001), l'atto di promovimento del conflitto, per

poter soddisfare i requisiti necessari per la valida instaurazione

del giudizio, deve comunque esprimere inequivocabilmente la pretesa

che la parte ricorrente intende far valere in relazione

all'attribuzione costituzionale che si assume menomata o che si

voglia rivendicare. Sicché - come questa Corte (sentenza n. 364 del

2001) ha già affermato - deve ribadirsi che sul ricorrente grava

l'onere di precisare l'oggetto della propria domanda, quale

indicazione necessaria al fine di consentire alla Corte, in base

all'art. 38 della legge n. 87 del 1953, di dichiarare, nella

risoluzione del conflitto, "il potere al quale spettano le

attribuzioni in contestazione" e di annullare, se del caso, ove

emanato, l'atto viziato da incompetenza.

3.2. - Tale necessaria indicazione del petitum è, nella specie,

del tutto carente.

Infatti la Corte d'appello, con l'atto di promovimento del

giudizio che ha la forma dell'ordinanza, si limita a "solleva[re]

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della

Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata il 24

febbraio 1993, con la quale è stata approvata la proposta della

giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti

per i quali Giorgio Zanniboni aveva presentato querela contro il

deputato Sauro Turroni riguardano opinioni espresse da quest'ultimo

nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, Cost."; ha poi adottato i provvedimenti conseguenti disponendo

l'immediata trasmissione degli atti a questa Corte e sospendendo il

giudizio in corso.

La Corte d'appello quindi ha semplicemente evidenziato l'allegata

sussistenza di un conflitto tra poteri dello Stato, ma non ha

formulato alcuna richiesta, che neppure può desumersi dalla

motivazione dell'ordinanza stessa, dove, pur negandosi la connessione

tra le dichiarazioni dell'on. Turroni e gli atti tipici della

funzione parlamentare, non si formula alcuna domanda. Ne consegue

l'inammissibilità del ricorso, in quanto carente di uno dei suoi

requisiti essenziali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dalla Corte

d'appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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