Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1997

Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n.

491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia

agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse

agricole, alimentari e forestali), iscritto al n. 83 del registro

referendum;

Vista l'ordinanza del 26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Udito l'avvocato Stefano Grassi, per i delegati del Consigli

regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta, della

Calabria, del Veneto e della Toscana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare, presentata dai Consigli regionali delle Regioni

Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e Toscana, sul

seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 4 dicembre

1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in

materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle

risorse agricole, alimentari e forestali)?".

2. - Con ordinanza depositata in data 27 novembre 1996, l'Ufficio

centrale per il referendum ha dichiarato la legittimità della

richiesta, stabilendo come denominazione del referendum: Soppressione

del Ministero delle riforme agricole, alimentari e forestali.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dall'Ufficio

centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giudizio di

ammissibilità della richiesta referendaria per la camera di

consiglio dell'8 gennaio 1997, disponendo altresì le comunicazioni

previste dall'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, i delegati dei

Consigli regionali delle Regioni promotrici del referendum hanno

depositato una memoria, insistendo perché sia dichiarata

l'ammissibilità della richiesta.

Obiettivo di quest'ultima altro non sarebbe che quello di attuare

in modo pieno il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia

agricola e forestale, in considerazione dell'istituzione del

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, seguita al

referendum del 1993, abrogativo del Ministero dell'agricoltura e

foreste.

Il quesito non contrasterebbe con i limiti individuati da questa

Corte all'ammissibilità del referendum; in particolare,

l'abrogazione della legge n. 491 del 1993 non si tradurrebbe in una

violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia

all'Unione europea, costituendo la regolamentazione legislativa in

oggetto solo una delle opzioni a disposizione del legislatore per

l'attuazione delle norme comunitarie: se il coordinamento della

programmazione a livello nazionale e la rappresentanza unitaria degli

interessi nazionali nelle sedi comunitarie possono anche ritenersi

opportuni, tuttavia l'istituzione di un ministero e l'attribuzione ad

esso di competenze così ampie, come quelle delineate dalla legge su

cui si propone il referendum, si porrebbero in contrasto con la

Costituzione, che agli artt. 117 e 118 attribuisce alle Regioni le

funzioni legislative e amministrative in materia di agricoltura e

foreste. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunziarsi, riguarda

l'intero testo della legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il

riordinamento delle competenze regionali e statali in materia

agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse

agricole, alimentari e forestali.

2. - Nessun dubbio può essere avanzato circa l'ammissibilità del

quesito alla luce dei divieti enunciati dall'art. 75, secondo comma,

della Costituzione. La disciplina della quale si propone

l'abrogazione popolare non è in alcun modo, neppure latamente,

riconducibile al novero delle leggi tributarie e di bilancio, di

amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione alla ratifica dei

trattati internazionali.

Né si può ritenere che una qualche parte della disciplina

introdotta dalla legge n. 491 del 1993 abbia contenuto

costituzionalmente vincolato o investa profili organizzativi del

dicastero imposti dalla Costituzione. Nessuna delle attribuzioni

propriamente amministrative del nuovo Ministero, operante in materie

in cui la Costituzione ha previsto, ed è stato attuato in via di

principio, un largo decentramento regionale, può dirsi

costituzionalmente necessaria.

È vero che nella materia delle risorse agricole, alimentari e

forestali lo Stato centrale conserva funzioni di indirizzo e

coordinamento, anche e soprattutto in relazione alla formazione e

all'attuazione delle politiche economiche dell'Unione europea. Ma,

come già rilevato nella sentenza n. 26 del 1993, con la quale è

stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per

l'abrogazione delle leggi istitutive del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste, gli artt. 5 e 6 della legge di ratifica del trattato

Cee impegnano sì lo Stato italiano ad assicurare l'esecuzione degli

obblighi derivanti dal trattato stesso, nonché a garantire il

coordinamento delle politiche economiche in stretta collaborazione

con le istituzioni comunitarie, ma non indicano gli organi ai quali

lo Stato deve affidare le relative funzioni, e nemmeno impongono di

affidarle a un Ministero, sicché ben potrebbe ovviarsi alla

eliminazione dell'apparato dicasteriale in questione con una diversa

organizzazione delle funzioni spettanti allo Stato. Nella attuale

richiesta referendaria non è coinvolto alcun organo o istituto la

cui esistenza sia imposta dai trattati o sia coessenziale alla

struttura o al funzionamento del Governo, essendo stata

discrezionalmente assunta dal legislatore la scelta di istituire un

apposito Ministero al quale attribuire quelle determinate funzioni.

Il quesito risponde inoltre ai requisiti della chiarezza e della

omogeneità, posto che si sollecita l'abrogazione di un intero testo

di legge; e seppure questo contenga una molteplicità di

disposizioni, esse attengono tutte, omogeneamente, alla materia delle

risorse agricole, alimentari e forestali e non sono tali da privare

il quesito stesso del suo carattere binario, che si risolve nella

alternativa tra l'eliminazione e il mantenimento in vita del

Ministero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento

delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale

e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e

forestali), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data

26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum

costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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