Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1993

dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'INPS e

Dell'Aglio Luigia iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Luigia

Dell'Aglio contro l'INPS per ottenere l'integrazione al trattamento

minimo della pensione di riversibilità erogatale dalla gestione

speciale commercianti, essendo titolare di altra pensione di

riversibilità erogata dallo Stato, il Tribunale di Torino, con

ordinanza del 25 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613,

nella parte in cui esclude la contemporanea integrazione al minimo

delle due pensioni godute dalla ricorrente.

Diversamente dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto

applicabile in via estensiva la sentenza di questa Corte n. 1086 del

1988, il Tribunale rimettente ritiene il caso di specie non compreso

in alcuno dei dispositivi delle varie declaratorie di illegittimità

costituzionale del divieto di integrazione al minimo in caso di

cumulo di pensioni, così che la permanenza in vigore della norma

impugnata contrasta col principio di eguaglianza. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Torino impugna, per contrasto con l'art. 3

della Costituzione, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613, "nella parte in cui non consente l'integrazione al

trattamento minimo della pensione di riversibilità erogata dalla

gestione speciale commercianti dell'INPS per i titolari di pensione

di riversibilità a carico dello Stato".

2. - La questione è fondata.

Si tratta di una delle molteplici ipotesi, comprese nella

previsione della norma impugnata, di divieto di integrazione al

minimo del trattamento erogato dalla gestione speciale INPS per i

commercianti allorché, per effetto del cumulo con altra pensione,

venga superato il minimo garantito.

Il divieto è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo

da numerose sentenze di questa Corte, concernenti la stessa norma

impugnata (cfr. sentenze nn. 102 del 1982; 184 del 1988; 1086 del

1988; 179, 250, 504 del 1989; 182 del 1990; 114, 164, 257 del 1992)

ed altre analoghe. Secondo tale giurisprudenza consolidata, la

titolarità di più pensioni integrate al minimo è consentita fino

alla data di entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463,

convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Successivamente opera il principio dell'integrabilità di un'unica pensione, con

cristallizzazione del trattamento non più integrato.

Anche nel caso in esame, del tutto analogo ai precedenti, deve

essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione

al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione

speciale dell'INPS per i commercianti in caso di cumulo con una

pensione di riversibilità a carico dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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