Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1987

Altra decisione · depositata il 22/01/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge riapprovata

il 4 luglio 1978 dal Consiglio provinciale di Bolzano, recante

"Autorizzazione all'esercizio della professione di ostetrica con

titolo conseguito all'estero", promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei ministri, notificato il 21 luglio 1978, depositato

in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 20 del registro

ricorsi 1978;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 29 luglio 1978 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità

costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano

approvata il 14 luglio 1977 e riapprovata il 4 luglio 1978

concernente "Autorizzazione all'esercizio della professione di

ostetrica con titolo conseguito all'estero", per contrasto con l'art.

9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con l'art. 3 n.

9 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 contenente le norme di attuazione dello

Statuto stesso in materia di igiene e sanità, con riserva allo Stato

della competenza in ordine alle professioni sanitarie ed in

particolare a quella di ostetrica.

Per contro, osserva il Presidente del Consiglio "pur se non possa

parlarsi di formale riconoscimento di effetti giuridici ad un titolo

di studio estero, è però certo che il 1° comma dell'art. 2 (rectius

1) della legge impugnata attribuisce alla Giunta provinciale il

potere di riconoscere ad un titolo di studio conseguito all'estero i

medesimi effetti - al fine dell'esercizio nel territorio della

Provincia della professione di ostetrica - di titolo di studio

conseguito in Italia".

Di qui la richiesta di dichiarazione di illegittimità

costituzionale della legge provinciale impugnata, in relazione agli

artt. 5 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R.

31 agosto 1972 n. 670: testo unificato delle leggi concernenti lo

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Considerato in diritto Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto ricorso

avverso la legge della Provincia autonoma di Bolzano approvata il 14

luglio 1977 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 4 luglio

1978, recante - e fino a quando la materia non venisse diversamente

disciplinata con legge statale - "Autorizzazione all'esercizio della

professione di ostetrica con titolo conseguito all'estero". Si

assumeva che spetta comunque allo Stato, senza possibili

prospettazioni di contingente necessità, il riconoscimento, per i

fini d'esercizio, di titoli professionali conseguiti all'estero.

Senonché, con successive norme di attuazione dello Statuto

speciale contenute nel d.P.R. n.197 del 26 gennaio 1980, risulta

demandato specificamente alla Provincia di Bolzano (art. 6) la

dichiarazione di equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche

professionali sanitarie ausiliarie acquisiti nei Paesi dell'area

culturale tedesca, con validità nell'ambito del territorio

provinciale. D'altra parte con l'articolo unico della legge 8

novembre 1984 n. 752, integrato con decreto interministeriale del 16

luglio 1986 dagli appositi prescritti criteri di applicazione, sono

state dettate tutte quelle generali disposizioni esaustive, in attesa

delle quali - come più sopra precisato - la Provincia di Bolzano

erasi risolta a intervenire mediante l'impugnata legge.

Venuta meno, così, la situazione di contrasto costituzionale del

ricorso de quo, va conseguentemente dichiarata cessata la materia del

contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe, relativo alla legge della Provincia autonoma di

Bolzano, approvata il 14 luglio 1977 e riapprovata il 4 luglio 1978,

recante "Autorizzazione all'esercizio della professione di ostetrica

con titolo conseguito all'estero".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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