Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1965 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 della

legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, promosso con

ordinanza emessa il 20 dicembre 1963 dal Tribunale di Palermo nel

procedimento civile vertente tra l'Ente per la riforma agraria in

Sicilia e l'amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n.

60 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964 e nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana, n. 19 del 24 aprile 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana e

l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle finanze

dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana e per

l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia, dopo aver prodotto

ricorso con esito sfavorevole, prima alla Commissione provinciale e poi

a quella centrale delle imposte, conveniva davanti al Tribunale di

Palermo l'Amministrazione delle finanze per sentirla condannare alla

restituzione dell'imposta proporzionale di registro riscossa su un

contratto con il quale l'Ente aveva affidato all'istituto agrario

"Castelnuovo", dietro corresponsione di una retta giornaliera, il

compito di accogliere, per un corso triennale di insegnamento, sessanta

ragazzi figli di contadini siciliani.

Secondo l'E.R.A.S. sul contratto si sarebbe dovuta percepire

l'imposta fissa ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 27 dicembre

1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia, giusta il quale tutti

gli atti da compiersi in esecuzione della stessa legge sono soggetti

alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa.

Con il contratto in questione l'E.R.A.S., in dipendenza del

disposto dell'art. 45 della legge regionale ora ricordata, aveva inteso

attuare una iniziativa tendente a migliorare e incrementare

l'assistenza degli assegnatari dei terreni e perciò doveva ritenersi

che il contratto rientrasse nelle finalità della legge e potesse

beneficiare delle agevolazioni fiscali dalla stessa previste.

L'Amministrazione convenuta eccepiva che l'istruzione professionale

di una modesta aliquota di giovani figli di contadini non poteva farsi

rientrare tra i compiti di assistenza tecnica, economica e creditizia

commessi all'E.R.A.S. dall'art. 45 della legge e che perciò, non

potendo il contratto in questione essere considerato come un atto

compiuto in esecuzione della legge, a buon diritto fosse stata negata

in sede di registrazione l'agevolazione di cui all'art. 47 della stessa

legge.

Con ordinanza in data 20 dicembre 1963 il Tribunale ha sollevato

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47

della legge regionale n. 104 del 1950 in riferimento agli artt. 14, 17

e 36 dello Statuto della Regione siciliana.

Il Tribunale, dopo aver rilevato che il contratto stipulato

dall'E.R.A.S. rientra fra le iniziative tendenti ad assicurare l'assi

stenza tecnica ai coltivatori diretti e che allo stesso deve in

conseguenza applicarsi l'agevolazione tributaria prevista dall'art. 47,

si è posto il quesito se tale agevolazione trovi riscontro nella

legislazione statale riguardante l'agricoltura e i benefici fiscali

connessi alla riforma e alla bonifica fondiaria.

Secondo l'ordinanza tale riscontro mancherebbe poiché l'art. 47

della legge regionale prevede una agevolazione fiscale di carattere

obiettivo con riferimento a una serie di atti indicati con assoluta

genericità, mentre nella legislazione statale si è osservato sempre

il principio della specificità, prevedendo agevolazioni di natura

obiettiva ben specificate o agevolazioni di carattere soggettivo in

favore di determinati enti appositamente istituiti nel campo della

bonifica e della riforma fondiaria.

Il Tribunale ha perciò sospeso il giudizio e rimesso gli atti a

questa Corte per la risoluzione della questione di legittimità

costituzionale.

L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 19 del 24 aprile

1964.

Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito solo il Ministero

delle finanze in persona del suo Ministro pro tempore ed è intervenuto

il Presidente della Regione siciliana, con deposito di atti in

cancelleria rispettivamente il 16 aprile e 22 maggio 1964, entrambi

rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello Stato.

Nei suoi scritti difensivi l'Avvocatura contesta che l'art. 47

della legge regionale n. 104 del 1950 abbia posto in essere una

agevolazione fiscale con riferimento a una serie di atti indicati con

assoluta genericità e sostiene che il beneficio previsto da tale norma

si riferisce soltanto ai trasferimenti dall'espropriato all'ente e da

questo ai coltivatori assegnatari, alle trascrizioni nei registri

immobiliari e al pagamento delle indennità di espropriazione.

Ritiene pertanto, in via principale, che le generiche attività

assistenziali svolte dall'E.R.A.S. ai sensi dell'art. 45 non possano

farsi rientrare fra gli atti per i quali è previsto il beneficio della

esenzione fiscale.

In una successiva memoria, depositata il 29 agosto 1964,

l'Avvocatura, in via subordinata, assume che anche se si accedesse alla

tesi contraria, sostenuta dall'ordinanza di rimessione, il dubbio sulla

legittimità della norma denunciata dovrebbe parimenti escludersi in

quanto in campo nazionale esistono privilegi fiscali del tipo di quelli

che sarebbero concessi all'E.R.A.S. dalla legge regionale sulla base

del combinato disposto degli artt. 45 e 47 della legge regionale in

esame.

Il criterio seguito dal legislatore nazionale in queste leggi

secondo l'Avvocatura - è quello di attribuire l'esenzione a tutti gli

atti posti in essere per il conseguimento dei fini attribuiti agli enti

e perciò, anche interpretando l'art. 47 della legge regionale nel

senso che l'esenzione fiscale sia applicabile pure agli atti compiuti

dall'E.R.A.S. per il conseguimento dei fini indicati dall'art. 45, la

sua legittimità costituzionale non potrebbe essere revocata in dubbio

poiché il criterio del collegamento finalistico consente di

determinare gli atti che godono dell'agevolazione tributaria. Considerato in diritto :

1. - L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, in via principale,

che il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma denunciata

resterebbe escluso dalla circostanza che gli atti posti in essere

dall'E.R.A.S., ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre

1950, n. 104, per il perseguimento di fini assistenziali e di

incentivazione, non godrebbero dei benefici dell'imposta fissa di

registro ed ipotecaria previsti dall'art. 47 di detta legge, in quanto

tali atti non possono farsi rientrare nel concetto di atti e formalità

per l'esecuzione della legge di riforma agraria.

A disattendere tale tesi vale però la stessa lettera della norma

contenuta nell'art. 47, la cui ampia formulazione non giustifica

l'interpretazione restrittiva che vorrebbe limitare i benefici fiscali

solamente agli atti, specificamente indicati, concernenti i

trasferimenti, pagamenti, trascrizioni e assegnazioni dei terreni ai

lavoratori agricoli. In particolare l'espressione della norma in esame

"ed in genere tutti gli atti e formalità... da compiersi in

esecuzione della presente legge" induce a ritenere che l'agevolazione

tributaria sia da accordarsi anche agli atti previsti dall'art. 45

tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai

coltivatori diretti.

È fuori di dubbio, infatti, che anch'essi sono atti posti in

essere dall'E.R.A.S. in esecuzione della legge e che le finalità alle

quali sono indirizzati (trasformazione, miglioramento fondiario,

incremento della produzione) non possono non ricomprendersi negli scopi

della riforma agraria.

La stessa Amministrazione finanziaria, del resto, sia davanti alle

commissioni tributarie, sia davanti al giudice a quo non ha sostenuto

che agli atti previsti dall'art. 45 non spettino le agevolazioni

tributarie, ma si è limitata a contestare che il contratto intervenuto

tra l'E.R.A.S. e l'istituto "Castelnuovo" possa ritenersi stipulato per

il perseguimento dei fini indicati in tale articolo.

2. - L'ordinanza ha ritenuto rilevante la questione di legittimità

costituzionale muovendo dal presupposto che il contratto stipulato

dall'E.R.A.S. rientri nell'attività assistenziale-tecnica commessa

all'ente dall'art. 45 e debba per conseguenza beneficiare

dell'agevolazione tributaria prevista dal successivo art. 47.

È evidente che non compete alla Corte sindacare se tale

presupposto sia o non fondato, attenendo esso al merito del giudizio e

che l'esame debba essere limitato alle due censure di illegittimità

mosse all'art. 47 della legge regionale con riferimento agli artt. 14,

17 e 36 dello Statuto siciliano: la prima attinente al difetto di

specificità della agevolazione tributaria che si assume di carattere

obiettivo invocabile da chiunque con riferimento a una serie di atti

indicati con assoluta genericità; la seconda che denuncia la mancanza

nella legislazione nazionale in materia di un tipo di esenzione

corrispondente a quello previsto dalla norma regionale.

Le censure non sono fondate.

La Corte ravvisa nella norma impugnata elementi sufficienti che

consentano - in osservanza del principio della specificità delle norme

contenenti esenzioni fiscali - la determinazione sia dei soggetti che

degli atti ai quali può essere concessa l'agevolazione.

Per quanto riguarda i soggetti è evidente che le agevolazioni

relative ai trasferimenti e agli altri atti specificamente indicati

dall'art. 47 competono solo a coloro tra i quali tali atti possono

intervenire ai sensi degli articoli da 40 a 44 della legge in esame.

Per gli atti poi contemplati dall'art. 45 destinatario del

beneficio è ovviamente l'E.R.A.S. Spetta a questo ente, invero,

promuovere le attività assistenziali e d'incentivazione previste da

tale norma e perciò solo gli atti posti in essere dall'E.R.A.S., e non

da chiunque, possono fruire dell'agevolazione tributaria sulla base del

combinato disposto delle norme contenute negli artt. 45 e 47 della

legge regionale di riforma agraria.

In ordine poi alla pretesa insufficiente specificazione degli atti

che possono fruire dell'agevolazione fiscale è da tener presente che

il criterio seguito dal legislatore regionale per determinare tali atti

non è solo quello della loro specifica denominazione ma anche quello

del loro collegamento con una determinata attività, con uno specifico

fine da perseguire. Questo criterio è stato del resto seguito dal

legislatore nazionale in numerose leggi tributarie e, per quanto

riguarda la specifica materia, è stato adottato in tutte le leggi

istitutive degli enti di riforma agraria nelle varie Regioni.

E da rilevare al riguardo che le agevolazioni tributarie concesse

prima all'Opera Sila e poi estese a tutti gli altri enti sono previste

da due articoli appartenenti a due diversi testi legislativi: l'art. 29

della legge 12 maggio 1950, n. 230, il quale, al pari dell'art. 47

della legge regionale, indica taluni atti quali quelli di

trasferimento, permuta e assegnazioni, e l'art. 11, comma primo, della

legge 31 ottobre 1947, n. 1629, il quale - sempre analogamente alla

norma denunciata - concede il beneficio a "tutti gli atti e contratti

compiuti dall'Opera Sila ai fini della trasformazione fondiaria e della

colonizzazione".

Anche in campo nazionale quindi l'esenzione è accordata ad atti

non specificamente indicati ma agevolmente individuabili al lume del

criterio del loro collegamento con le finalità della riforma.

La rilevata coincidenza tra le due previsioni legislative consente

pertanto di affermare che il legislatore regionale, in armonia col

disposto degli artt. 17 e 36 dello Statuto, si è rifatto ai

corrispondenti principi esistenti nel Sistema normativo nazionale e che

l'agevolazione concessa con la norma impugnata trova riscontro nei tipi

di agevolazione previsti dalle leggi statali nella medesima materia.

Da ciò discende la non fondatezza della dedotta questione di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104,

in riferimento agli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione

siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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