Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1962 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo

comma, del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, promosso con ordinanza

emessa il 9 dicembre 1960 dal Pretore di Aosta nel procedimento penale

a carico di Berthod Salomone Giuseppe, iscritta al n. 3 del Registro

ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 31 del 4 febbraio 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1962 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi l'avvocato Fortunio Palmas, per Berthod Salomone Giuseppe, e

il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Berthod Salomone

Giuseppe il Pretore di Aosta emetteva l'ordinanza 9 dicembre 1960,

pubblicata alla presenza dell'imputato e della parte civile, con la

quale rinviava a questa Corte la questione di legittimità

costituzionale relativa all'art. 14, comma primo, del decr. legisl. 5

agosto 1947, n. 871, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran

Paradiso, nella parte in cui dispone che i contravventori al divieto di

esercitare la caccia e la pesca entro il perimetro del Parco sono

puniti con l'ammenda pari al quintuplo del valore degli animali uccisi

o feriti, calcolato in base al prezzo della selvaggina viva. Il Pretore

osservava che la norma denunziata è in contrasto con il secondo comma

dell'art. 25 della Costituzione, il quale sancisce il principio della

legalità della pena, in quanto subordina la misura di questa ad una

determinazione di valore che, per la peculiarità del bene, non avente

prezzo di libero mercato, deve necessariamente essere lasciata alla

libera discrezione di organi tecnici; vale a dire, dello stesso Ente

Gran Paradiso, o, quanto meno, di una commissione internazionale di

esperti. Il Pretore rilevava, inoltre, che la norma suddetta, in

effetti, lascia alla parte danneggiata dal reato, che è l'Ente Parco

Gran Paradiso, la determinazione concreta della pena; la quale è

destinata inevitabilmente a seguire le fluttuazioni di valore che la

selvaggina può subire, per l'incidenza di fattori diversi ed

extragiuridici, venendo a perdere il carattere di certezza

quantitativa, componente della certezza legislativa espressa nella

formula nulla poena sine praevia lege penali codificata nel predetto

art. 25, comma secondo, della Costituzione.

L'ordinanza, il 14 dicembre 1960, veniva comunicata ai Presidenti

del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; il 19

dicembre 1960 veniva notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri; veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio

1961, n. 31.

2. - Nelle deduzioni presentate il 17 febbraio 1961, il Berthod

aderiva ai motivi esposti nell'ordinanza e aggiungeva che la

disposizione denunziata rimette la misura della pena ad un

apprezzamento contingente del giudice, come è lo stabilire caso per

caso il prezzo della selvaggina viva; né si può ritenere che questo

prezzo è fissato dall'Ente Parco Gran Paradiso per delegazione

legislativa, perché ciò sarebbe costituzionalmente illegittimo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta addì 8

gennaio 1961, deduceva che la pena, nella specie, è prevista e

comminata in limite certo e definito quando la legge statuisce che deve

essere proporzionata al valore del bene leso e, quindi, con riferimento

ad un elemento obiettivo; che la sanzione si rapporta, come per ogni

altro reato, alla gravità dell'evento; che la determinazione concreta

dell'ammenda è deferita al giudice, non alla discrezionalità di

soggetti estranei all'ordinamento giurisdizionale. Il giudice può

procedere con tutti i mezzi di prova all'accertamento del valore del

bene, potendo l'imputato non accettare il valore determinato in via

tecnica; né vale opporre le difficoltà della valutazione, perché

esse non contraddicono al principio della predeterminazione legale

della misura della pena. Nemmeno è esatto, soggiunge l'Avvocatura, che

non esiste prezzo di mercato per la selvaggina di stanza nel Parco,

essendo risaputo che l'Ente gestore, per ragioni di selezione o di

svecchiamento, dispone periodicamente la vendita a terzi financo degli

stambecchi, facendo capo a prezzi di mercato nazionale o estero; e, del

resto, quando il prezzo della selvaggina viva non fosse accertabile,

varrebbe il minimo dell'ammenda, non inferiore a diecimila lire,

stabilita dalla norma denunziata.

3. - Nelle memorie depositate addì 11 gennaio 1962 la difesa del

Berthod e l'Avvocatura dello Stato hanno ribadito le osservazioni su

riferite.

L'Avvocatura ha però preliminarmente sostenuto che l'art. 25,

secondo comma, della Costituzione, se ha fatto proprio il principio

nullum crimen sine lege, non ha sancito quello della legalità della

pena, che è nella seconda parte dell'art. 1 del Codice penale, essendo

state soppresse dal suo testo originario le parole "e con la pena in

essa prevista"; in modo che non si può ritenere costituzionalmente

illegittima una norma la quale, descritta la fattispecie delittuosa,

stabilisca una pena per la cui determinazione il giudice deve ricorrere

ad elementi desumibili da indagini peritali.

Nel corso della discussione svoltasi all'udienza del 24 gennaio

1962 le parti comparse hanno illustrato gli assunti contenuti negli

scritti sopra ricordati. Considerato in diritto :

1. - Deve disattendersi l'assunto dell'Avvocatura dello Stato.

secondo cui non sarebbe costituzionalmente garantito il principio della

legalità della pena sancito nell'art. 1 del Codice penale.

L'art. 25, secondo comma, della Costituzione, al quale si

richiamano l'ordinanza del Pretore di Aosta e la difesa del Berthod,

affermando che nessuno può essere punito se non in forza di legge che

sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non soltanto proclama

il principio della irretroattività della norma penale, ma dà

fondamento legale alla potestà punitiva del giudice. E poiché questa

potestà si esplica mediante l'applicazione di una pena adeguata al

fatto ritenuto antigiuridico, non si può contestare che pure la

individualizzazione della sanzione da comminare risulta legata al

comando della legge.

Non ha valore opporre, come sostiene l'Avvocatura, che nella

formulazione definitiva del citato art. 25, secondo comma, della

Costituzione, è rimasta soppressa la frase "e con le pene da essa

(legge) stabilite". Si desume dai lavori preparatori della Costituzione

che tale soppressione fu proposta ed approvata per evitare che, nel

caso di successione di norme penali, rimanesse pregiudicato il

principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo; onde

non può farsene scaturire un effetto che influisca sulla estensione

sostanziale del principio di legalità.

2. - Il quale non tende a rendere prevedibile quale sia la sanzione

nella quale si incorre per ciascun reato, come ha ritenuto la difesa

del Berthod nella discussione orale, né implica che la legge debba

determinare in modo rigido la pena da infliggere in concreto.

L'individualizzazione della pena da parte del giudice, infatti, non

può prescindere dalla considerazione della gravità del reato e della

personalità del reo; donde è nel carattere della sanzione penale che

essa sia prefissata dalla legge in maniera da consentirne l'adeguazione

alle circostanze concrete. E non risulta che la Costituzione abbia

ricevuto una nozione di pena diversa da quella accolta nelle leggi

penali anteriori.

Non deve allora ritenersi illegittima la norma denunziata che

prevede una pena pecuniaria commisurata al valore del bene che è

oggetto della tutela penale e, quindi, all'ammontare del danno

arrecato; essa vuole rapportare la pena alla gravità del reato di cui

quel valore è un serio indice. La pena pecuniaria proporzionale è

ritenuta compatibile con il principio di legalità (artt. 1 e 27, Cod.

pen.), e la Costituzione non ha regole che contrastano con tale

sistema.

Non è esatto il rilievo contenuto nell'ordinanza del Pretore e

ripreso dal Berthod, per cui la norma che commisura la pena al valore

del bene protetto, sostanzialmente rimette la concreta determinazione

della sanzione a criteri estranei alla convinzione del giudice e a

soggetti non investiti di una funzione giurisdizionale. Per quanto il

giudice, nel caso predetto, possa valersi di esperti, onde acquisire al

processo gli elementi utili alla formazione del suo convincimento circa

la quantità della pena da irrogare, non resta preclusa una sua libera

valutazione del risultato delle operazioni disposte; ed è perciò

sempre il giudice che, nella ipotesi in esame, conclude il processo

logico sul quale ha base la sua sentenza, pur se fa propri i risultati

delle indagini svolte dai tecnici e i pareri che essi hanno

manifestato.

Non meno inesatto è ritenere che il valore del bene tutelato è un

dato estraneo alla esperienza del giudice. Quel valore è un elemento

certo se la lesione ha per oggetto una cosa avente un prezzo di

mercato; ma non è un estremo meno obiettivo quando la sua precisazione

richiede accertamenti e valutazioni, perché queste ogni volta dovranno

risultare da richiami a fonti di cui il giudice è tenuto a controllare

la verità e la fondatezza.

3) - Infine, è destituita di qualsiasi rilevanza anche la

obiezione, mossa dall'ordinanza e alla quale fa eco la difesa del

Berthod, secondo cui, nella specie, il valore della selvaggina uccisa o

ferita viene, nella sostanza, desunto da giudizi deferiti allo stesso

Ente gestore del Parco Gran Paradiso.

Il fondamento dell'obiezione sta in un riferimento a regolamenti

all'uopo emanati dall'Ente in forza dell'art. 5 del decr. legisl. 5

agosto 1947, n. 871. Ma questi regolamenti, non esibiti alla Corte,

sarebbero, se mai, espressione di una autonomia amministrativa; e

perciò le valutazioni che, in base ad essi, compisse l'Ente predetto,

non impedirebbero al giudice di ricercare altrimenti i dati necessari

alla sua decisione.

Non potrebbero vincolare la pronunzia giudiziaria nemmeno i criteri

di valutazione stabiliti dal "Conseil international de la chasse", ai

quali ha fatto richiamo l'Avvocatura dello Stato, che possono essere

sostituiti da esperienze di diversa natura e provenienza, se ritenute

più convincenti. Così come liberamente il giudice formerà il suo

convincimento nei casi, ipotizzati dalla difesa del Berthod, ma

contestati dall'Avvocatura, in cui la selvaggina uccisa o ferita,

essendo di specie rara, non avrebbe un suo mercato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, comma primo, del decr. legisl. 5 agosto 1947, n. 871, in

relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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