Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 726/1984
  • art. 3legge 863/1984

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 3, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.

726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli

occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 18

dicembre (recte: 19 dicembre) 1984, n. 863, e 1 del D.L.C.P.S. 13

settembre 1946, n. 303 (Conservazione del posto ai lavoratori

chiamati alle armi per servizio di leva), nonché dell'art. 3, primo

comma, dello stesso decreto-legge n. 726 del 1984 (convertito, con

modificazioni, nella citata legge n. 863 del 1984), promosso con

ordinanza emessa il 18 giugno 1992 dal Pretore di Forlì nel

procedimento civile vertente tra Treossi Daniele e "Brema s.r.l.",

iscritta al n. 402 del registro ordinanze del 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Forlì, con ordinanza del 18 giugno 1992,

emessa nel procedimento civile vertente tra Treossi Daniele e "Brema

s.r.l.", ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

52, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma,

del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con

modificazioni, in legge 18 dicembre (recte : 19 dicembre) 1984, n.

863, e 1 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, nella parte in cui

non prevedono la proroga automatica del termine apposto ad un

contratto di formazione e lavoro in caso di sopravvenuta sospensione

del rapporto per chiamata al servizio di leva del lavoratore, e per

il periodo corrispondente alla sospensione, nonché dell'art. 3,

primo comma, del citato decreto-legge n. 726 del 1984, convertito,

con modificazioni, nella citata legge n. 863 del 1984, nella parte in

cui non prevede, nella ipotesi sopra descritta, la proroga automatica

del termine inizialmente apposto, per il periodo corrispondente alla

sospensione, oltre quello massimo di 24 mesi, salva diversa e

congiunta volontà delle parti.

Osserva il giudice a quo che il contratto di formazione e lavoro,

come contratto di lavoro speciale, ha una causa mista, connotata non

solo dallo scambio di prestazione e retribuzione, ma anche da una

finalità formativa, che da un lato postulerebbe, nell'interesse

delle parti, la previsione di una durata non eccedente un certo

limite, dall'altro non potrebbe essere pregiudicata senza ragione -

avuto riguardo al termine in concreto pattuito dalle parti - da fatti

sopravvenuti, indipendenti dalla volontà di quelli, che in radice ne

precludano il raggiungimento. In sostanza, nel contratto in

questione, il sinallagma contrattuale non si esaurirebbe in mero

scambio di prestazione e retribuzione, ma - assumendo una

connotazione dinamico-finalistica proiettata nel futuro - darebbe

luogo ad una speciale posizione di lavoro, intesa sia come

prospettiva di realizzazione del programma concordato sia come

diritto alla conservazione del posto, funzionale a quell'obiettivo.

Pertanto la mera sospensione del rapporto ex art. 1 del D.L.C.P.S.

n. 303 del 1946 (applicabile - per il richiamo operato dall'art. 3,

quinto comma, del decreto-legge n. 726 del 1984 - in luogo della

proroga automatica del termine per il periodo corrispondente alla

sospensione) e il limite inderogabile di 24 mesi di cui all'art. 3,

primo comma, del decreto-legge n. 726 del 1984 (nella fattispecie

pattuito per intero) determinerebbero, secondo il giudice rimettente,

un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori che,

assunti del pari con contratto di formazione e lavoro, potrebbero

utilmente perseguire la programmata finalità formativa, ed altri

che, come il ricorrente, si vedrebbero precluso il risultato della

sopravvenienza di cogenti cause sospensive, tali da rendere in radice

impossibile il raggiungimento dello scopo.

2. - Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato insiste per

l'infondatezza, rilevando che la lettura fornita dal giudice a quo

dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 726 del 1984 - per cui

il termine massimo di durata del contratto di formazione e lavoro

sarebbe in ogni caso non superabile - non può condividersi, anche

perché, secondo la giurisprudenza prevalente, la prestazione del

servizio militare di leva comporta sospensione del contratto di

formazione e lavoro e quindi differimento del termine di scadenza.

Sarebbe quest'ultima interpretazione, oltre che pienamente

giustificata dal testo della norma impugnata, anche da preferire

riuscendo a far escludere il contrasto con i parametri indicati dal

giudice rimettente. Considerato in diritto

1. - La presente questione, prospettata alla Corte dal Pretore di

Forlì, investe - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52,

secondo comma, della Costituzione - da un lato, il combinato disposto

degli artt. 3, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.

726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli

occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19

dicembre 1984, n. 863, e 1, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303

(Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per

servizio di leva); dall'altro, l'art. 3, primo comma, del citato

decreto-legge n. 726 del 1984 (convertito, con modificazioni, nella

citata legge n. 863 del 1984). Costituiscono, precisamente, oggetto

di censura le norme suddette laddove: a) non è prevista la proroga

automatica del termine apposto ad un contratto di formazione e

lavoro, in caso di sopravvenuta sospensione del rapporto per chiamata

al servizio di leva del lavoratore, e per il periodo corrispondente

alla sospensione (art. 3, quinto comma, del decreto-legge n. 726 del

1984 e art. 1 del D.L.C.P.S. n. 303 del 1946); b) non è prevista

detta proroga oltre il termine massimo di 24 mesi, salva la diversa e

congiunta volontà delle parti (art. 3, primo comma, del citato

decreto-legge n. 726 del 1984).

L'illegittimità costituzionale delle anzidette disposizioni di

legge è sostanzialmente dedotta, in riferimento all'art. 3, per

l'ingiustificata disparità di trattamento che, nel contratto di

formazione e lavoro, si determinerebbe a danno di alcuni lavoratori

che, per assolvere l'obbligo di leva, non possono conseguire la

finalità formativa del contratto; in riferimento all'art. 52,

secondo comma, della Costituzione, per il pregiudizio che la

decorrenza del termine e la sua improrogabilità arrecherebbero alla

posizione del lavoratore chiamato al servizio di leva.

2. - La questione non è fondata.

Nel contratto di formazione e lavoro, previsto dalla norma

impugnata, lo schema causale, rispetto al tipico contratto di lavoro

subordinato, risultando arricchito dall'elemento della formazione che

si intreccia col momento lavorativo, assume una connotazione del

tutto peculiare.

In tale logica l'apposizione del termine appare funzionale alle

finalità negoziali proprio in quanto la mera prestazione lavorativa

non esaurisce i contenuti sinallagmatici del contratto. Questi

ultimi, infatti, si completano attraverso l'acquisizione di un

bagaglio tecnico che postula un necessario periodo di apprendimento.

Pertanto, qualora fatti estranei alla volontà delle parti

impediscano di conseguire nel termine previsto la suddetta finalità,

non deve considerarsi esaurita la funzione del contratto.

Non appare quindi condivisibile la tesi del giudice rimettente,

secondo cui mai sarebbe superabile il termine massimo di durata del

contratto di formazione e lavoro, dovendosi al contrario ammettere

che il termine in parola possa essere sospeso e differito in tutti i

casi in cui si verifichino fatti - oggettivamente impeditivi della

formazione professionale - che, mentre non producono un automatico

effetto estintivo del rapporto, ne devono consentire la proroga, per

un periodo pari a quello della sospensione, ai fini del completamento

della formazione.

Peraltro i suddetti fatti non si qualificano soltanto come

oggettivamente impeditivi, ma anche in quanto rilevanti ai fini di

specifiche garanzie accordate nell'ambito del rapporto di lavoro da

normative di ampia e mirata tutela, onde non v'è ragione per non

ricomprendervi a fortiori - accanto ad ipotesi come la malattia, la

gravidanza e il puerperio, per le quali la giurisprudenza ha già

ammesso l'effetto in parola - anche il caso del servizio militare di

leva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3,

quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure

urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali),

convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,

e 1, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (Conservazione del

posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva), nonché

dell'art. 3, primo comma, del citato decreto-legge n. 726 del 1984

(convertito, con modificazioni, nella citata legge n. 863 del 1984),

sollevata dal Pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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