Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1985

Altra decisione · depositata il 14/05/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 4 agosto 1976 e riapprovata il 22 settembre 1976 dal Consiglio

regionale degli Abruzzi avente per oggetto: "Disciplina dei Centri di

servizi culturali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio

dei ministri, notificato l'8 ottobre 1976, depositato in cancelleria il

16 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1976.

Udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato in data 8 ottobre 1976 il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Abruzzi approvata il 4 agosto

1976 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 22 settembre 1976

recante "Disciplina dei Centri di servizi culturali", in relazione agli

artt. 117 e 128 della Costituzione.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, gli artt. 3, nn. 2 e 3, e 4,

lett. c), della legge regionale impugnata avrebbero violato l'ambito di

competenza legislativa, circoscritto per le regioni a statuto ordinario

"al settore dei musei e delle biblioteche degli enti locali", ai sensi

dell'art. 117 della Costituzione e del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3;

ciò in quanto la normativa denunciata prevede l'attribuzione ai Centri

di servizi culturali dei compiti di promozione dell'organizzazione e

del coordinamento di iniziative culturali nei settori del cinema, del

teatro, della musica e delle arti figurative, nonché di diffusione

dell'informazione e di individuazione, definizione e approfondimento

dei problemi di natura economico-sociale e culturale.

Nelle more del presente giudizio è stata approvata e promulgata,

con il visto del Commissario del Governo, la legge della Regione 6

luglio 1978, n. 35 recante "Disciplina dei Centri di servizi culturali"

di contenuto sostanzialmente identico a quello di cui alla legge

impugnata, con l'eliminazione, peraltro, nel nuovo testo, delle parti

degli artt. 3 e 4, che, giusta la parte motiva del ricorso, avevano

formato oggetto di impugnativa.

La Regione non si è costituita in giudizio.

2. - All'udienza di discussione del 19 febbraio 1985 l'Avvocatura

dello Stato ha concluso per la cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto :

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto ricorso

avverso la legge della Regione Abruzzi approvata il 4 agosto 1976, e

riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 22 settembre 1976, recante

"Disciplina dei Centri di servizi culturali", sul rilievo che tale

normativa, nella parte in cui (artt. 3, nn. 2 e 3, e 4, lett. c)

attribuisce a detti Centri compiti di promozione, organizzazione,

coordinamento di iniziative in materia culturale, nonché di diffusione

dell'informazione, fosse costituzionalmente illegittima per contrasto

con gli artt. 117 e 128 della Costituzione. Risultando accolti a

seguito della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, come esposto in

narrativa, i rilievi del Governo, formulati in ordine alla precedente

legge di "Disciplina dei Centri di servizi culturali", è venuta meno

la situazione di contrasto evidenziata dal ricorso de quo.

Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, così come

espressamente richiesto in udienza dall'Avvocatura dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione Abruzzi

approvato il 4 agosto 1976 e riapprovato il 22 settembre stesso anno,

recante "Disciplina dei Centri di servizi culturali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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