Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/05/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9,

lett. a) e b) e 48 della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 31 luglio 1980 recante "Istituzione delle unità sanitarie

locali" e del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale

siciliana il 23 dicembre 1980, recante "Ordinamento interno dei servizi

sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e

dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla legge

regionale 12 agosto 1980, n. 87, riguardante la istituzione delle

unità sanitarie locali", promossi con ricorsi del Commissario dello

Stato per la Regione Siciliana notificati l'8 agosto e il 31 dicembre

1980 e depositati in cancelleria il 14 agosto 1980 e il 10 gennaio 1981

ed iscritti al n. 16 del registro ricorsi 1980 e al n. 2 del registro

ricorsi 1981.

Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il ricorrente e gli

avv.ti Francesco Tinaglia e Armando De Marco per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso, notificato l'8 agosto 1980 (depositato il 14,

pubblicato nella G.U. n. 242 del 3 settembre 1980 e nel Boll. Reg. n.

41 del 13 settembre 1980 e iscritto al n. 16 Reg. Ric. 1980), il

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato del

disegno di legge recante: "Istituzione delle unità sanitarie locali",

approvato dall'Assemblea regionale nella seduta del 31 luglio 1980 e

comunicato il 4 agosto, I) l'art. 9 ("Oltre alle ipotesi di

ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione

vigente per i consiglieri comunali non sono eleggibili a componenti del

Comitato di gestione: a) i senatori ed i deputati, b) i deputati al

Parlamento europeo") per violazione dell'art. 65 Cost. e II) l'art. 48

("Ai presidenti degli enti ospedalieri ed ai presidenti dei comitati

provinciali e regionali degli enti previdenziali si applica la norma

dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, a decorrere

dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente

legge") per violazione degli artt. 51 e 97 Cost..

Il Commissario dello Stato ha ravvisato violazione dell'art. 65

Cost., secondo cui i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con

l'ufficio di deputato e di senatore sono materia di riserva di legge

statale, nell'art. 9 a) e b) del disegno di legge e, per quel che

attiene ai deputati e senatori, ha richiamato la sent. 60/1966 con la

quale la Corte aveva giudicato che "ammettere una potestà regionale in

materia significherebbe compromettere il principio di eguaglianza... e

consentire la violazione dell'unità dello Stato, che costituisce,

specie in materia di diritti politici, una fondamentale esigenza del

regime democratico".

In merito all'art. 48 del disegno di legge ha osservato che detta

norma apporta nei confronti dei presidenti degli enti ospedalieri e dei

comitati degli enti previdenziali ulteriore e più incisiva limitazione

al godimento del diritto politico dell'elettorato passivo (e

precisamente a quello di accesso alla carica pubblica elettiva di

deputato regionale) nel momento stesso in cui ne prevede la cessazione

dai rispettivi incarichi per la costituzione delle unità sanitarie

locali e determina disparità di trattamento rispetto ad altre

categorie di pubblici amministratori considerati dalla legge regionale

13 luglio 1972, n. 33. Ha altresì denunciato la violazione dell'art.

97 Cost., inteso a garantire il buon andamento dei pubblici uffici, in

quanto le immediate dimissioni degli amministratori, colpiti dalla

prevista ineleggibilità, determinerebbero una carenza negli organi

rappresentativi degli enti interessati, assai nociva nel delicato

momento del trapasso di funzioni, di beni e di attrezzature degli enti

soppressi alle istituende unità sanitarie locali.

La particolare autonomia attribuita alla Regione Siciliana dagli

artt. 15 e 16 dello Statuto speciale in tema di ordinamento di enti

locali, anche se estesa, non è tale da travalicare i limiti dei

principi fondamentali posti dalla Costituzione e, in particolare, di

quello di eguaglianza previsto per l'elettorato passivo dall'art. 51,

per ciò che la ratio delle disposizioni, individuabile nella finalità

di impedire che una particolare categoria di soggetti, avvalendosi

della propria posizione, possa influire sugli elettori e inquinare

quindi i risultati elettorali, viene meno ove si consideri che i

presidenti degli enti locali ospedalieri e dei comitati regionale e

provinciali degli enti previdenziali cesseranno dalle loro funzioni non

appena fosse dato avvio al funzionamento delle U.S.L., la cui

costituzione doveva avvenire entro sessanta giorni dalla entrata in

vigore della legge, così come previsto dall'art. 38. E poiché la

disposizione dell'art. 4 della legge regionale 87/1975 non poteva

essere osservata dai soggetti de quibus dal momento che le

consultazioni elettorali regionali non avrebbero luogo prima del

decorso di un anno, e, pertanto, la effettiva portata della norma si

esaurirebbe nelle dimissioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore

della legge ai fini dell'eleggibilità all'assemblea regionale

siciliana, l'art. 48 si appalesa lesivo anche del principio del buon

andamento dei pubblici uffici di cui all'art. 97 Cost..

1.2. - Giusta procura speciale 3 ottobre 1980 autenticata per not.

Cesare Di Giovanni di Palermo (rep. n. 21191 del 3 ottobre 1980) si

sono costituiti gli avv.ti Francesco Tinaglia e Armando De Marco

chiedendo nell'interesse della Regione Siciliana, con memoria

depositata il 26 gennaio 1981, dichiararsi non fondata la impugnativa e

respingersi il ricorso.

2.1. - Con ricorso, notificato il 31 dicembre 1980 e depositato il

10 gennaio 1981 (pubblicato nella G. U. n. 20 del 21 gennaio 1981 e

iscritto al n. 2 Reg. Ric. 1981), il Commissario dello Stato per la

Regione Siciliana - premesso che il Presidente della Regione aveva

promulgato con il n. 87 la legge approvata il 31 luglio 1980 omettendo

peraltro gli artt. 9 a) e b) e 48 impugnati con il primo ricorso (supra

1.1.), che l'Assemblea regionale, nella seduta del 23 dicembre 1980,

aveva approvato il disegno di legge recante "Ordinamento interno dei

servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e

dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche della legge

regionale 12 agosto 1980, n. 87 riguardante la istituzione delle unità

sanitarie locali", con il quale aveva esteso ai presidenti e componenti

dei consigli di amministrazione degli enti aventi finalità sanitarie e

ai presidenti dei comitati provinciali e regionali dell'INPS la

disciplina della eleggibilità a deputato regionale, prevista dall'art.

10 l. reg. 20 marzo 1951, n. 29, modificato ed integrato con l'art. 1

l. reg. 13 luglio 1972, n. 33 e che l'art. 34 dettava una norma di

carattere transitorio così concepita: "In sede di prima applicazione

della presente legge i presidenti degli enti ospedalieri e i presidenti

dei comitati regionale e provinciali dell'INPS sono ineleggibili a

deputati regionali, salvo che non abbiano effettivamente cessato di

esercitare le proprie funzioni entro il trentesimo giorno successivo

alla data di entrata in vigore della presente legge" - ha osservato che

l'art. 34 non adempie alle finalità proprie della norma di carattere

transitorio ma per una categoria di cittadini peraltro preposti a

pubbliche funzioni comprime il godimento del diritto politico

dell'elettorato passivo e determina, in situazioni analoghe, una

manifesta disparità di trattamento priva di giustificazione, in

violazione dell'art. 51 Cost. e implica violazione del principio di

buon andamento dei pubblici uffici, garantito dall'art. 97 Cost., e ha

impugnato l'art. 34 per violazione degli artt. 51 e 97 Cost..

2.2. - Con memoria depositata il 26 gennaio 1981, gli avv.ti

Francesco Tinaglia e Armando De Marco, difensori della Regione

Siciliana giusta procura speciale 7 gennaio 1981, autenticata con atto

per not. Di Giovanni di Palermo (rep. n. 212607 del 7 gennaio 1981),

hanno osservato che l'impugnato art. 34 ha sostanzialmente riprodotto

l'art. 48 della legge sulle U.S.L. divergendone sol in ordine alla

decorrenza che, anziché riferirsi al trentesimo giorno successivo

all'entrata in vigore della legge sulle U.S.L., si riferisce al

trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della nuova legge;

hanno ravvisato l'unica differenza in ciò che "mentre l'art. 48 l.

reg. 12 agosto 1980, n. 87 rinviava all'art. 4 della l. reg. 29

dicembre 1975, n. 87 estendendone il disposto anche ai presidenti degli

enti ospedalieri, la nuova legge ha integrato il suddetto art. 4 per

quel che concerne i Presidenti dei comitati regionali e provinciali

dell'INPS, ed ha dettato una norma transitoria per i Presidenti degli

enti ospedalieri". Hanno obiettato al Commissario dello Stato che nel

raffronto tra la compressione dell'elettorato passivo e la

preoccupazione dell'inquinamento del voto esige tutela questa rispetto

a quella per inferirne che la violazione dell'art. 51 Cost. sarebbe

stata a torto contestata. Né - sempre ad avviso della difesa della

Regione Siciliana - sarebbe offeso l'art. 97 Cost., perché vengono in

considerazione presidenti di organi collegiali con funzioni

prevalentemente esecutive, e di organi di enti a struttura articolata

le cui funzioni non possono essere compromesse da mutamento del

titolare dell'organo rappresentativo.

3.1. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Avvocatura generale

dello Stato nell'interesse del ricorrente Commissario ha depositato

sotto la data del 5 febbraio 1985 memoria con la quale ha posto in

chiaro che la mancata promulgazione dell'art. 34, impugnato con il

secondo ricorso, determinerebbe - a stregua degli orientamenti

giurisprudenziali della Corte espressi con le sentt. 142/1981, 54/1983

e specialmente 13/1983 - la cessazione della materia del contendere e,

in subordine, ha insistito per la declaratoria di infondatezza.

Dal suo canto, la difesa della Regione Siciliana ha depositato

sotto la data del 6 febbraio 1985 memoria, con la quale ha sollecitato

il riesame della giurisprudenza intesa a sancire la perentorietà del

termine di costituzione al fine di dire tempestiva la costituzione nel

giudizio introdotto con il primo ricorso ed ha riprodotto ed ampliato

le argomentazioni in detta memoria prospettate.

3.2. - Alla pubblica udienza del 19 febbraio 1985, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto unica relazione sui due ricorsi, l'avv.

dello Stato D'Amico per il Commissario dello Stato e l'avv. Tinaglia

per la Regione Siciliana hanno illustrato le contrapposte conclusioni. Considerato in diritto :

4.1. - I due ricorsi, per prospettare questioni connesse, sono da

riunire ai fini di unica deliberazione; va dichiarata inammissibile la

costituzione della Regione Siciliana nel primo ricorso per tardività.

4.2. - Su ambo i ricorsi, di cui si è esposto il contenuto (supra

1.2.) è cessata la materia del contendere perché non si è proceduto

a promulgare gli articoli impugnati, come è attestato dalle leggi

regionali 12 agosto 1980, n. 87, e 6 gennaio 1981, n. 6 (orientamento

fermissimo nella giurisprudenza di questa Corte: sentt. 13 e 54 del

1983).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 16/1980 e 2/1981, e dichiarata

l'inammissibilità della costituzione della Regione Siciliana nel primo

ricorso,

dichiara la cessazione della materia del contendere sui ricorsi,

proposti dal Commissario dello Stato contro la Regione Siciliana, per

l'annullamento degli artt. 9 a) e b) e 48 del disegno di legge

(Istituzione delle unità sanitarie locali) approvato il 31 luglio 1980

e poi esclusi dalla promulgazione, e dell'art. 34 del disegno di legge

(Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema

informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale.

Modifiche della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 riguardante la

istituzione delle unità sanitarie locali) approvato il 23 dicembre

1980 e poi escluso dalla promulgazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO -ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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