Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1979 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e

4 della legge regionale della Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56,

dell'art. 1 della legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 48,

dell'art. 16, commi 13, 14 e 15 della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 13 luglio 1977, n. 34, Sostitutivo dell'art. 14

della legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 luglio 1976, n. 31, e

dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale del Piemonte 13

agosto 1973, n. 21, promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 25 luglio 1975 dal pretore di Alessandria

nel procedimento penale a carico di Ferrari Vico, iscritta al n. 599

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 294 del 3 novembre 1976;

2. - ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dal pretore di Vigevano sui

ricorsi proposti da Voltan Antonio ed altri contro il Sindaco di

Tromello, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977;

3. - ordinanza emessa il 28 aprile 1977 dal pretore di Vicenza nel

procedimento penale a carico di De Grandi Luigi, iscritta al n. 457 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 320 del 23 novembre 1977;

4. - ordinanza emessa il 3 novembre 1977 dal pretore di Parma sui

ricorsi proposti da Baffi Giuseppe ed altri contro l'Amministrazione

provinciale di Parma, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo

1978;

5. - ordinanza emessa il 30 giugno 1977 dal pretore di Morbegno sui

ricorsi proposti da Gaddi Alessandro ed altri contro il Sindaco di

Rogolo, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978;

6. - ordinanza emessa il 26 gennaio 1978 dal pretore di Lonigo sul

ricorso proposto da Cisotto Rodolfo contro la Giunta regionale del

Veneto, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 14 giugno 1978;

7. - ordinanza emessa il 28 gennaio 1978 dal pretore di Vicenza sul

ricorso proposto da Maruzzo Domenico contro la Giunta regionale del

Veneto, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 14 giugno 1978.

Visti gli atti di intervento delle Regioni Piemonte, Lombardia,

Emilia-Romagna e Veneto e gli atti di costituzione di De Grandi Luigi e

Gaddi Alessandro;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi gli avvocati Arturo Jemolo per la Regione Piemonte, Umberto

Pototschig per la Regione Lombardia, Francesco Galgano per la Regione

Emilia- Romagna, Guido Viola e Giangiacomo Pancino per la Regione

Veneto, Emilio Sivieri per De Grandi Luigi e Gaddi Alessandro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Prima dell'emanazione della legge statale 27 dicembre 1977, n.

968, che detta un'organica disciplina della caccia e della protezione

della fauna, e ne stabilisce i principi generali, alcune Regioni hanno

disciplinato con proprie leggi l'esercizio venatorio, al fine di

salvaguardare agricoltura e patrimonio faunistico nel rispettivo ambito

territoriale. Le leggi regionali prevedono un regime di caccia

controllata e connesse limitazioni di luogo, tempo, specie e numero

della selvaggina stanziale da abbattere, comminando sanzioni

amministrative a carico degli eventuali trasgressori. Dove vige detto

regime, l'esercizio venatorio è subordinato al rilascio di un apposito

tesserino, che serve anche alle annotazioni e ai controlli prescritti

dalla legge, dietro versamento di una somma, diversa da Regione a

Regione, ai comitati provinciali o alle amministrazioni regionali,

secondo i casi. La legittimità costituzionale di tali disposizioni è

stata contestata nel corso di procedimenti giurisdizionali, e gli

organi decidenti hanno ritenuto di dover sollevare la questione davanti

a questa Corte, come è qui di seguito precisato.

2. - Il pretore di Alessandria imputava tale Ferrari Vico del reato

previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 bis del t.u. 5 giugno 1939, n.

1016 - "Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio

della caccia" - in quanto sprovvisto del tesserino che, ai sensi

dell'art. 2 della legge regionale del Piemonte 13 agosto 1973, n. 21,

autorizza l'esercizio venatorio in quella Regione. L'imputato

sollevava questione di legittimità della citata disposizione della

legge regionale per presunto contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost. Il

pretore, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente

infondata, la rimetteva all'esame della Corte, con ordinanza 25 luglio

1975.

Il giudice a quo assume che gli artt. 8 e 12 bis del citato t.u. n.

1016 del 1939 configurano la libertà di caccia come un diritto

pubblico soggettivo di natura non patrimoniale, il cui esercizio

sarebbe soggetto esclusivamente alle limitazioni poste dalle leggi

statali; le disposizioni censurate avrebbero violato questo principio

col sottoporre l'intero territorio regionale al regime di caccia

controllata, e col subordinare l'esercizio venatorio al rilascio di

apposito tesserino. Essendo, poi, disposto che il tesserino viene

rilasciato dietro versamento di una somma, la legge regionale avrebbe

istituito un tributo fuori dalle forme e dai limiti stabiliti dalle

leggi della Repubblica, con la conseguente infrazione degli artt. 23 e

119 Cost.

La Regione Piemonte, costituitasi in giudizio, ha nella memoria

introduttiva ed in successive deduzioni contestato gli assunti

dell'ordinanza di rinvio. Non vi sarebbe violazione dell'art. 117

Cost.: nessun principio della legislazione statale sancirebbe una

libertà di caccia, della quale la Regione non possa limitare

l'esercizio; né, d'altra parte, sarebbe leso l'articolo 119 Cost. Il

versamento occorrente per il rilascio del tesserino, si assume, non è

riconducibile alla categoria dei tributi in senso proprio, ma a quella

più ampia, prevista nell'art. 23 Cost., delle prestazioni

patrimoniali; la prestazione patrimoniale sarebbe legittimamente

imposta dalla Regione, in quanto, ai sensi del citato precetto

costituzionale, il requisito della riserva di legge è soddisfatto.

3. - Analoga questione è sollevata, con ordinanza 21 aprile 1977,

dal pretore di Vigevano, nel corso di un giudizio promosso da tale

Voltan Antonio, che si era opposto all'ingiunzione del Sindaco di

Tromello (Pavia) di pagare cinquantamila lire, come sanzione

amministrativa per aver esercitato la caccia senza il prescritto

tesserino in violazione dell'art. 12 bis del t.u. del 1939, modificato

ed integrato dalla legge regionale della Lombardia 2 dicembre 1973, n.

56. Le disposizioni censurate - gli artt. 2 e 4 della citata legge

regionale - violerebbero gli artt. 117 e 119 del testo costituzionale.

L'intero territorio regionale, si osserva dal giudice a quo, viene in

forza di tali disposizioni sottoposto al regime di caccia controllata,

laddove siffatto vincolo non sarebbe consentito dai principi della

legislazione statale. Inoltre, il versamento per il rilascio del

tesserino, previsto nell'art. 4 della legge regionale, costituirebbe

un'imposizione tributaria eccedente l'autonomia finanziaria della

Regione, che è riconosciuta soltanto nelle forme e nei limiti

stabiliti dalle leggi statali: si deduce al riguardo che la legge 16

maggio del 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per le Regioni a

Statuto ordinario", nella quale sono tassativamente elencate le ipotesi

in cui gli organi regionali hanno potestà impositiva, non include la

materia della caccia, della quale si tratta nella specie.

La Regione Lombardia si è costituita in giudizio per chiedere che

la questione sia dichiarata infondata. Essa eccepisce che le

disposizioni censurate, lungi dal contraddire, si conformano ai

principi della legislazione nazionale. Il regime della caccia

controllata, dettato dalla legge regionale, e le limitazioni che ne

discendono per l'esercizio venatorio, sarebbero espressamente

contemplate dal citato t.u. del 1939, e dalle successive integrazioni e

modifiche. Il legislatore statale avrebbe peraltro già delineato tale

regime, rimettendone lo svolgimento ai comitati provinciali della

caccia, sulla scorta di un regolamento-tipo, da emanarsi dal Ministero

dell'Agricoltura. Gli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale del 18

giugno 1969, col quale è stato posto in essere detto regolamento,

avrebbero, dal canto loro, definito le modalità dell'esercizio

venatorio nelle zone di caccia controllata, anche mediante la

previsione di un tesserino di autorizzazione, contenente le indicazioni

che dovranno essere seguite dagli interessati. Il citato decreto

ministeriale, si aggiunge dalla Regione, dispone altresì che

l'esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata possa essere

subordinato al versamento di una quota "a titolo di partecipazione alle

spese di gestione" della quale sono fissati l'importo e la

destinazione, vincolata agli oneri del ripopolamento e della vigilanza

delle zone suddette. Ne seguirebbe che, ai sensi del t.u. del 1939, e

della normazione regolamentare da esso autorizzata, il tesserino

costituisce non una tassa, bensì il corrispettivo di un servizio reso

all'utente. Identica conclusione è avanzata con riguardo al tesserino,

quale è ora previsto dalla legge regionale; le disposizioni censurate

non eccederebbero, quindi, i limiti della autonomia regionale, sotto

alcuno dei profili dedotti nell'ordinanza di rinvio.

In una memoria aggiuntiva, la difesa della Regione ha poi sostenuto

che nessun argomento a favore della fondatezza della presente questione

può trarsi dalla legge statale sopravvenuta nel 1977 - legge 27

dicembre 1977, n. 968 -, alla quale la Regione Lombardia si è del

resto adeguata con la legge n. 48 del 1978, conforme ai nuovi principi

in materia, e che non rileva per il caso in esame, operando le

disposizioni in essa contenute con efficacia differita, ai sensi del

titolo Xl della legge medesima.

4. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di tale De

Grandi Luigi davanti al pretore di Vicenza, la difesa dell'imputato

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge

regionale del Veneto n. 48 del 1974, in riferimento agli artt. 23, 117

e 119 Cost. Il pretore, ritenuta la non manifesta infondatezza e la

rilevanza della questione, la sollevava innanzi alla Corte, con

ordinanza 28 aprile 1977. In questo caso, la disposizione censurata

vincola il territorio regionale al regime della caccia controllata, ed

autorizza altresì i comitati provinciali della caccia ad istituire

ulteriori zone soggette a particolare disciplina; l'esercizio venatorio

nella Regione è subordinato al rilascio di un tesserino e al connesso

pagamento di L. 7.000, ed in ciascuna delle altre zone suddette, di una

quota aggiuntiva, non superiore alle L. 15.000.

Nell'ordinanza di rinvio, la illegittimità costituzionale della

citata previsione normativa è denunziata sotto il duplice riflesso,

che essa sottoporrebbe l'esercizio della caccia a vincoli incompatibili

con i principi della legislazione statale, e prevederebbe un tributo,

la cui imposizione è però di competenza dello Stato, e non della

Regione.

Nel giudizio si è costituita la parte privata. La difesa del De

Grandi adduce che le disposizioni censurate violano il disposto

dell'art. 117 Cost., divergendo dai principi della legislazione statale

sotto vario riguardo: il regime della caccia controllata è esteso

dall'ambito della Provincia alla intera Regione; col prevedere il

tesserino, si viene a configurare un provvedimento autorizzativo

dell'autorità regionale, distinto dalla licenza di porto d'armi,

mentre quest'ultima, idonea anche ad autorizzare l'esercizio della

caccia, sarebbe la sola prescritta dalla legge, in quanto connessa con

la materia della pubblica sicurezza, necessariamente riservata agli

organi centrali. Il pagamento dovuto per il rilascio del tesserino

costituirebbe poi una tassa sulle concessioni governative, introdotta

in violazione dell'art. 119 Cost., che configura la potestà tributaria

della Regione come derivata dalla legislazione centrale e applicativa

di tipi di tributi predeterminati dallo Stato. Ai sensi dell'art. 3

della legge n. 281 del 1970, sostiene la difesa del De Grandi, le tasse

sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti

adottati dalle Regioni, e corrispondenti a quelli già di competenza

dello Stato. Tale requisito difetterebbe tuttavia nella specie: il

provvedimento che si ottiene con il rilascio del tesserino non

corrisponderebbe alla licenza concessa dallo Stato anche per uso di

caccia, costituendo esso manifestazione di un preteso potere

autorizzativo della Regione, diverso da quello che legittima il

rilascio della licenza suddetta.

5. - Altra ordinanza di rinvio è stata emessa il 3 novembre 1977,

- nei procedimenti civili riuniti vertenti fra Baffi Giuseppe, ed

altri, e l'Amministrazione provinciale di Parma - dal pretore di Parma,

avanti al quale erano stati promossi ricorsi contro trentanove

ordinanze del Presidente della Provincia. Dette ordinanze avevano

comminato sanzioni pecuniarie nei confronti dei ricorrenti, insieme al

differimento da dodici a sessanta mesi nel rilascio del tesserino

prescritto per le zone di caccia controllata, per avere essi esercitato

la caccia senza tale documento.

Il giudice a quo solleva questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 della legge della Regione Emilia n. 34 del 1977

sostitutivo dell'art. 14 della legge regionale dell'Emilia n. 31 del

1976 - per presunto contrasto con gli artt. 23, 117 e 119 Cost., - in

relazione agli artt. 8 e 12 bis del t.u. della legge sulla caccia, e

all'art. 1 della legge n. 281 del 1970. La disposizione censurata

prevede che il tesserino per l'esercizio della caccia sia rilasciato

dietro versamento di una quota, da determinarsi annualmente dalla

Giunta regionale, a titolo di partecipazione alle spese di gestione, o

di rimborso delle spese di stampa e di distribuzione del tesserino

stesso. Nell'ordinanza di rinvio è prospettata la violazione degli

artt. 23 e 119 Cost. Si asserisce che il versamento per il rilascio del

tesserino, in quanto dovuto per l'esplicazione del potere d'imperio

dell'ente, possa rivestire i caratteri del tributo; e ciò in una

materia in cui la Regione non avrebbe capacità impositiva. D'altra

parte, si ammette che l'intento del legislatore sembra quello di

esigere non una prestazione tributaria, bensì il corrispettivo di un

servizio reso all'utente, e giustificato come quota di partecipazione

alle spese di gestione. La violazione dell'articolo 117 è dedotta sul

presupposto che l'esercizio del diritto di caccia è un aspetto del

diritto di libertà, soggetto alle sole limitazioni fissate nella legge

statale, nella quale non sono comprese quelle di ordine tributario.

La Regione Emilia-Romagna si è costituita in giudizio per

sostenere che la norma impugnata prevede il versamento per il tesserino

in conformità della riserva di legge ex art. 23 Cost., e come

corrispettivo di un servizio reso dalla Regione stessa. Non vi sarebbe

pertanto alcuna lesione dei precetti costituzionali che si assumono

violati.

6. - Il pretore di Morbegno, con ordinanza emessa il 30 giugno

1977, sospendeva i procedimenti riuniti civili vertenti tra Gaddi

Alessandro ed altri, ed il Sindaco di Rogolo e sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge regionale

della Lombardia del 2 dicembre 1973, n. 56, in riferimento agli artt.

117 e 119 Cost. I rilievi del giudice a quo sono analoghi a quelli

esposti nelle altre ordinanze di rinvio.

La parte privata si è costituita in giudizio per sentir dichiarare

la fondatezza della questione. Essa deduce la irrilevanza, nel caso

all'esame di questa Corte, delle norme statali in materia di caccia

sopravvenute rispetto all'ordinanza di rinvio - il d.P.R. n. 616 del

1977, e la legge n. 968 del 1977 -, le quali hanno conferito alla

Regione il potere di istituire una tassa sulla licenza di caccia, di

cui questa sarebbe stata priva per l'innanzi. Le norme regionali

censurate dovrebbero pertanto ritenersi lesive dei limiti concernenti

l'autonomia legislativa della Regione. La violazione dell'art. 179 è

argomentata sempre in base all'assunto che il versamento richiesto per

il rilascio del tesserino integri gli estremi di un tributo, e

precisamente di una tassa, relativa all'emanazione di un provvedimento

amministrativo regionale, con il risultato di violare la riserva di

competenza stabilita dalla Costituzione a favore degli organi statali.

7. - Il pretore di Lonigo, con ordinanza emessa il 26 gennaio del

1978, sospendeva un procedimento civile vertente fra tale Cisotto

Rodolfo e la Giunta regionale del Veneto sollevando questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale del

Veneto 8 settembre 1974, n. 48, per asserito contrasto con gli artt.

117 e 119 Cost. Il pretore ritiene la questione non manifestamente

infondata sostanzialmente, per le considerazioni sopra esposte con

riguardo alle altre ordinanze di rinvio - e rilevante per la

controversia di cui egli conosce - perché, se accolta, non sarebbe

più applicabile la sanzione amministrativa comminata dalla Regione nei

confronti della parte privata.

La Regione Veneto si è costituita in giudizio per dedurre

l'infondatezza della questione prospettata alla Corte. La disposizione

censurata avrebbe prescritto il tesserino per l'esercizio venatorio in

conformità delle norme costituzionali che governano la competenza

legislativa ed impositiva della Regione. L'unico principio scaturente,

ex art. 117 Cost., dalla legislazione statale in materia sarebbe quello

di non porre discriminazioni fra i cacciatori in possesso di licenza, e

ad esso la Regione afferma di essersi puntualmente uniformata. Non

sussisterebbe, d'altronde, nemmeno la presunta violazione degli artt.

23 e 119 Cost. La prestazione pecuniaria di chi ottiene il tesserino,

sarebbe, da un canto, imposta sulla base della legge regionale, e

perciò secondo il precetto dell'art. 23 Cost., dall'altro, priva di

quel carattere tributario che il giudice a quo ha invece assunto, nel

denunziare il contrasto della norma regionale impositiva di tale

prestazione con l'art. 119 Cost. Questa conclusione, soggiunge la

difesa della Regione, resterebbe comunque ferma, dato e non concesso

che qui si abbia un vero e proprio tributo. In questo caso, si

tratterebbe infatti, di tassa sulle concessioni regionali: ed il tipo,

così individuato, della prestazione tributaria, si osserva, trova

specifico fondamento nella legge statale - legge n. 281 del 1970

"Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto

ordinario" - la quale, agli artt. 1 e 3, prevede l'istituzione di una

tassa sulle concessioni regionali (ai sens; dell'art. 117 Cost. e

dell'art. 1 lett. o del d.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972 - precisa la

difesa della Regione); la licenza di porto d'armi per uso di caccia,

qual è configurata dalla legislazione applicabile nella specie,

comprenderebbe due distinte concessioni: l'una per il porto d'armi,

riservata allo Stato, l'altra per l'esercizio della caccia, attribuita

alla competenza della Regione, ai sensi dell'art. 117 Cost. e del

d.P.R. n. 11 del 1972; questa seconda concessione potrebbe allora

essere assoggettata alla tassa regionale, senza che ne risulti offeso

il disposto dell'art. 119 Cost.

8. - Il pretore di Vicenza, con ordinanza emessa il 21 gennaio del

1978, sollevava, nel corso di un procedimento civile vertente tra tale

Maruzzo Domenico e la Regione Veneto, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 48 del

1974, per presunto contrasto con gli artt. 23, 117 e 119 Cost. La non

manifesta infondatezza della questione è motivata sostanzialmente

negli stessi termini delle altre ordinanze di rimessione sopra

menzionate.

La Regione si è costituita parte in giudizio. La memoria della

difesa è identica a quella presentata con riguardo alla questione che

solleva il pretore di Lonigo. Con successive deduzioni, la Regione,

nel ribadire le proprie tesi, ha eccepito che la questione di cui

questa Corte è investita rileva, nel giudizio a quo solo limitatamente

ai commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 48 del

1974 e non all'intero contenuto della citata disposizione di cui

l'ordinanza di rinvio ha denunziato l'illegittimità costituzionale. La

parte privata, si osserva, era ricorsa innanzi al giudice a quo contro

l'ingiunzione del pagamento per il rilascio del tesserino: ed il

pagamento è prescritto appunto nel comma sesto, con riferimento

all'esercizio della caccia controllata, di cui si occupa il comma

quinto, che del comma sesto costituisce il necessario presupposto; i

rimanenti commi della disposizione sarebbero irrilevanti.

9. - Tutte le ordinanze di rinvio sono state ritualmente notificate

e pubblicate. All'udienza pubblica del 18 aprile 1979 le difese delle

parti private e delle Regioni intervenute, Piemonte, Lombardia, Veneto

ed Emilia- Romagna, hanno insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di rinvio, emanate dai pretori di Alessandria,

Vigevano, Parma, Morbegno e Lonigo, ed in distinti procedimenti dal

pretore di Vicenza, sollevano tutte la medesima questione di

legittimità costituzionale. I giudizi, con esse promossi davanti

questa Corte, vanno perciò riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Le leggi che contengono le norme censurate istituiscono, nei

rispettivi territori regionali, un regime di caccia controllata, volto

da un canto a disciplinare l'esercizio venatorio, dall'altro a

proteggere patrimonio faunistico ed agricoltura. A questo fine, è

previsto che i titolari di licenze di caccia siano ammessi a praticare

l'esercizio venatorio soltanto dopo aver ottenuto un apposito tesserino

dall'amministrazione regionale, o dai comitati provinciali della

caccia. Nel tesserino, il cacciatore deve annotare le indicazioni

prescritte dalla legge con riferimento ai giorni prescelti per la

caccia, al numero dei capi abbattuti, e all'ora dell'abbattimento. Il

rilascio del tesserino è subordinato al versamento di una somma, il

cui importo è variamente determinato, secondo che la caccia sia

esercitata in una o più Province, ovvero, dove queste siano state

previste, anche nelle particolari zone di caccia controllata.

Formano oggetto del presente giudizio le disposizioni legislative

regionali istitutive del tesserino: art. 2 della legge regionale del

Piemonte 13 agosto 1973, n. 21, artt. 2 e 4 della legge regionale

della Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56, art. 1 della legge regionale

del Veneto 8 settembre 1974, n. 48, art. 16 della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 13 luglio 1977, n. 34, sostitutivo dell'art. 14

della legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 luglio 1976, n. 31.

La illegittimità costituzionale delle norme citate è prospettata

alla Corte sotto i seguenti profili:

a) nelle ordinanze di rinvio si rileva che la Regione ha, ex art.

117, comma 1, Cost., competenza legislativa in materia di caccia, nel

rispetto, tuttavia, dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi

della Repubblica. Si assume, d'altra parte, che il testo unico delle

leggi sulla caccia del 18 giugno 1939, n. 1016, abbia sancito il

principio della libertà dell'attività venatoria in tutto il

territorio nazionale: libertà, il cui esercizio sarebbe soggetto

soltanto alle restrizioni tassativamente previste dalle leggi statali.

Le norme censurate violerebbero per più versi il suddetto principio,

in quanto: il regime della caccia controllata è esteso dall'ambito

della Provincia, entro il quale esso è circoscritto ai sensi del

citato testo unico del 1939, all'intera Regione; il rilascio del

tesserino predisposto dalle amministrazioni regionali, al quale viene

subordinato l'esercizio della caccia, costituirebbe un provvedimento

autorizzativo, incompatibile con la vigente normazione statale: la

licenza di porto d'armi, riservata agli organi centrali, sarebbe

l'unica autorizzazione prevista dalla legge, già idonea, in quanto

rilasciata anche per uso di caccia, a rimuovere ogni ostacolo alla

attività venatoria; infine, il versamento richiesto per il rilascio

del tesserino integrerebbe gli estremi del tributo, mentre alla Regione

sarebbe precluso di subordinare l'esercizio della caccia ad imposizioni

tributarie, come, del resto, ad ogni altra limitazione, diversa ed

ulteriore rispetto a quelle previste o consentite dalla legislazione

dello Stato.

b) Le disposizioni censurate lederebbero altresì gli artt. 23 e

119 Cost. Si deduce al riguardo che le Regioni hanno autonomia

finanziaria soltanto nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi

della Repubblica. Qui, si soggiunge, la prestazione imposta al privato

costituisce una tassa sulle concessioni regionali, laddove questo tipo

di imposizione tributaria non trova alcun fondamento nella legge 16

maggio 1970, n. 281 - "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle

Regioni a Statuto ordinario" - nella quale sono tassativamente elencate

le entrate tributarie delle Regioni. Precisamente, si osserva che, in

virtù dell'art. 3 della citata legge, le tasse sulle concessioni

regionali si applicano ai provvedimenti adottati dalle Regioni

nell'esercizio delle loro funzioni, e corrispondenti a quelli già di

competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni

governative ai sensi delle vigenti disposizioni. Il provvedimento

adottato col rilascio del tesserino non corrisponderebbe, tuttavia,

alla licenza della autorità statale, rilasciata per il porto d'armi

ed, insieme, per uso di caccia, perché, si dice, non ne assolve gli

scopi, e costituisce manifestazione di un preteso potere autorizzativo

della Regione, diverso da quello che legittima la concessione della

licenza suddetta. Posto ciò, ne discenderebbe anche la violazione

della riserva di legge, stabilita dall'art.23 Cost. La disposizione

della legge regionale, che prevede la prestazione patrimoniale del

privato, travalicherebbe la sfera dell'autonomia finanziaria della

Regione: sarebbe così invasa una materia, con riguardo alla quale si

assume che la riserva di legge, e la connessa garanzia del

contribuente, siano soddisfatte solamente quando il tributo risulti

imposto in base ad atto legislativo dello Stato.

3. - La questione non è fondata. Anzitutto, non sussiste

l'asserita violazione dell'art.117 Cost. Secondo questa statuizione

costituzionale, la materia della caccia spetta alla Regione, è vero,

nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi della Repubblica: ma nel

nostro caso non vi è alcuno di questi principi che precluda al

legislatore regionale di subordinare l'esercizio della caccia al

possesso di un documento, qual è il tesserino previsto nelle

disposizioni censurate. Nessun fondamento ha infatti il rilievo,

prospettato nelle ordinanze di rimessione, che vi è una libertà di

caccia, il cui esercizio rimane soggetto ai soli limiti configurati

dalle leggi statali. Semmai, nella legislazione statale è sancito il

principio, secondo il quale l'attività venatoria subisce

necessariamente limitazioni, poste, come questa Corte ha avvertito

nella sentenza n. 59 del 1965, a salvaguardia di altri interessi della

collettività: incolumità delle persone, protezione della fauna,

tutela delle colture e dei prodotti agricoli, disciplina della caccia

come attività sportiva.

Del resto, è lo stesso testo unico del 1939, come modificato dalla

legge 2 agosto 1967, n. 799, a predisporre - con particolare

riferimento alla tutela dell'agricoltura e alla protezione della

selvaggina - il regime della caccia controllata. Il che dimostra che,

anche in base alla vigente legislazione statale, l'esercizio venatorio

ben poteva essere assoggettato a limitazioni, ed ai controlli

conseguenti. Il regime anzidetto, sempre ai sensi del testo unico del

1939, viene adottato - con il risultato di sottoporvi, in tutto o in

parte, il territorio della Provincia - mediante deliberazione del

comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente.

Chi esercita l'attività venatoria nelle zone di caccia controllata

deve inoltre osservare - secondo l'art. 12 bis del citato testo unico

- le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal comitato

provinciale della caccia, sulla scorta di un regolamento-tipo

nazionale, predisposto dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Detto

regolamento è stato emesso con decreto ministeriale 18 giugno 1969.

Esso definisce, all'art. 5, le caratteristiche e l'estensione delle

zone da vincolare al regime di caccia controllata, e dispone

espressamente che, per l'esercizio della caccia in tali zone, i

competenti comitati provinciali possono rilasciare un apposito

tesserino di autorizzazione, contenente le indicazioni relative alle

modalità dell'attività venatoria, alle quali gli interessati dovranno

attenersi. In altro giudizio, la Corte ha affermato (sentenza n. 69 del

1971) che i regolamenti, emanati dai comitati provinciali sulla traccia

del regolamento-tipo nazionale, "sono stati previsti dalla legge per

specificare, principalmente per la necessità di adattarle alla diversa

condizione dei luoghi, le caratteristiche già fissate, con sufficiente

precisione, ad opera della legge". Nel nostro caso, questo compito di

svolgere e specificare il regime dell'attività venatoria viene assolto

dalla legge regionale. Correttamente, dunque, gli atti legislativi in

cui si trovano le disposizioni censurate, seguono lo stesso criterio

adottato dal legislatore dello Stato, disciplinando l'esercizio della

caccia compatibilmente con la tutela dell'agricoltura e del patrimonio

faunistico, senza porre d'altra parte limiti all'attività venatoria,

diversi da quelli che l'autorità centrale provvede a rimuovere con il

provvedimento autorizzativo di sua competenza. Il tesserino è anzi

prescritto allo scopo di assicurare il rispetto del regime della caccia

controllata, quale esso è configurato dalla normazione statale.

L'adozione di tale regime, e così la stessa prescrizione del

tesserino, sono dal citato testo unico del 1939 rimesse alla fonte

regolamentare: non vi è allora dubbio che esse siano consentite al

legislatore regionale, il quale ha in questa materia una competenza

concorrente, sì, con quella dello Stato, ma costituzionalmente

garantita.

Vanno quindi disattese le rimanenti censure, secondo le quali le

disposizioni impugnate avrebbero violato l'art. 117 Cost. con

l'estendere il regime della caccia controllata oltre la Provincia, e

comunque oltre l'ambito spaziale previsto dal decreto ministeriale 18

giugno 1969. Fin dove esso non lede alcun principio della legislazione

statale, né altro limite della sua competenza, l'organo legislativo

della Regione dispone della discrezionalità, propria dell'autonomia

che gli è conferita dalla Costituzione: ed il potere discrezionale è

stato qui esercitato, nel legittimo apprezzamento delle esigenze alle

quali risponde il regime della caccia controllata, col disporre che

detto regime vige in tutto il territorio regionale.

4. - Le disposizioni censurate non contraddicono, poi, nemmeno gli

artt. 23 e 119 Cost. La violazione di questi precetti costituzionali è

denunziata sull'assunto che il versamento richiesto per il rilascio del

tesserino rivesta i caratteri del tributo. Si è anche prospettato che

esso costituirebbe una tassa sulle concessioni regionali, istituita ed

imposta dalla Regione, senza che, però, alcun titolo giustificativo di

simile imposizione sia offerto - ai sensi dell'art. 119 Cost. - dalle

leggi statali concernenti l'autonomia finanziaria delle Regioni.

Senonché, così ragionando, si trascura che il versamento per il

rilascio del tesserino - di vario ammontare, secondo le Regioni, come

sopra si è detto - non costituisce un tributo in senso proprio. Esso

è, invece, previsto come quota di partecipazione alle spese di

gestione del servizio reso dalla Regione con l'organizzare e gestire la

caccia controllata: servizio che procura un vantaggio agli stessi

cacciatori, grazie all'ordinato svolgimento dell'attività venatoria, e

soddisfa al tempo stesso il generale interesse alla protezione, e al

ripopolamento della selvaggina, nonché alla tutela dell'agricoltura.

Che tale sia il titolo della prestazione pecuniaria in esame è

testualmente detto in alcune delle disposizioni legislative impugnate:

nell'art. 4, comma 1, della legge regionale della Lombardia n. 56 del

1973, nell'art. 14, comma 14, della legge regionale dell'Emilia-Romagna

n. 31 del 1976 e nell'art. 16, comma 13, della successiva legge della

medesima Regione, n. 34 del 1977. Ma anche là dove manca questa

precisazione del legislatore, depone nel senso anzidetto la

destinazione dei proventi delle quote versate per il rilascio del

tesserino. Così, a norma dell'art. 2, comma 7, della legge regionale

del Piemonte n. 21 del 1973, le somme introitate dall'amministrazione

regionale sono utilizzate nella misura di almeno il 50% per le spese di

vigilanza; il residuo è utilizzato per il ripopolamento faunistico e

per il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle colture

agricole. A norma dell'art. 1, comma 4, della legge regionale del

Veneto n. 48 del 1974 le somme introitate "saranno utilizzate nella

misura del 50% per la concessione di contributi ai comitati provinciali

della caccia in relazione alle spese di attuazione dei programmi di

vigilanza, di ripopolamento e di organizzazione dell'esercizio

venatorio, al numero dei cacciatori che praticano la caccia in ogni

Provincia, e nella misura del 20% per il rimborso degli indennizzi",

dovuti per danni arrecati alle colture dalla selvaggina nelle oasi di

protezione e rifugio della fauna e nelle zone di ripopolamento e

cattura. Analoghe disposizioni si trovano nelle citate leggi regionali

dell'Emilia-Romagna (art.14, comma ultimo, legge n. 31 del 1976; art.

16, comma 15, legge n. 34 del 1977). Nell'art. 4, comma 2, della legge

n. 56 del 1973 della Regione Lombardia si dispone anche che gli

introiti riscossi dalla Regione siano ridistribuiti tra i comitati

provinciali della caccia - ai quali è affidata la gestione della

caccia controllata, in collaborazione con le associazioni venatorie -

secondo le percentuali indicate alla lettera c) dell'art. 1, comma 1,

della legge stessa. In ogni caso, vi è diretta e puntuale imputazione

delle somme introitate alle spese di gestione del servizio.

5. - D'altra parte, il rilascio del tesserino è pur sempre

subordinato al pagamento di una somma di denaro. Rimane allora da

indagare se qui, ancorché non si tratti di tributo propriamente

inteso, si esiga comunque dal privato una prestazione patrimoniale, con

riguardo alla quale debba essere osservato il disposto dell'art. 23

Cost. In alcune delle ordinanze è infatti denunziata la violazione di

quest'ultimo precetto costituzionale. Ma la questione è infondata,

sotto il profilo ora considerato, quand'anche si assuma che la cerchia

delle prestazioni patrimoniali, alle quali si riferisce l'art.23 Cost.,

sia più estesa, rispetto a quella delle prestazioni imposte

dall'autorità pubblica nell'esercizio della potestà tributaria. Il

citato articolo della Costituzione statuisce: "nessuna prestazione

personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla

legge". Come questa Corte ha già precisato (sentenza n. 64 del 1975),

"la parola legge" nel contesto dell'art.23, sta ad indicare sia la

legge dello Stato sia la legge che viene in rilievo nella specie,

quella della Regione. Peraltro, la prestazione patrimoniale è imposta

al privato, non soltanto, come prescrive l'art. 23 Cost., "in base",

ma, immediatamente, ad opera della legge regionale: nella quale è,

appunto, individuato l'importo della somma da versare per il rilascio

del tesserino, e sono altresì predeterminati i tipi dell'esercizio

venatorio nel sistema della caccia controllata, in considerazione dei

quali vien fatto variare l'ammontare del versamento.

Il solo caso in cui l'entità del versamento non è fissata

direttamente dal legislatore, ma, annualmente, dalla Giunta regionale,

è previsto dalle leggi della Regione Emilia-Romagna (art. 14, comma

14, legge n. 31 del 1976; art. 16, comma 13, della legge n. 34 del

1977). Anche qui, tuttavia, la riserva di legge non è volnerata: le

disposizioni censurate, insieme alle rimanenti altre degli atti

legislativi che le contengono, pongono "i criteri idonei a delimitare"

- alla stregua dell'art. 23 Cost., e dell'interpretazione datane da

questa Corte - la discrezionalità della Giunta regionale nella

determinazione della somma occorrente per il rilascio del tesserino, e

ad assicurare per questa via che l'esercizio del potere conferito

all'organo amministrativo "non possa trasmodare in arbitrio" (sentenze

n. 56 del 1959 e n. 51 del 1960).

Un'altra considerazione giova, infine, a confermare l'infondatezza

della questione. Una volta assunto che la riserva di legge ex art. 23

Cost. operi oltre la cerchia delle vere e proprie imposizioni

tributarie, ne discende una duplice conseguenza. Da un canto, si

allarga la sfera della garanzia, posta dal costituente a favore del

soggetto vincolato alla prestazione. Dall'altro, però, si viene nel

nostro caso a riconoscere al legislatore regionale una capacità

impositiva, basata sulla potestà legislativa, della quale egli è

investito in virtù dell'art. 117 Cost.: e tale potestà si può

esplicare anche fuori dai vincoli afferenti, ex art. 119 Cost.,

all'autonomia finanziaria della Regione, seppure, occorre avvertire,

necessariamente nei limiti di una competenza, che deve concorrere con

la competenza legislativa dello Stato. Ora, un'imposizione

patrimoniale della Regione, diversa dal tributo in senso proprio, non

eccede i poteri di autonomia, né offende altrimenti la Costituzione,

quando essa trae fondamento dalla stessa normazione dello Stato, e

rimane nell'ambito da questa fissato. Così accade nella specie. La

previsione del tesserino, e della quota prescritta per ottenerlo, lungi

dal confliggere, per le ragioni sopra esposte, con alcun principio

scaturente dalla legislazione statale, trova un idoneo e specifico

addentellato nell'art. 5 del decreto ministeriale 18 giugno 1969, con

cui è stato emanato, ai sensi dell'art. 12 bis del t.u. 1939, il

regolamento-tipo della caccia controllata. Precisamente, a norma della

citata disposizione, l'esercizio venatorio nelle zone sottoposte al

regime di caccia controllata "può essere subordinato al pagamento di

una quota, a titolo di partecipazione alle spese di gestione",

destinato alle spese di ripopolamento e vigilanza delle zone

suindicate.

La prestazione personale del soggetto è stata dunque imposta in

piena conformità dell'art. 23 Cost.: il versamento per il rilascio del

tesserino è autorizzato dalla normazione statale; la legge regionale

ne ha, dal canto suo, determinato l'importo e la destinazione, sempre

nei limiti della discrezionalità garantita alla Regione. La riserva di

legge risulta, così, soddisfatta mediante il concorso dell'una e

dell'altra fonte normativa che governano la materia, trattandosi nella

specie di competenze legislative ripartite tra Stato e Regioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119

Cost., la questione di legittimità costituzionale, sollevata con le

ordinanze in epigrafe, dell'art. 2 della legge regionale del Piemonte

13 agosto 1973, n. 21, degli artt. 2 e 4 della legge regionale della

Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56, dell'art. 1 della legge regionale del

Veneto 8 settembre 1974, n. 48, dell'art. 16 della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 13 luglio 1977, n. 34, sostitutivo dell'art. 14

della legge regionale dell'Emilia- Romagna 19 luglio 1976, n. 31,

aventi ad oggetto l'istituzione di un tesserino da rilasciarsi, dietro

pagamento, per l'esercizio della attività venatoria nei rispettivi

territori regionali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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