Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1971 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 6 agosto

1967, n. 765 (modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17

agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre

1969 dal pretore di Caltagirone nel procedimento penale a carico di

Alessi Giacomo, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo

1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore del Mandamento di Caltagirone, con ordinanza 18 dicembre

1969, emanata nel procedimento penale a carico di Giacomo Alessi,

imputato tra l'altro della contravvenzione di cui agli artt. 10 e 13,

lett. b, della legge 6 agosto 1967, n. 765, per avere al n. 11 della via

Giusto di Caltagirone eseguito la demolizione e ricostruzione di un

immobile senza la necessaria licenza edilizia, sollevava questione di

legittimità costituzionale, limitatamente alla sua applicabilità nel

territorio della Regione siciliana, della citata legge statale n. 765,

in riferimento agli artt. 116 e 117 della Costituzione ed all'art. 14,

lett. f, dello Statuto di detta Regione.

In ordine alla non manifesta infondatezza della sollevata questione

il pretore, sostanzialmente rilevava:

a) In generale, l'art. 116 della Costituzione prevede la

attribuzione ad alcune Regioni, tra le quali la Sicilia, di forme e

condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali, adottati

con leggi costituzionali, mentre l'art. 117 attribuisce a tutte le

Regioni la potestà di emanare norme legislative in talune materie

espressamente elencate, tra le quali l'urbanistica; in particolare

l'art. 14, lett. f, dello Statuto speciale per la Regione siciliana

attribuisce a tale Regione la legislazione esclusiva in materia

urbanistica.

b) Manca nello Statuto per la Regione siciliana una norma, come

quelle esistenti negli statuti delle altre quattro Regioni a statuto

speciale, secondo le quali "nelle materie attribuite alla competenza

della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi

regionali si applicano le leggi dello Stato".

c) Deve, quindi, ritenersi che in materia urbanistica non sono

applicabili in Sicilia le leggi dello Stato, emanate dopo l'entrata in

vigore dello Statuto speciale, in quanto, se fosse altrimenti, la

potestà di legislazione esclusiva attribuita dall'art. 14, lett. f, di

tale Statuto più che violata risulterebbe annullata.

In ordine alla rilevanza, poi, il pretore osservava che, ove fosse

stata esclusa l'applicabilità della legge n. 765 del 1967, si sarebbe

dovuta applicare la legge statale n. 1150 del 1942, che prevede per il

reato in questione sanzioni più miti, dato che con l'art. 1 della

legge regionale n. 3 del 1947, si è disposto che "nel territorio della

Regione siciliana, fino a quando l'Assemblea regionale non abbia

diversamente disposto, continua ad applicarsi (nelle materie attribuite

alla competenza regionale) la legislazione dello Stato in vigore al 25

maggio 1947".

Dopo gli adempimenti di legge, la questione, così sollevata, viene

ora alla cognizione della Corte.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che, con l'atto d'intervento, depositato il 24 marzo 1970, conclude

chiedendo che la questione, come sopra proposta, venga dichiarata

infondata.

A sostegno di tale richiesta l'Avvocatura generale dello Stato

deduce, sostanzialmente, quanto segue:

a) Come questa Corte ha più volte affermato, in Sicilia

l'esercizio della competenza regionale è subordinato, nelle singole

materie, al trasferimento delle relative funzioni dallo Stato alla

Regione, trasferimento che è condizionato alla emanazione delle norme

di attuazione prevedute dall'art. 43 dello Statuto speciale.

È pacifico che in materia urbanistica le norme di attuazione non

sono state ancora emanate e, quindi, la potestà legislativa regionale

nella detta materia non può essere esercitata.

b) Comunque, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della

Corte, la competenza legislativa in materia penale, anche se relativa o

connessa con materie trasferite alla competenza regionale, resta sempre

riservata allo Stato.

Poiché la norma che il giudice a quo era chiamato ad applicare è

appunto una norma penale, anche se le norme di attuazione dello Statuto

in materia urbanistica fossero state emanate, la competenza ad emanare

la norma suddetta sarebbe rimasta sempre dello Stato. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Caltagirone sottopone all'esame della Corte la

questione dell'applicabilità, nel territorio della Regione siciliana,

della legge statale 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed

integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Dubita, infatti, della legittimità costituzionale di detta legge

per contrasto con gli artt. 116 e 117 della Costituzione e con l'art.

14, lett. f, dello Statuto speciale per la Regione siciliana, alla

quale, in forza di tali norme, spetta la legislazione esclusiva in

materia urbanistica.

Ai fini del decidere è necessario precisare che, in linea di

fatto, è pacifico che la Regione non ha legiferato in materia

urbanistica.

2. - I dubbi prospettati dal giudice a quo non hanno giuridico

fondamento.

L'art. 21 della legge n. 765 del 1967 - nel disporre che le

disposizioni della legge stessa si estendono, in quanto applicabili,

alle Regioni a statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano,

salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti, ai

sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione -

ben lungi dall'essere ambiguo, come lo qualifica l'ordinanza di rinvio,

dimostra chiaramente la volontà del legislatore statale di rispetto

delle autonomie regionali.

Correttamente interpretata tale norma sta a significare che la

legge statale è applicabile anche nelle Regioni a statuto speciale,

sempre che non sia in contrasto con norme legislative regionali emanate

nel legittimo uso delle potestà di legislazione esclusiva, in materia

urbanistica, a dette Regioni spettante e, quindi, presuppone che, in

concreto, esista una legge regionale in materia.

Come sopra si è posto in rilievo, è pacifico non soltanto che la

Regione siciliana non ha legiferato in materia, ma che, come si legge

nell'ordinanza di rinvio, la legge statale n. 765 del 1967 ha trovato,

fin dalla sua entrata in vigore, piena applicazione nel territorio

siciliano, essendosi determinata la generale convinzione, seguita da

tutte le autorità, dell'applicabilità della legge suddetta

nell'ambito della Regione siciliana.

Manca, pertanto, il presupposto che, secondo la sopra esposta,

corretta interpretazione dell'art. 21 della legge statale n. 765 del

1967, potrebbe costituire eventuale impedimento all'applicabilità in

Sicilia di detta legge.

Né può addursi in contrario la legge regionale 1 luglio 1947, n.

3, in forza della quale nel territorio della Regione siciliana, fino a

quando l'Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua

ad applicarsi la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947 e

non anche quella successiva. Infatti tale legge, essendo generica, non

poteva né può precludere allo Stato l'esercizio della propria

potestà legislativa nell'ambito della regione fino a quando questa non

abbia specificamente legiferato nella materia.

3. - Le considerazioni che precedono dimostrano come, senza che

occorra esaminare le deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato

sopra riportate, le quali restano manifestamente assorbite, la

questione sollevata con l'ordinanza di rinvio, debba essere dichiarata

non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 6 agosto 1967, n. 765, recante "Modifiche ed integrazioni

alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150", sollevata, in

riferimento agli artt. 116 e 117 della Costituzione ed all'art. 14,

lett. f, dello Statuto della Regione siciliana, con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo

della Consulta, il 18 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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