Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1963 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 234, primo

comma, ultima ipotesi, del Codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 24 gennaio 1963 dal Tribunale di Spoleto nel

procedimento penale a carico di Scancarello Natale, iscritta al n. 61

del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 94 del 6 aprile 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale di Spoleto, con ordinanza 24 gennaio 1963, ha

sottoposto al giudizio di questa Corte la legittimità costituzionale

dell'art. 234, primo comma, ultima ipotesi, del Codice di procedura

penale, assumendo che la facoltà, ivi conferita al Procuratore

generale, di procedere egli stesso ad istruzione sommaria, è in

contrasto con l'art. 25 della Costituzione.

Ha rilevato che giudice precostituito dal quale la legge non può

permettere una distrazione a posteriori, è qualsiasi organo investito

di funzione giurisdizionale, ivi compreso il procuratore della

Repubblica; ha soggiunto che, comunque, la facoltà data al Procuratore

generale dalla disposizione denunciata, implica uno spostamento di

competenza dal giudice istruttore alla sezione istruttoria nei casi in

cui si debba decidere sull'azione penale proposta o sulla libertà

personale dell'imputato.

2. - L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio

dei Ministri il 29 gennaio 1963; il 26 gennaio 1963 è stata comunicata

ai Presidenti delle Camere del Parlamento; è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1963.

Innanzi a questa Corte non v'è stata costituzione di parti; il

Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto. Considerato in diritto :

1. - Nella sentenza 7 giugno 1963, n. 110, questa Corte ha ritenuto

in contrasto con l'art. 25 della Costituzione il secondo comma

dell'art. 234 del Cod. proc. penale, in quanto il trasferimento

dell'istruzione formale alla competenza della sezione istruttoria vi

era consentito in base ad una mera discrezionalità del Procuratore

generale della Corte di appello e senza determinazione legale di

criteri, anziché in forza di una pronunzia del giudice ed in relazione

ad ipotesi o a categorie di ipotesi predeterminate dalla legge.

Identica soluzione non può darsi alla questione proposta dal

Tribunale di Spoleto circa la potestà attribuita al Procuratore

generale della Corte di appello di assumere l'istruzione sommaria,

perché l'esercizio di questa potestà non provoca spostamento, dal

giudice istruttore alla sezione istruttoria, della competenza ad

emettere i provvedimenti giurisdizionali che possono essere necessari

nel corso del procedimento.

Non esiste, infatti, nel Codice di procedura penale una norma che

permetta di desumere tale conseguenza; e il rilievo che il

trasferimento alla sezione istruttoria della istruzione formale, quando

era permesso, attribuiva al Procuratore generale la funzione di

pubblico ministero in ordine al singolo processo, non induce la

conseguenza che, analogamente, l'assunzione da parte del Procuratore

generale dell'istruzione sommaria deferisca alla sezione istruttoria la

competenza del giudice istruttore sul procedimento riguardo al quale la

potestà è stata esercitata.

L'antico testo dell'art. 369 del Cod. proc. penale, ora sostituito

dall'art. 42 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei

giudizi di assise, disponeva, riguardo all'istruzione dei processi di

competenza della Corte di assise, che il Procuratore generale dovesse

rivolgere le sue richieste al giudice istruttore e non alla sezione

istruttoria; così affermava che non v'era necessario parallelismo fra

la competenza degli uffici del pubblico mimistero e quella dei giudici

dell'istruttoria e del dibattimento. La funzione degli uffici della

Procura generale della Corte di appello non è, infatti, indirizzata al

controllo dell'attività dell'organo inferiore, com'è la funzione

degli organi del giudizio nei vari gradi di giurisdizione. E la regola

stabilita nell'art. 191 del Cod. proc. penale, per cui il P.M. degli

uffici superiori può proporre impugnazione qualunque siano state nel

procedimento le conclusioni del rappresentante dell'ufficio e

nonostante l'acquiescenza da questi prestata alla sentenza emessa nel

procedimento, vuole essere non espressione di una funzione di

controllo, ma conseguenza della regola di indipendenza dell'attività

degli uffici del pubblico ministero dei vari ordini; regola che è

espressa in modo categorico nella parte dello stesso articolo in cui si

ammette che il P.M. di ordine superiore può proporre impugnazione

nonostante che già una impugnazione sia stata proposta dal P.M.

dell'ordine inferiore.

Se perciò il Procuratore generale non inserisce necessariamente la

sua competenza in quella spettante all'organo istruttorio della Corte

di appello, è intuitivo che nulla si oppone a che nella istruttoria

sommaria, per una migliore esplicazione della funzione, egli faccia

propria la competenza dell'ufficio inferiore.

2. - Non è esatto che, come assume il Tribunale di Spoleto, in

quella nozione di giudice cui si richiama l'art. 25 della Costituzione,

deve ritenersi compreso il Procuratore della Repubblica.

La Costituzione, nel capoverso dell'art. 108, distingue gli organi

del pubblico ministero da quelli della giurisdizione dopo avere,

nell'ultimo comma dell'art. 107, separato la figura del pubblico

ministero da quella degli altri magistrati; nell'art. 112 ha

considerato il pubblico ministero come titolare della potestà di

esercitare l'azione penale, che è diversa dalla potestà di giudicare;

e questa Corte, nella sentenza 3 aprile 1963, n. 40, rilevando che il

pubblico ministero non ha competenza ad emettere provvedimenti

decisori, ha ritenuto che egli non può promuovere il processo di

legittimità costituzionale. Ora non si scorgono ragioni per reputare

che, nell'art. 25 della Costituzione, si alluda al giudice in un

significato tecnicamente improprio.

Risulta, del resto, anche dallo stesso Codice di procedura penale,

che il pubblico ministero ha posizione e poteri che si distaccano dalla

posizione e dai poteri del giudice. E ciò, non soltanto perché al

pubblico ministero è riservata esclusivamente la potestà di

promuovere l'attività del giudice e di proporgli istanze suscettibili

di condurre alla decisione, ma anche perché la disciplina della

funzione requirente è posta nel titolo riservato alle parti, per

quanto in una sezione distinta da quella in cui si tratta delle parti

private: se parte è dal Codice ritenuto il pubblico ministero, sia

pure in posizione speciale, giudice egli non può essere nel contempo

considerato. Né muta la qualificazione del pubblico ministero quando

egli svolge attività autonoma nell'istruzione sommaria, perché anche

allora al giudice egli, in alcuni casi, deve sottoporre le istanze di

scarcerazione o di libertà provvisoria (artt. 270, 280 del Cod. proc.

pen.) e quelle di proscioglimento (art. 395 del Cod. proc. penale).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 234, primo comma, ultima ipotesi, del Codice di procedura

penale, proposta dal Tribunale di Spoleto, in riferimento all'art. 25

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1963:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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