Corte costituzionale

Sentenza n. 147/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1972 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Lombardia 9 dicembre 1971, n. 3, riapprovata il 3 febbraio

1972, recante "Norme concernenti il trattamento economico del personale

comandato per la prima costituzione degli uffici e dei servizi

regionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il

26 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione lombarda;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore

Costantino Mortati;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il ricorrente, e gli avvocati Leopoldo Elia e Feliciano Benvenuti,

per la Regione lombarda.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, promuoveva questione di legittimità costituzionale della

legge della Regione lombarda 9 dicembre 1971, n. 3, riapprovata dal

Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella

seduta del 3 febbraio 1972, per contrasto con gli artt. 117, VIII

disposizione transitoria e 97 della Costituzione, 6, n. 6, e 47 dello

Statuto, nonché 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Osservava che, con la legge impugnata, la Regione lombarda aveva

stabilito il trattamento economico da corrispondere al personale

comandato dallo Stato e dagli enti locali, per la prima costituzione

degli uffici e servizi regionali, in via transitoria fino al 30 giugno

1972, e così disponendo appariva viziata nel suo complesso per

incompetenza assoluta della Regione a provvedere sul trattamento

economico e sullo status giuridico di personale appartenente a ruoli

organici dello Stato e degli enti locali, ancorché dipendente

funzionalmente dalla Regione. Subordinatamente poi altro vizio doveva

essere ravvisato nella violazione dell'art. 67 della legge n. 62 del

1953 per avere attribuito al personale in questione un trattamento

economico notevolmente superiore a quello previsto pel personale

statale. Ed infatti, tanto l'art. 117 della Costituzione, quanto gli

artt. 6, n. 6, e 47 dello Statuto, nell'attribuire alla Regione

competenza per l'ordinamento degli uffici, degli enti amministrativi e

del personale dipendente dalla Regione, farebbero riferimento a una

dipendenza organica e non funzionale, secondo quanto stabilito dalla

Corte costituzionale con la sentenza 10 luglio 1968, n. 93. In tale

prospettiva, lo status giuridico ed il trattamento economico del

personale comandato devono continuare ad essere quelli dei rispettivi

ruoli di provenienza fino a quando leggi della Repubblica non

detteranno norme in proposito, ai sensi dell'VIII disposizione

transitoria della Costituzione. Per giustificare la disparità di

trattamento così introdotta tra il personale comandato e le altre

categorie di dipendenti statali e di enti locali, non si potrebbe far

leva sulla transitorietà della legge. Anzi, poiché il personale

comandato può essere in ogni momento richiamato, anche d'ufficio,

presso l'ente di provenienza, l'avere ad esso attribuito un trattamento

autonomo - e nella specie, a vari livelli, superiore a quello degli

status originari -, potrebbe costituire un attentato al buon andamento

dell'amministrazione rendendo psicologicamente difficile una scelta

obbiettiva tra la permanenza presso la Regione e l'eventuale rientro

presso l'ente di provenienza.

Si costituiva in giudizio la Regione lombarda, rappresentata e

difesa dagli avvocati Benvenuti, Elia e Lorenzoni. La Regione sollevava

pregiudizialmente eccezione di inammissibilità del ricorso, in

considerazione della circostanza che questo non era stato preceduto da

una deliberazione del Consiglio dei ministri e nemmeno da una formale

determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che, benché

incompetente, avesse deliberato la proposizione del ricorso in via

d'urgenza. In tale situazione l'impugnativa era meramente apparente,

perché proposta dalla sola Avvocatura dello Stato, e come tale affetta

da assoluta nullità ed inammissibilità, nonostante la tardiva

conferma del Consiglio dei ministri deliberata nella riunione del 22

febbraio 1972, essendo da escludere che la conferma o ratifica

potessero sanare l'originario vizio.

Venendo quindi al merito del ricorso, la Regione rilevava in primo

luogo che la legge impugnata regolava transitoriamente il solo

trattamento economico del personale comandato. Essa era espressione del

fondamentale principio di eguaglianza perché intesa a parificare il

trattamento economico di personale che, pur con diverse qualifiche e

diversa provenienza, si era trovato a svolgere lo stesso lavoro e le

stesse mansioni, perdendo, per di più, quella parte di retribuzione

reale costituita da indennità, gettoni di presenza e emolumenti di

altra natura, già variamente percepita presso gli enti di provenienza.

Quanto al secondo profilo della asserita incompetenza della Regione

a disciplinare il trattamento economico di personale da essa dipendente

solo funzionalmente, si rilevava dapprima che male era stato invocato

l'art. 97 della Costituzione, poiché il buon andamento (che, secondo

la disposizione richiamata, deve essere assicurato) si riferisce alla

singola Amministrazione, nella specie alla Regione lombarda; buon

andamento che certo non si sarebbe avuto con il sistema dei diversi

emolumenti concessi al personale comandato.

Apodittico era poi ritenere che la Regione non potesse migliorare a

fini perequativi il trattamento economico di personale funzionalmente

dipendente che restava determinato fondamentalmente dallo Stato o dagli

altri enti pubblici. Ed infatti, se è vero che gli emolumenti sono

collegati con il grado rivestito, è anche vero che al grado

corrispondono determinate funzioni, sicché sarebbe proprio il momento

della dipendenza funzionale, più di quello della dipendenza organica,

a definire la causa degli emolumenti.

Quanto alla legge n. 62 del 1953, essa all'art. 65 vieta agli enti

di provenienza di attribuire indennità al personale comandato, ma non

pone alcuna norma che inibisca alla Regione di attribuire indennità o

attraverso premi in deroga ed analoghe "provvidenze", o predisponendo

un sistema obbiettivo di compensi corrispondenti al valore delle

funzioni esercitate. Né infine si poteva richiamare l'art. 67 della

legge n. 62 del 1953, poiché questa disposizione non dava luogo a

norme di principio in ordine al trattamento economico, non ponendo

procedure per la determinazione di tale trattamento o parametri minimi

in relazione a determinate funzioni.

Concludeva pertanto per la reiezione del ricorso in quanto

inammissibile e infondato nel merito.

Nella memoria successivamente depositata, l'Avvocatura dello Stato,

dopo aver richiamato la sentenza n. 6 del 1969 della Corte

costituzionale al fine di dimostrare la irrilevanza di una ricerca di

una formale deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri,

resisteva all'eccezione di inammissibiltà del ricorso per l'omessa

previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Al proposito, deduceva

che l'art. 127 della Costituzione (unica norma di rango costituzionale

che disciplina la materia) non richiede tale previa deliberazione,

prescritta, invece, solo dalla legge ordinaria (art. 31 legge 11 marzo

1953, n. 87). Ne ricavava che alla rigida applicazione della legge n.

87 del 1953 si sarebbe potuta contrapporre un'interpretazione più

conforme a situazioni eccezionali come quella di specie. Era infatti

accaduto che, durante la pendenza del termine per impugnare, il Governo

dimissionario era stato sostituito da un nuovo Governo, che peraltro si

era completamente formato, con il giuramento del Ministro per il

lavoro, solo nel giorno stesso della scadenza del termine per

l'impugnazione. Pertanto, mentre al Governo dimissionario non poteva

muoversi alcun addebito per non aver proposto il ricorso, il nuovo

Governo non si sarebbe potuto riunire, perché non formato, prima del

giuramento del Ministro del lavoro, giuramento che, tuttavia, era

intervenuto in un momento in cui era materialmente impossibile

notificare il ricorso. Nell'evidente impossibilità giuridica, politica

e di fatto, di convocare un Consiglio dei ministri ad horas, per

deliberare a Roma sulla proposizione di un atto, che doveva essere

notificato a Milano, il Presidente del Consiglio dei ministri, in via

di urgenza, diede corso all'impugnativa e sottopose la questione, per

la ratifica e conferma, al primo Consiglio dei ministri (22 febbraio

1972), che approvò.

Nessun precedente della Corte si attagliava, quindi, a tale

situazione, per la quale conveniva adottare un'interpretazione

razionale e conservativa dei diritti della parte ricorrente, come era

stato fatto nella sentenza n. 39 del 1971. Nel merito l'Avvocatura

ribadiva le argomentazioni precedentemente svolte per dimostrare

l'incompetenza della Regione a disciplinare lo status giuridico ed il

trattamento economico di personale non organicamente dipendente.

La Regione lombarda, a sua volta, insisteva nell'eccezione di

inammissibilità, sottolineando, dopo aver richiamato precedenti della

Corte in materia, che la richiesta di una previa deliberazione del

Consiglio dei ministri è già contenuta nell'art. 127 della

Costituzione che attribuisce a questo organo il potere di deliberare il

ricorso, come la Corte costituzionale aveva ritenuto nella sentenza n.

8 del 1967. La stessa Corte, inoltre, nella sentenza n. 119 del 1966

aveva opposto il principio della inderogabilità delle competenze

costituzionali all'opinione che situazioni eccezionali legittimerebbero

il Presidente del Consiglio ad adottare provvedimenti di urgenza, salva

ratifica del Consiglio dei ministri.

Del resto era dubbio che la situazione fosse nella specie

eccezionale, poiché anche il Governo dimissionario avrebbe potuto

proporre il ricorso. Una deroga al principio della collegialità

costituirebbe, comunque, un grave precedente che potrebbe condurre ad

una prassi tale da vanificare il dettato costituzionale, tanto più che

la ratifica o conferma dell'iniziativa presidenziale diverrebbe

automatica o quasi, per la menomazione del prestigio del Presidente che

si avrebbe ove il Consiglio dei ministri non ratificasse il ricorso.

Nel merito la Regione si riportava a quanto precedentemente

dedotto. Considerato in diritto :

1. - Con ricorso del 19 febbraio 1972 il Presidente del Consiglio

dei ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale

della legge approvata il 9 dicembre 1971 dal Consiglio regionale della

Regione Lombardia e, a seguito di rinvio, riapprovata il 3 febbraio

1972 a maggioranza assoluta dei componenti dello stesso Consiglio,

recante norme concernenti il trattamento economico del personale per la

prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali, per violazione

dell'art. 117, dell'VIII disposizione transitoria e dell'art. 97 della

Costituzione, nonché dell'art. 6, comma quinto, n. 6, e dell'art. 47

dello Statuto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 339.

2. - Per la Regione Lombardia il ricorso proposto dal Presidente

del Consiglio dei ministri sarebbe apparente, inesistente o nullo,

perché non sarebbe stato preceduto da una - anche se illegittima -

formale determinazione di esso Presidente e sarebbe stato solo

sottoscritto da un Avvocato dello Stato, che, per la mancanza di una

qualsiasi deliberazione, non avrebbe la veste di rappresentare il

Governo.

Sulle ragioni poste a fondamento delle eccezioni e sviluppate nella

memoria di costituzione, la resistente non si sofferma più nella

memoria difensiva, senza peraltro rinunciarvi: è quindi necessario che

la Corte se ne occupi.

Risulta in punto di fatto che il Presidente del Consiglio dei

ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale sopra

specificata, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato; e dal

ricorso non emerge se vi sia stata una formale deliberazione o

determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Non vi è dubbio però che la redazione e la sottoscrizione del

ricorso da parte dell'Avvocato generale dello Stato e per esso da un

sostituto Avvocato generale, siano state precedute da una

determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per l'esistenza ed operatività di un atto del genere non occorre

una particolare forma, ma basta, come osserva l'Avvocatura generale,

che la volontà del Presidente del Consiglio si esprima, di volta in

volta, attraverso i canali necessari e sufficienti in relazione al

contenuto dell'atto stesso.

Nella specie, essendoci stata la volontà del Presidente del

Consiglio di impugnare davanti alla Corte la legge de qua, come

inequivocabilmente è dimostrato dal comportamento dello stesso

Presidente ed indirettamente è comprovato dalla deliberazione

consiliare del 22 febbraio 1972, di cui infra, ed essendo stata tale

volontà portata utilmente a conoscenza dell'Avvocatura generale dello

Stato, questa legittimamente ha proposto il ricorso a nome e

nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nei giudizi in via d'azione valgono circa la rappresentanza e

difesa del Governo le norme che sono dettate per l'intervento nei

giudizi incidentali (art. 20, comma terzo, della legge 11 marzo 1953,

n. 87), e sono applicabili i principi riconosciuti validi da questa

Corte (sentenza n. 6 del 1969) a proposito della non necessarietà di

un mandato o di uno specifico atto da cui risulti la volontà del

Presidente del Consiglio dei ministri.

Stante ciò, la sopraddetta eccezione è infondata.

3. - La Regione Lombardia eccepisce altresì ed in modo preminente

che il ricorso sarebbe inammissibile perché la proposizione della

questione operata dal Presidente del Consiglio non sarebbe stata

preceduta da una conforme deliberazione del Consiglio dei ministri e

perché al riguardo non sarebbe consentito al Presidente, neppure per

ragioni di urgenza, di sostituirsi al Consiglio.

Invero, alla proposizione del ricorso entro il termine di cui

all'art. 127, comma quarto, della Costituzione e all'art. 31, comma

primo, della legge n. 87 del 1953, ha fatto seguito, al di là della

scadenza del termine stesso, una deliberazione con cui il Consiglio dei

ministri ha confermato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale

proposta in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ed a queste premesse si riporta la tesi sostenuta dall'Avvocatura

dello Stato, per cui, in caso di necessità ed urgenza, il Presidente,

salvo ratifica o conferma del Consiglio dei ministri, è legittimato a

sostituirsi al Consiglio stesso nell'iniziativa di promuovere una

questione di legittimità costituzionale in via principale

relativamente ad una legge regionale.

Tale tesi, però, in linea di principio, non può essere condivisa.

Questa Corte ha più volte (sentenze n. 76 del 1963, n. 119 del

1966 e n. 8 del 1967) precisato che il potere di proporre la detta

impugnativa spetti al Governo, che sia il Consiglio dei ministri a

dover deliberare al riguardo e che il Presidente del Consiglio sia

legittimato ad agire se ed in quanto sussista la detta determinazione

del Consiglio dei ministri, e correlativamente che neppure per ragioni

di urgenza il Presidente si possa sostituire in sede decisionale al

Consiglio dei ministri.

Ed ora ritiene che non ricorrono nuove ragioni per mutare il

proprio convincimento. In particolare, non è dell'avviso che l'art.

127, ultimo comma, come invece si legge nella difesa dello Stato, "non

esclude, di per sé, che, osservato il termine perentorio di quindici

giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri si assuma, in via

d'urgenza, i poteri del Gabinetto, di cui egli rappresenta (art. 95

della Costituzione) la sintesi dell'attività politica generale e di

quella di indirizzo politico, salva la successiva conferma o ratifica

da parte del Consiglio dei ministri". È vero che solo la legge

ordinaria (art. 31 citato) prescrive la previa deliberazione del

Consiglio dei ministri, ma tale norma non si presta ad essere

interpretata nel senso ora detto, perché è proprio l'art. 127 della

Costituzione a ricollegare al Governo e cioè al Consiglio dei ministri

i poteri in ordine alla proposizione del ricorso. Senonché, con il

mancato accoglimento della tesi difensiva del Presidente del Consiglio

dei ministri, non si perviene, come vorrebbe la Regione Lombardia, alla

dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Bisogna anzitutto porre mente al fatto che l'art. 127 si occupa del

controllo dello Stato nei confronti delle leggi regionali, prevedendone

l'esercizio nei modi del visto e del rinvio per riesame. E che tale

controllo può essere fine a se stesso ovvero, per quanto in questa

sede rileva, può presupporre e comportare che venga instaurato il

giudizio di legittimità costituzionale.

In questa seconda ipotesi, qualora, come nel caso in esame, la

legge regionale venga riapprovata nell'identico testo, non appare utile

distinguere, nel procedimento di controllo latamente inteso, due fasi,

e ritenere che la prima finisca con la riapprovazione della legge (come

implicitamente ammesso con la sentenza n. 8 del 1967). E ciò perché

il rinvio della legge al Consiglio regionale deve essere preceduto dal

controllo del Consiglio dei ministri, e quando questo rinvia con atto

motivato, esso rileva vizi di legittimità costituzionale della legge

ed invita il Consiglio regionale a considerarli ed a rimuoverli in sede

di nuova approvazione.

Tale atto ha una sua componente di volontà in relazione ad un

comportamento immediatamente successivo (rinvio) o futuro ed eventuale

(ricorso per illegittimità costituzionale alla Corte). E come tale non

è istantaneo, ma perdurante, sia pure a date condizioni (e soprattutto

a quella della riapprovazione della legge); per cui appare, siccome

rilevato in dottrina, come predeterminazione da parte del Governo delle

linee essenziali dell'eventuale ricorso alla Corte e del conseguente

giudizio di legittimità.

La valutazione e il giudizio espressi dal Consiglio dei ministri

non si caducano per decorso di tempo, ma vengono meno solo per il

formarsi di una differente determinazione dello stesso Consiglio.

E per ciò all'atto in cui la legge, con lo stesso contenuto di

prima, viene riapprovata, in relazione ad essa esistono quella

valutazione e quel giudizio.

Di conseguenza, quando l'art. 127 dice che entro 15 giorni dalla

comunicazione della nuova approvazione della legge il Governo della

Repubblica può promuovere la questione di legittimità davanti alla

Corte costituzionale e quando l'art. 31, primo e secondo comma, della

legge n. 87 del 1953 dispone che la questione può essere promossa e

sollevata "previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dal

Presidente del Consiglio", si vuole che a fronte dell'atto di rinvio e

del ricorso alla Corte esista una volontà attuale di opposizione per

ragione di legittimità, del Governo nei confronti della legge

regionale perché eccedente la competenza della Regione, e che codesta

volontà (già formatasi ed espressa prima della negazione del visto)

venga constatata dallo stesso Consiglio dei ministri come esistente al

tempo della proposizione del ricorso.

Se però per ragioni eccezionali tale formale constatazione di

attuale esistenza della volontà del Consiglio dei ministri non può

aver luogo, deve ammettersi che sulla base di quella volontà per altro

non modificata, il Presidente del Consiglio abbia il potere di

promuovere il giudizio ed il Consiglio dei ministri, almeno prima del

deposito del ricorso davanti alla Corte, abbia quello di riaffermare

con una formale deliberazione la detta volontà, in modo diretto o in

modo indiretto (ratificando o confermando il comportamento del

Presidente del Consiglio), e di fornire di ciò la prova nella debita

sede.

Nella specie, come risulta dall'atto di rinvio, il cui contenuto è

riportato nella memoria di costituzione della Regione, il Consiglio dei

ministri ha utilmente e regolarmente effettuato il controllo

spettantegli sulla legge regionale de qua ed ha partecipato i motivi

(del proprio convincimento e della propria determinazione ai fini) del

rinvio al Consiglio regionale.

La volontà di opposizione del Governo alla promulgazione e

pubblicazione della legge non ha subito alcuna modifica né tanto meno

si è esaurita, per cui se ne può ritenere l'esistenza alla data in

cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto il ricorso.

Questo atto, pertanto, proviene da un organo legittimato

specificamente a sensi dell'art. 31, comma secondo, della legge n. 87

del 1953, a seguito della precedente e perdurante (almeno negli

effetti) deliberazione del Consiglio dei ministri.

È mancata, è vero, in fatto la constatazione della perduranza di

codesta volontà all'atto della proposizione del ricorso, ma a tale

omissione si è ovviato con il successivo atto di conferma.

Da tutto ciò consegue che il ricorso, essendo stato legittimamente

proposto ed essendo stato comunque sanato ogni suo eventuale vizio,

debba dirsi pienamente ammissibile.

4. - Nel merito, il ricorso è fondato.

La legge in questione si riferisce non solo al trattamento

economico ma anche allo stato giuridico del personale comandato.

Non appare sostenibile l'assunto della Regione secondo cui non si

è voluto modificare lo stato giuridico del detto personale e si è

inteso solo incidere sul suo trattamento economico, e non si è voluto

dar vita ad un ruolo a parte ed attribuire qualifiche e mansioni in

contrasto con le qualifiche che i singoli dipendenti avevano presso gli

enti di appartenenza.

È vero che il titolo della legge fa riferimento al trattamento

economico, e che nello stesso senso è il disposto dell'art. 1, comma

primo, e dell'art. 2, cpv., ma non deve trascurarsi in contrario che,

come ammette la stessa Regione, si è posto in essere un "mansionario"

valido per tutto il personale (compreso quello comandato) e quindi si

sono sostanzialmente modificate le qualifiche originarie, e tra l'altro

e soprattutto si è operata un'integrazione della retribuzione

percepita rivalutata attraverso la costruzione della carriera

pregressa.

Stante ciò, la legge è illegittima:

a) Perché la Regione non ha il potere di disciplinare lo stato

giuridico del personale che non sia regionale ma semplicemente presso

di essa comandato (e tuttavia appartenente ai ruoli dello Stato o degli

enti locali).

Non basta al detto fine che nella mancanza di un rapporto organico,

vi sia un semplice rapporto funzionale.

Nulla può ricavarsi in contrario (come vorrebbe invece fare la

Regione) dall'art. 117 della Costituzione e dal citato art. 6, n. 6,

dello Statuto regionale. Ché anzi da tali testi emerge chiaramente la

necessità, perché la Regione possa provvedere all'organizzazione

degli uffici e dei servizi, che tale attività si rivolga, sul piano

dei soggetti, nei confronti di personale regionale.

b) Inoltre, la Regione non può dettare un trattamento economico

(qualsiasi) per il personale non regionale ancorché dipendente

funzionalmente da essa.

È quanto mai significativo al riguardo il precedente in materia

offerto dalla sentenza n. 93 del 1968, secondo cui "l'indispensabile

presupposto della legittimità d'una legge regionale regolatrice del

trattamento economico del personale di determinati uffici è costituito

dal fatto che essa si riferisce a dipendenti della Regione".

E non vale eccepire che quello che definisce la causa degli

emolumenti sia il momento della dipendenza funzionale perché è

evidente che collegando formalmente o fittiziamente il trattamento

economico alle mansioni, e modificando queste, si viene a incidere

sullo stato giuridico del personale che sul terreno della retribuzione

è ancorato al grado e alle qualifiche secondo i ruoli di appartenenza.

c) La Regione, ad ogni modo, si sarebbe dovuta adeguare ai principi

a sensi del ripetuto art. 117 e dell'art. 67 della legge 10 febbraio

1953, n. 62 (giusta l'interpretazione datane da questa Corte con la

sentenza n. 40 del 1972).

Codesti principi non sono - come vorrebbe la Regione - solo quelli

che impongono certe procedure per la determinazione del trattamento

economico o certi parametri minimi in relazione a certe funzioni. Sono

tali anche, e tra gli altri, quelli che escludono l'automaticità degli

scatti di stipendio e li condizionano all'assenza di demerito.

Contro questi ultimi principi è volto il "nuovo" sistema creato

dalla Regione che tra l'altro si fonda sulla concessione di uno scatto

di classe di stipendio al quinto anno ed in modo indiscriminato per

tutti i dipendenti, e sulla attribuzione degli scatti di stipendio

prescindendo dall'assenza di demerito.

Appare quindi evidente la violazione delle citate norme.

d) La Regione ha comunque violato direttamente il citato art. 67,

seconda parte, della legge n. 62 del 1953, perciò che, fissando la

misura degli scatti al sei per cento anziché al 2,50 per cento, ha

previsto un trattamento economico più favorevole in assoluto per il

personale comandato presso la Regione.

5. - Rimane così assorbito l'esame delle considerazioni relative

alla denunciata violazione dell'art. 97 della Costituzione nonché

dell'VIII disposizione transitoria.

6. - Si può pertanto concludere per la fondatezza del ricorso.

Ritenuto, infine, che il Presidente della Giunta regionale della

Lombardia, nonostante la pendenza del presente giudizio, ha promulgato

la legge e ne ha ordinato la pubblicazione e che questa ha avuto luogo

nel Bollettino ufficiale n. 9 del 21 febbraio 1972, non può non essere

rilevata la gravità di codesto comportamento posto in essere in piena

carenza di poteri, senza attendere, in ordine al proposto ricorso, la

decisione di questa Corte e cioè dell'unico organo competente ad

esprimere al riguardo determinazioni costituzionalmente valide.

Ed essendo intervenuta la pubblicazione della legge, è di questa

che deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Lombardia del 21 febbraio 1972, n. 2, contenente "norme concernenti il

trattamento economico del personale comandato per la prima costituzione

degli uffici e dei servizi regionali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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