Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 27d.P.R. 302/1956

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R.

19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro,

integrative di quelle generali emanate con d.P.R. 27 aprile 1955, n.

547), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal tribunale

di Trapani nel procedimento penale a carico di Pellegrino Baldassarre,

iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Pellegrino

Baldassarre, imputato del reato previsto dall'art. 27 del d.P.R. 19

marzo 1956, n. 302, (rectius art. 53 in relazione all'art. 27), per

aver esercitato senza licenza il mestiere di fochino, il tribunale di

Trapani, con ordinanza emessa il 25 febbraio 1972, ha proposto

questione di legittimità costituzionale del citato art. 27, con

riferimento agli artt. 15 e 31 dello Statuto della Regione siciliana e

all'art. 5 della Costituzione.

Il giudice a quo sostiene che l'art. 27, secondo cui la licenza di

esercizio del mestiere di fochino è rilasciata dal Prefetto, sarebbe

in contrasto con l'art. 15 dello Statuto siciliano, il quale ha

soppresso nell'ambito della Regione le circoscrizioni provinciali e gli

organi che ne derivano, nonché con l'art. 31 dello Statuto medesimo,

che demanda al Presidente della Regione ogni attività concernente la

direzione dei servizi di pubblica sicurezza. La norma impugnata,

inoltre, violerebbe l'art. 5 della Costituzione, secondo cui la

Repubblica ha il dovere di adeguare i principi e i metodi della sua

legislazione alle esigenze dell'autonomia locale.

L'ordinanza è stata notificata comunicata e pubblicata a norma di

legge.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel

giudizio innanzi alla Corte sostenendo la infondatezza della questione

proposta dal tribunale di Trapani.

La difesa dello Stato ritiene che l'ordinanza di rinvio sia

gravemente manchevole sotto il profilo di una congrua motivazione, per

aver omesso di prendere in considerazione due norme fondamentali della

Costituzione, gli artt. 114 e 129, i quali rispettivamente stabiliscono

che la Repubblica si ripartisce in Regioni, Provincie e Comuni, e che

le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento

statale e regionale. Ora, proprio in relazione a queste due

disposizioni, l'Avvocatura afferma che l'art. 5 della Costituzione,

invece di comprimere, rafforza la tutela dell'Ente Provincia, mediante

il riconoscimento della sua autonomia, e che le norme dello Statuto

speciale invocate nell'ordinanza non possono interpretarsi, secondo la

tesi radicale del tribunale di Trapani, in senso anticostituzionale, ma

consentono una interpretazione che tenga conto del riconoscimento

costituzionale delle Provincie come circoscrizioni di decentramento

statale.

In questa prospettiva deve ritenersi, secondo l'Avvocatura, che

l'art. 15 dello Statuto si riferisca solo alle Provincie come enti

autonomi e non anche alle Provincie quali circoscrizioni di

decentramento statale, rispetto alle quali, anche in Sicilia, le

competenze prefettizie di amministrazione attiva, nonché i poteri

ispettivi e sostitutivi per tutti i servizi di riserva statale, sono

rimasti inalterati.

Privo di fondamento sarebbe anche il richiamo all'art. 31 dello

Statuto, perché la norma impugnata, che riguarda il settore della

prevenzione degli infortuni, in cui la Regione siciliana ha competenza

concorrente con quella dello Stato, ha applicazione nel territorio

regionale, in mancanza di una legge regionale che disciplini il

rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino.

Comunque, anche se si volesse ritenere corretto il riferimento

contenuto nella ordinanza all'art. 31 dello Statuto, l'Avvocatura

ritiene che i poteri in materia di polizia e di mantenimento

dell'ordine pubblico previsti dalla norma in esame siano attribuiti

alla persona del Presidente della Regione siciliana solo in via

astratta e potenziale, sicché essi non potrebbero essere esercitati in

mancanza di una delegazione o di altra forma di concreta investitura da

parte dello Stato.

All'udienza di discussione la difesa dello Stato si è riportata

alle proprie deduzioni scritte. Considerato in diritto :

Il tribunale di Trapani, in un procedimento penale nel quale veniva

contestato all'imputato il reato di cui all'art. 53 del d.P.R. 19 marzo

1956, n. 302, per aver esercitato il mestiere di fochino senza la

licenza prevista dall'art. 27 dello stesso decreto, ha proposto

questione di legittimità costituzionale del su richiamato art. 27,

nella parte in cui demanda al Prefetto, anche nell'ambito della Regione

siciliana, il rilascio della detta licenza.

Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata violerebbe gli

artt. 15 e 31 dello Statuto speciale perche i Prefetti e le prefetture

dovrebbero ritenersi soppressi nella Regione siciliana, ove ogni atto

concernente i servizi di pubblica sicurezza sarebbe demandato alla

Regione; la stessa norma sarebbe anche in contrasto con l'art. 5 della

Costituzione, in quanto lo Stato non avrebbe adempiuto al precetto

costituzionale di adeguare i principi ed i metodi della sua

legislazione alle esigenze delle autonomie locali.

La questione non è fondata.

Occorre premettere innanzi tutto che la norma impugnata, compresa

in un decreto legislativo delegato (n. 302 del 1956) contenente "norme

di prevenzione degli infortuni sul lavoro", riguarda una materia

affatto diversa da quella concernente la pubblica sicurezza, cui si

riferisce l'art. 31 dello Statuto siciliano: tale precetto, pertanto,

risulta del tutto estraneo all'oggetto del presente giudizio di

costituzionalità.

Ciò posto, rileva la Corte che la materia della prevenzione degli

infortuni sul lavoro rientra fra quelle nelle quali la Regione, in

forza dell'art. 17 lett. f, dello Statuto speciale, ha competenza

legislativa concorrente; della relativa potestà essa, però, non si è

sinora avvalsa per emanare norme che disciplinino comunque la

prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio del mestiere di

fochino, abilitato alla confezione e brillamento delle mine per usi

minerari e industriali. In difetto di una normativa che, entro i limiti

dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello

Stato, la Regione avrebbe potuto emanare, non è dubbio debba

applicarsi nella sua interezza, la disciplina posta in via generale

dallo Stato, ivi compresa la parte organizzativa concernente la

attribuzione al Prefetto della competenza a provvedere in merito al

rilascio della necessaria licenza.

Ora, a prescindere dal fatto che dall'art. 15, primo comma, dello

Statuto speciale non si deduce che le circoscrizioni provinciali e, con

esse gli organi ed enti pubblici che ne derivano, siano stati soppressi

nell'ambito della Regione siciliana anche come ripartizione di

decentramento statale (cfr. artt. 114 e 129 della Costituzione), deve

ammettersi, in riferimento alla questione in esame, che lo Stato ha il

potere di attribuire all'organo dell'amministrazione locale che ritiene

più idoneo, anche nell'ambito della Regione siciliana, l'espletamento

di compiti attinenti alle funzioni ad esso tuttavia spettanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, avente per oggetto

"norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro", questione proposta,

con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Trapani, con riferimento

agli artt. 15 e 31 dello Statuto della Regione siciliana e 5 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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