Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1967

Altra decisione · depositata il 15/12/1967 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con

ricorso notificato il 13 aprile 1967, depositato in cancelleria il 20

successivo ed iscritto al n. 15 del Registro ricorsi 1967, per

conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto a

seguito della circolare del Ministero delle finanze n. 10904 del 12

gennaio 1967 avente per oggetto "Regione siciliana - Applicazione

D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074, recante norme di attuazione in materia

finanziaria".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 novembre 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Regione siciliana con ricorso per conflitto di attribuzione

depositato il 20 aprile 1967 ha denunciato la circolare del Ministero

delle finanze n. 10904 avente per oggetto "Regione siciliana -

Applicazione D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme

d'attuazione in materia finanziaria". La circolare afferma che l'I. G.

E. all'importazione (art. 17 e segg. legge 19 giugno 1940, n. 762) e

la correlativa imposta di conguaglio (legge 31 luglio 1954, n. 570),

avente carattere doganale, spettino allo Stato e dispone che il loro

ricavato in Sicilia si versi negli appositi capitoli del bilancio

statale.

Secondo la difesa regionale essa violerebbe l'art. 36, comma

primo, dello Statuto siciliano e l'art. 2, comma primo, delle norme

d'attuazione (D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074): i due tributi, di cui

il secondo è un'integrazione del primo, non sarebbero altro che

ordinarie imposte indirette sugli affari poiché svolgono la stessa

funzione dell'I. G. E., cioè quella di colpire l'entrata proveniente

da uno scambio di beni e servizi, ben diversa dai fini di politica

economica che presiedono ai dazi doganali; il fatto che siano riscossi

all'importazione non basterebbe a inquadrarli fra le entrate doganali

così come non basta per altri tributi spettanti pacificamente alla

Regione (l'imposta di conguaglio d'altronde fu istituita per poter

attuare sulle merci esportate quei rimborsi che in Sicilia gravano

sulla Regione); spetterebbero alla Regione siciliana alla pari di tutte

le entrate tributarie erariali che non attengano al regime doganale e

non rientrino nell'elenco degli artt. 36 dello Statuto e 2 delle norme

d'attuazione: tanto è vero che nel bilancio statale del 1965, tenuto

presente nel compilare le norme d'attuazione, figurano tra le "tasse e

imposte sugli affari" (cap. 1202 e 1204).

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso

dall'Avvocatura dello Stato con deduzioni presentate il 2 maggio 1967,

risponde: le due imposte sono dovute, la prima, "per il fatto obiettivo

dell'importazione" (art. 17 della legge 1940 n. 762) e, la seconda,

analogamente, "all'atto dell'importazione" (art. 1 della legge 1954 n.

570); sono diritti doganali poiché, essendo riscossi in relazione alle

operazioni doganali, rientrano nella definizione che di quei diritti

dà la legge doganale (art. 7 della legge 25 settembre 1940 n. 1424);

svolgono la stessa funzione perequativa e protettiva dei dazi doganali,

dato che colpiscono il prodotto importato dall'estero come quello

fabbricato all'interno; spettano allo Stato poiché non figurano

nell'elenco delle entrate doganali riservate alla Regione dalle norme

di attuazione (tabella D); perciò poco importa che nel regime

provvisorio anteriore a queste norme anche il provento dell'I.G.E.

all'importazione sia stato attribuito alla Sicilia.

3. - Nella memoria depositata il 3 novembre 1967 la difesa

regionale sostiene che l'I. G. E. all'importazione è disciplinata,

analogamente, dalla stessa legge che regola l'I. G. E. in generale;

che, anche ammettendo per la prima, con l'Avvocatura dello Stato, la

funzione perequativa rispetto alle merci nazionali, ciò non la

assimila ai dazi doganali, destinati invece a porre condizioni più

sfavorevoli per le merci estere; che similmente deve ragionarsi per

l'imposta di conguaglio, la quale non figurava tra quelle attribuite

alla Sicilia durante il regime provvisorio solo perché è stata

introdotta dopo la determinazione di quest'ultimo; che il momento

della riscossione, a cui alludono le leggi addotte dalla difesa dello

Stato, non basta a qualificare l'I. G. E. come tributo doganale, al

pari di quanto avviene, per es., dell'imposta sui dischi fonografici

che, pur riscossa all'atto dell'importazione, non è provento doganale;

che solo i c.d. diritti di confine costituiscono entrate doganali vere

e proprie, tanto che agli altri diritti doganali la legge doganale (v.

art. 8) si applica per le sole modalità di riscossione; che comunque

non le entrate, ma soltanto il regime doganale, cioè la potestà

legislativa, è esclusivamente dello Stato: tutti i proventi doganali,

rientrando fra i tributi che non sono espressamente riservati allo

Stato, spettano invece alla Regione.

4. - La difesa statale, nella memoria depositata il 30 ottobre

1967, ricorda come l'art. 2 delle norme d'attuazione, che riserva alla

Sicilia "tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo

territorio", faccia sistema col successivo art. 5, conforme all'art. 39

dello Statuto siciliano: il regime doganale coi suoi proventi, esclusi

quelli indicati nella tabella D, spetta solo allo Stato. I due tributi

sarebbero proventi doganali non per il modo o l'occasione con cui

vengono accertati o riscossi, ma perché la legge doganale, a cui sono

assoggettati (art. 8), così li definisce differenziandoli dalla

sottospecie "diritti di confine": non a caso le norme d'attuazione

parlano di proventi doganali anziché di diritti di confine. Ad ogni

modo se per ipotesi le due imposte spettassero alla Regione, questa

avrebbe anche la potestà legislativa e amministrativa; il che

contrasterebbe con l'art. 39 dello Statuto, secondo cui il regime

doganale è di sola competenza dello Stato.

5. - Nella discussione orale le parti hanno riaffermato le loro

tesi e chiarito le rispettive argomentazioni. Considerato in diritto :

1. - La Regione, denunciando la circolare del Ministero delle

finanze, rivendica i proventi dell'I. G. E. all'importazione e della

correlativa imposta di conguaglio: essi non sarebbero oggetto di

diritti doganali veri e propri o, anche se lo fossero, spetterebbero

alla Regione come gli altri tributi erariali, esclusi quelli previsti

nell'art. 36, comma primo, dello Statuto siciliano.

Il ricorso non può essere accolto.

Giova innanzi tutto ricordare come lo Statuto siciliano (art. 36)

si limiti a indicare solo quei proventi che non possono essere

attribuiti alla Regione. Al di là di questo limite era compito delle

norme d'attuazione stabilire quali proventi andassero alla Sicilia e

quali restassero allo Stato. Il che è avvenuto prima in via del tutto

provvisoria, poi definitivamente col D.P.R. n. 1074 del 1965, il quale,

mentre, nell'art. 2, ha concesso alla Sicilia tutte le entrate

tributarie erariali allora esistenti, contemporaneamente, attuando

l'art. 39 dello Statuto, ha ribadito la esclusiva competenza dello

Stato in fatto di regime doganale. Il che non può essere inteso se

non in un modo: la potestà legislativa dello Stato copre tutto il

campo che è oggetto della legislazione doganale e che ricomprende i

c.d. diritti doganali, imposte, tasse soprattasse che si riscuotono

con operazioni di dogana. Lo Stato, avendo la potestà di disciplinare

la materia, ovviamente può attribuire quei diritti alla Sicilia così

come riservarli a se stesso.

L'opinione contraria, espressa ripetutamente dalla difesa

regionale, non tiene conto né del principio statutario contenuto

nell'art. 39, onnicomprensivo; né degli artt. 7 e 8 della legge

doganale, che lo chiariscono; né dell'art. 5 delle norme d'attuazione

(D. P. R. 1965 n. 1074, già indicato), che, legiferando sul regime

doganale, dispongono anche dei proventi (comma terzo e annessa tabella

D); né del parallelismo, che la Corte ha spesso rilevato, tra potestà

legislativa tributaria e appartenenza dei tributi.

2. - L'I. G. E. all'importazione e l'imposta di conguaglio,

introdotta con la legge 1954, n. 570, sono da considerare diritti

doganali e perciò, non essendo incluse nella tabella D, si devono

intendere riservate allo Stato.

La prima delle due imposte, a differenza dall'I. G. E. riscossa

sugli acquisti effettuati all'interno del Paese, è dovuta per il fatto

obiettivo dell'importazione, si paga all'atto dello sdoganamento e,

nella misura dell'aliquota, è soggetta al principio della reciprocità

rispetto agli Stati esteri (art. 17 legge 1940 n. 762); ai lini

dell'imposta il valore della merce deve essere indicato nella

"dichiarazione per l'importazione" e coincide, quando si tratti di

merci soggetto a dazio doganale, col valore su cui s'applica

quest'ultimo (art. 18); come il dazio doganale il tributo non colpisce

le merci ammesse alla temporanea importazione (art. 19); conosce infine

speciali esenzioni, ignote all'I. G. E. riscossa all'interno del Paese

(art. 20), ed è dotato di speciali sanzioni circoscritte nel capo III

della legge (art. 33 segg.): quanto basta, insomma, perché lo si

qualifichi, con una parte della dottrina e con recenti pronuncie della

Cassazione, come diritto o provento doganale.

Altrettanto vale per l'imposta di conguaglio, che già il titolo

della legge 1954 n. 570 chiama "diritto compensativo sulle

esportazioni", rilevandone, anche nell'etichetta esterna, il

collegamento col fatto dell'importazione-esportazione piuttosto che con

quello dell'acquisto della merce.

3. - I dubbi, apparsi in dottrina, sulla natura dell'I.G.E.

all'importazione, non toccano questa controversia; per risolvere la

quale basta aver constatato il collegamento delle due imposte coi fatti

di importazione-esportazione e con le operazioni doganali. Ché se una

più rigorosa impostazione teorica e qualche fine pratico

consigliassero di inquadrare i due tributi come specie a genere nelle

imposte sugli affari e nell'imposta generale sull'entrata, la soluzione

sarebbe irrilevante in questa sede: infatti gli artt. 36 e 39 dello

Statuto, nella loro ampiezza, consentono alle norme d'attuazione di

prescindere da rigorose impostazioni teoriche; ed a queste impostazioni

tali norme non si sono puntualmente attenute tanto è vero che hanno

collocato fra i proventi del monopolio certe imposte di consumo dei

tabacchi anche importati dall'estero (tabella B), e, viceversa, fra le

entrate doganali talune imposte di consumo (ad es. sul caffè e sul

cacao: tabella D).

La circolare denunciata non ha fatto altro che prendere atto di

questa situazione e pertanto è esente da vizi di legittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato il potere di far proprie l'I.G.E.

all'importazione e l'imposta integrativa di conguaglio, e pertanto

respinge il ricorso proposto dalla Regione siciliana con atto

depositato il 20 aprile 1967 e avente ad oggetto la circolare 12

gennaio 1967, prot. n. 10904, del Ministero delle finanze; "Regione

siciliana - Applicazione D. P. R 26 luglio 1965 n. 1074, recante

norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia

finanziaria".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI-ANTONINO PAPALDO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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