Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con

ordinanza emessa l'8 aprile 1994 dalla Corte dei conti, sezione III

giurisdizionale, sul ricorso proposto da Sanna Filippa contro

l'INADEL, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1995, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Sanna Filippa nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Franco Agostini per Sanna Filippa e l'avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, con ordinanza

emessa l'8 aprile 1994 e pervenuta alla Corte il 6 ottobre 1995, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo

comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella

parte in cui limita il riconoscimento del diritto all'assegno

vitalizio dell'INADEL ai soli dipendenti cessati dal servizio in età

superiore ad anni sessanta, o in quella minore prevista dal

regolamento organico, oppure per sopraggiunta inabilità assoluta e

permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel

termine perentorio di un anno dalla data di cessazione.

Il giudice rimettente, dopo aver premesso in fatto che motivo della

controversia è una deliberazione dell'INADEL con la quale è stata

negata alla ricorrente, Filippa Sanna, già infermiera professionale

cessata dal servizio per dimissioni volontarie dopo 4 anni e 9 mesi

di iscrizione, l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 152 del 1968

per assenza del requisito di cui all'art. 5 di tale legge, richiama,

in diritto, la sentenza n. 204 del 1972 di questa Corte, con la quale

era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una

disposizione (regolatrice della materia degli assegni vitalizi

dell'INADEL prima della legge n. 152 del 1968), nella parte in cui

escludeva la concessione di detto assegno qualora il dipendente fosse

cessato dal servizio per motivi dipendenti dalla sua volontà, ovvero

fosse in godimento di pensione ad altro titolo. La Corte ravvisò in

quella circostanza il contrasto con l'art. 36 della Costituzione,

dovendosi ritenere l'assegno vitalizio parte della retribuzione

differita.

Le stesse ragioni poste a fondamento di quella decisione rendono

evidente, a giudizio del giudice rimettente, il contrasto della norma

impugnata in questa sede con l'art. 36 della Costituzione.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita Filippa

Sanna, concludendo per l'accoglimento della questione per le stesse

ragioni già esposte dal giudice rimettente nell'ordinanza di

rimessione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata.

Rileva la difesa erariale che, a differenza della norma dichiarata

costituzionalmente illegittima, la disposizione in esame non riguarda

la perdita di un diritto di cui era prevista la maturazione e che di

fatto era già maturato, quanto invece un trattamento eccezionale per

il quale, più che al concetto di retribuzione differita, occorre

fare ricorso a quello di assistenza sociale, in ragione dell'età o

dello stato di salute del beneficiario. In virtù di tali differenti

ragioni, la corresponsione dell'assegno non troverebbe valida

giustificazione, non potendosi essa ricondurre al regime

pensionistico, al quale attiene il concetto di retribuzione

differita.

Si ritiene pertanto che al legislatore correva l'obbligo di

stabilire le condizioni minime per dar luogo a retribuzione differita

ovvero ad intervento assistenziale: condizioni delle quali il

dipendente era o doveva comunque essere a conoscenza.

4. - In prossimità dell'udienza ha presentato memoria la difesa

della parte privata insistendo per le già formulate conclusioni. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo ritiene che la disposizione di cui all'art.

5, primo comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove

norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali),

relativa alle condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio,

sia in contrasto con l'art. 36 della Costituzione per le stesse

ragioni che giustificarono la pronuncia n. 204 del 1972, con la quale

questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 11,

primo e terzo comma, della legge 13 marzo 1950, n. 120, che regolava

la stessa materia prima della disciplina che forma oggetto del

presente giudizio.

In particolare, l'ordinanza di rimessione rileva che la citata

sentenza n. 204 pronunciò l'incostituzionalità di quella precedente

disposizione nella parte in cui veniva esclusa la concessione di

detto assegno qualora il dipendente fosse cessato dal servizio per

motivi dipendenti dalla sua volontà, in quanto l'assegno vitalizio

era da ritenere parte della retribuzione differita e non poteva

quindi essere negato al lavoratore, senza violare il principio della

giusta retribuzione previsto dall'art. 36 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Va premesso che nel caso di specie (dimissioni, 8 ottobre 1973) è

ancora applicabile la citata disposizione del 1968 sulla concessione

degli assegni vitalizi a carico dell'INADEL, dal momento che solo con

la legge 29 aprile 1976, n. 177, dette disposizioni sono state

abrogate.

Il precedente giurisprudenziale di questa Corte (sentenza n. 204

del 1972), sul quale fa leva l'ordinanza di rimessione, non è

pertinente, dato che in quel caso fu dichiarata l'illegittimità

costituzionale della disposizione del 1950, allora impugnata, nella

parte in cui essa subordinava "la concessione dell'assegno vitalizio

alla condizione che il collocamento a riposo abbia luogo per motivi

indipendenti dalla sua volontà". Ed invero, nella successiva legge

n. 152 del 1968, che forma oggetto del presente giudizio, tale

condizione non fu ripetuta.

L'ordinanza di rimessione implicitamente riconosce che l'INADEL ha

negato l'assegno non in quanto la cessazione dal servizio è avvenuta

per dimissioni volontarie, bensì per l'assenza di altri requisiti:

essa infatti rileva che il rifiuto dell'assegno è avvenuto "in

applicazione del disposto dell'art. 5, lettera a), che limita il

riconoscimento di tale diritto al caso che il dipendente sia cessato

dopo il compimento dell'età di anni 60, ovvero sia divenuto inabile

al lavoro in modo assoluto e permanente".

3. - Può dedursi dall'ordinanza che il giudice a quo ravvisi la

non conformità ai principi costituzionali per il fatto che la norma

pone non consentite condizioni alla spettanza dell'assegno vitalizio;

e ciò per il solo motivo che questo assegno avrebbe natura di

retribuzione differita.

Ma anche tale prospettazione è destituita di fondamento.

Ed invero, a parte l'orientamento della Corte di cassazione circa

la natura assistenziale di detto assegno vitalizio, e pur ammettendo

che tale assegno abbia natura previdenziale o una concorrente natura

di retribuzione differita, ciò non è in ogni caso sufficiente a far

ritenere illegittima qualsiasi condizione che la legge ponga alla sua

concessione, dal momento che i contributi versati dal lavoratore o

trattenuti dal datore di lavoro ai fini di detto trattamento si

innestano in un meccanismo di tipo assicurativo, la cui fruibilità

non può prescindere dalla contemporanea sussistenza di altri fattori

(di età, di lavoro o economici) ritenuti necessari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, primo comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n.

152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti

locali), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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