Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1992

Altra decisione · depositata il 30/03/1992 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Puglia riapprovata l'11 ottobre 1991 dal Consiglio regionale,

intitolata "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17

concernente norme sulla contabilità regionale", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 novembre

1991, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 48

del registro ricorsi 1991;

Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta, per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia,

riapprovata a maggioranza semplice l'11 ottobre 1991 e comunicata al

Commissario del Governo il 18 ottobre 1991, intitolata "Modificazioni

alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla

contabilità regionale".

Il ricorrente, muovendo dal rilievo che la legge impugnata è

stata riapprovata senza modificazioni con riguardo agli articoli non

interessati dal rinvio governativo e che, quindi, non può essere

considerata come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione,

deduce la illegittimità costituzionale della stessa legge in

riferimento all'articolo appena menzionato, in quanto in sede di

riapprovazione essa avrebbe dovuto raccogliere la maggioranza

assoluta dei voti.

2. - La Regione Puglia non si è costituita nel presente giudizio.

3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura Generale dello Stato

ha depositato una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri,

con la quale si comunica che il Consiglio regionale della Puglia, in

data 12 novembre 1991, ha revocato la deliberazione consiliare n. 60

dell'11 ottobre 1991, contenente la legge regionale impugnata, e che,

nel contempo, la stessa materia è stata disciplinata dalla legge

regionale 4 dicembre 1991, n. 11. Considerato in diritto Come riferito in narrativa e come risulta dal verbale

dell'Adunanza del Consiglio regionale della Regione Puglia svoltasi

in data 12 novembre 1991, la deliberazione consiliare avente ad

oggetto "Riesame legge regionale "Modificazioni alla L.R. 30 maggio

1977, n. 17, concernente "Norme sulla contabilità regionale", è

stata revocata.

La materia del contendere nel presente giudizio è pertanto

cessata (v. sentt. nn. 177 del 1982, 434 del 1987, 967 del 1988 e 87

del 1990).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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