Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1975

Altra decisione · depositata il 19/06/1975 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Veneto, notificato il 19 luglio 1974, depositato in cancelleria il 6

agosto successivo ed iscritto al n. 15 del registro 1974, per conflitto

di attribuzione sorto a seguito del decreto 20 aprile 1974 del Ministro

per l'agricoltura e foreste, recante "Nuova delimitazione dei confini

della zona faunistica delle Alpi in provincia di Treviso".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore

Michele Rossano;

uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso 17 luglio 1974 la Regione Veneto ha sollevato conflitto

di attribuzione chiedendo la declaratoria della competenza di essa

Regione, per il proprio territorio, a delimitare la zona faunistica

delle Alpi - prevista dall'art. 5 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo

unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio

della caccia) - e, conseguentemente, l'annullamento del decreto 20

aprile 1974 del Ministro per l'agricoltura e le foreste contenente

"nuova delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi in

provincia di Treviso" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del

21 maggio 1974.

Ha affermato che con il citato decreto ministeriale è stata invasa

la sfera di competenza riservata alla Regione Veneto poiché tutte le

funzioni riguardanti in genere la materia della caccia sono state

trasferite alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi degli artt. 117 e

118 Cost. e dell'art. 1, lett. o, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Ha sostenuto che le particolari attività - previste per la zona

faunistica delle Alpi dal menzionato decreto n. 1016 del 1939 e dalla

legge 2 agosto 1967, n. 799, contenente modifiche allo stesso decreto -

pur avendo di mira l'armonica conservazione della fauna tipica di

quella zona - sono sicuramente preordinate all'esercizio della caccia,

costituiscono, anzi, le principali attività che gli organi preposti a

questa disciplina sono chiamati ad esplicare e, quindi, spettano ora

alle Regioni a statuto ordinario.

Ha aggiunto che gli interventi per la protezione della natura - per

i quali sussiste la competenza amministrativa dello Stato ai sensi

dell'art. 4, lett. h, citato decreto n. 11 del 1972 - lungi dal

riguardare la materia della caccia, ne potrebbero, se mai, costituire

presupposti di carattere generale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'avvocato generale dello Stato, ha depositato, in data 7 agosto

1974, deduzioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso perché

non è fondato.

Ha affermato che la particolare disciplina della caccia nella zona

delle Alpi trova la sua ragione nell'interesse generale - perciò

trascendente la sfera regionale - a conservare e sviluppare il

patrimonio faunistico di quella zona notoriamente di eccezionale valore

e rarità; ed il carattere nazionale degli interessi perseguiti esclude

che le attribuzioni relative alla determinazione dei confini della zona

faunistica delle Alpi rientrino tra quelle da trasferire alle Regioni a

norma degli artt. 117 e 118 Costituzione.

Ha aggiunto che l'intervento dello Stato è necessario per

soddisfare l'esigenza che i criteri di delimitazione della zona

faunistica delle Alpi, che occupa il territorio di varie Regioni, siano

applicati in modo unitario per l'intero arco alpino.

Ha, poi, sostenuto che la competenza relativa alla determinazione

dei confini della zona faunistica delle Alpi è attribuita allo Stato

dalla norma, conforme alla Costituzione, contenuta nell'art. 4, lett.

h, decreto n. 11 del 1972, trattandosi di interventi per la protezione

della natura; e che dalla formulazione dell'art. 1, lett. o, stesso

decreto non può desumersi che sia stata attribuita alla Regione quella

competenza, dato che essa non attiene né al calendario venatorio, né

alla disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e di

ripopolamento. Considerato in diritto :

1. - La Regione Veneto sostiene che il potere, attribuito dall'art.

5 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la

protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia) al Ministro per

l'agricoltura e le foreste, di determinare con decreto i confini della

zona faunistica delle Alpi sia stato trasferito alle Regioni a statuto

ordinario ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. e dell'art. 1, lett. o,

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, con il quale fu disposto il

trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni

amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e

di pesca nelle acque interne. Conseguentemente dovrebbe essere

annullato il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 20

aprile 1974, che, ai sensi dell'art. 5, t.u. citato, in accoglimento

della domanda del Comitato provinciale della caccia di Treviso,

modificò i confini della zona faunistica delle Alpi ricadenti nel

territorio della Provincia di Treviso.

2. - L'assunto deve ritenersi non fondato alla stregua dei limiti

in cui deve essere inteso l'oggetto del trasferimento alle Regioni

delle funzioni amministrative in materia di caccia, stabilito dall'art.

1, lett. o, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, citato, a termini della

disciplina dell'art. 5 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (legge fondamentale

sulla caccia). In proposito va ricordato che questa Corte, con sentenza

9 giugno 1967, n. 71, ebbe ad affermare principi che non suffragano

affatto l'assunto della Regione Veneto per quanto attiene alla natura

dell'interesse generale di tutela della fauna nella Regione delle Alpi.

Con tale sentenza questa Corte osservò che l'art. 5 t.u. n. 1016 del

1939 citato aveva la sua ragione di essere nell'interesse generale a

conservare e sviluppare il patrimonio faunistico della zona delle Alpi,

notoriamente di eccezionale valore e rarità.

Esso, invero, stabilisce che, agli effetti della legge, "la Regione

delle Alpi è considerata zona faunistica a se stante" e "i confini di

essa sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le

foreste". E precisa modalità del provvedimento, quali l'obbligo di

sentire la federazione italiana della caccia, il laboratorio di

zoologia applicata alla caccia e il comitato centrale della caccia,

cioè l'ente e gli organi particolarmente qualificati a far conoscere

gli elementi utili concernenti la conservazione e lo sviluppo delle

varie specie di fauna nella zona unitariamente considerata;

correlativamente prescrive di seguire nella delimitazione della zona

"possibilmente confini naturali o artificiali facilmente

identificabili, quali corsi d'acqua, strade etc.". Tale disciplina, che

di per sé rivela l'interesse generale dello Stato in tema di fauna

nella Regione delle Alpi, è connessa all'altra concernente "gli

interventi per la protezione della natura", i quali dall'art. 4, lett.

h, del citato decreto 15 gennaio 1972, n. 11, non sono stati trasferiti

alle Regioni, salvi gli interventi regionali che non contrastino con

quelli dello Stato. Appare invero innegabile il danno che alla fauna di

particolare pregio nella zona delle Alpi possa derivare dall'attività

dell'uomo e richieda interventi dello Stato per la protezione della

natura, sia con leggi, sia con provvedimenti amministrativi.

Questa Corte, poi, con la sentenza 6 luglio 1972, n. 142, affermò

che l'art. 17 della legge di delegazione 16 maggio 1970, n. 281, aveva

disposto il trasferimento alle Regioni solo di quelle funzioni

amministrative, che, per una parte, risultassero inerenti alle materie

elencate nell'art. 117 Cost. e fossero contenute nei limiti degli

interessi connessi alle esigenze delle singole Regioni senza

travalicare in quelli propri dello Stato e di altre Regioni, e, per

l'altra parte, fossero esercitate, all'atto del trasferimento, da

organi centrali o periferici dello Stato. Conseguentemente dovevano

rimanere fuori dall'obbligo del trasferimento tanto le competenze non

rientranti nelle materie obiettivamente considerate, quanto le altre

che "se pure ad esse riconducibili, riguardassero interessi

trascendenti la sfera regionale".

E solo nell'ambito delle materie in tali limiti suscettibili di

trasferimento l'art. 17 aveva inteso tutelare le esigenze di carattere

unitario attribuite allo Stato e coordinare l'attività amministrativa,

oggetto del trasferimento, tutte le volte che occorresse.

3. - Escluso che a termini della menzionata legge di delegazione

possa ritenersi trasferita alle Regioni la delimitazione dei confini

della zona faunistica alpina e che in particolare possa ritenersi

trasferita alla Regione la delimitazione di confini nel proprio

territorio, deve anche escludersi che il trasferimento possa desumersi

dall'art. 1, lett. o, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, citato. Secondo

tale norma, oggetto di trasferimento nei territori di ciascuna Regione

sono l'esercizio della caccia, compreso il calendario venatorio, la

disciplina delle bandite e delle riserve e il ripopolamento, ferma la

competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto

d'arma per uso di caccia. Siffatte specifiche previsioni, attinenti al

concreto esercizio della caccia, non giustificano l'illazione di

trasferimento del potere di delimitazione unitaria dei confini della

zona, che costituisce il presupposto dell'esercizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste di

determinare con decreto i confini della zona faunistica a se stante

della Regione delle Alpi, a termini dell'art. 6 r.d. 5 giugno 1939, n.

1016, t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per

l'esercizio della caccia.

In conseguenza respinge il ricorso proposto dalla Regione Veneto in

data 17 luglio 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI- Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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