Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1982 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legge 28

maggio 1981, n. 248 (Misure per contenere il disavanzo di gestione

delle Unità sanitarie locali) promossi con ricorsi delle Regioni

Piemonte, Marche, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e

Friuli - Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Bolzano e delle

Regioni Sardegna e Lazio, notificati il 26, il 27 e il 29 giugno 1981,

depositati nella cancelleria della Corte costituzionale l'1, il 2, il

3, il 4 e il 7 luglio 1981, rispettivamente iscritti ai numeri 27. 29,

32, 33, 36, 38, 40,42, 43, 46 e 47 del registro ricorsi 1981 e dei

quali è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 193 del 15 luglio 1981 e n. 200 del 29 luglio 1981.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi gli avvocati Alberto Predieri per le Regioni Piemonte,

Toscana e Marche, Gaetano Romanelli (in sostituzione dell'avv. Enrico

Romanelli) per la Regione Liguria, Gaspare Pacia per la Regione Friuli

- Venezia Giulia, Fabio Lorenzoni (in sostituzione dell'avv. Giuseppe

Guarino) per la Provincia autonoma di Bolzano e per la Regione

Sardegna;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Le Regioni Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria,

Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto e la provincia

autonoma di Bolzano hanno impugnato avanti alla Corte il decreto legge

28 maggio 1981, n. 248 ("Misure per contenere il disavanzo di gestione

delle Unità Sanitarie locali"). Con il prevedere che il disavanzo

delle Unità Sanitarie locali sia ripianato attraverso la riduzione

delle quote spettanti alle Regioni in virtù dell'art. 8 della legge 16

maggio 1970, n. 281 ("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle

Regioni a Statuto ordinario"), l'atto legislativo impugnato

vulnererebbe la sfera garantita alle ricorrenti dagli artt. 117, 118 e

119 Cost. Alcune di queste prospettano poi alla Corte ulteriori motivi

di illegittimità del decreto censurato. Per resistere ai predetti

ricorsi, si è costituito, in tutti i giudizi con essi promossi, il

Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato. In una memoria prodotta in prossimità

dell'udienza, l'Avvocatura osserva che il decreto legge impugnato non

è stato convertito in legge ed è Venuta Così a cessare la materia

del contendere. Analoga conclusione è stata formulata dal patrocinio

delle Regioni ricorrenti. Considerato in diritto :

Tutti i ricorsi, ai quali si fa riferimento in narrativa, hanno per

oggetto il medesimo testo normativo: il che consente alla Corte di

esaminarli e deciderli congiuntamente. Il decreto legge impugnato dalle

ricorrenti non è stato convertito entro i sessanta giorni dalla

pubblicazione, ed ha quindi, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost.,

perduto efficacia fin dall'inizio. Decaduto detto decreto legge, tutti

i ricorsi che ne avevano proposto l'impugnazione devono essere ritenuti

inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA

- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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