Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1996 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,

della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del

giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello

svolgimento delle competizioni agonistiche) come modificato dall'art.

1 del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito nella legge 24

febbraio 1995, n. 45 (Misure urgenti per prevenire fenomeni di

violenza in occasione di competizioni agonistiche), promosso con

ordinanza emessa il 23 marzo 1995 dal giudice per le indagini

preliminari presso la pretura circondariale di Milano sulla

richiesta proposta dal pubblico ministero nei confronti di De Lisi

Tommaso, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice

relatore Enzo Cheli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento instaurato a seguito della

richiesta del pubblico ministero volta ad ottenere la convalida del

provvedimento del questore di Milano mediante il quale è stato

vietato al minore De Lisi Tommaso di accedere per il periodo di un

anno a tutti gli stadi e campi sportivi ove si svolgono campionati e

incontri di calcio, il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di Milano ha sollevato, in riferimento agli

artt. 25, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,

della legge 13 febbraio 1989, n. 401 (Interventi nel settore del

giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello

svolgimento delle competizioni agonistiche) nel testo sostituito

dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito

nella legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Misure urgenti per prevenire

fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche).

Nell'ordinanza si espone che il questore di Milano, con il

provvedimento richiamato, ha disposto nei confronti del De Lisi, ai

sensi dell'art. 6, primo comma, della legge n. 401 del 1989, il

divieto di accesso per un anno a tutti gli stadi e i campi sportivi

ove si svolgono campionati o incontri di calcio, nonché, ai sensi

dell'art. 6, secondo comma, della stessa legge, l'obbligo di

comparire personalmente presso la stazione dei carabinieri di Cologno

Monzese in determinati giorni ed orari compresi nel periodo di tempo

in cui si svolgono le competizioni sportive in questione.

Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, attribuendo

la competenza per la convalida del provvedimento del questore al

giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale,

verrebbe, in primo luogo, a violare il principio costituzionale del

giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25, primo

comma, della Costituzione, dal momento che - tenuto conto delle

analogie tra la fattispecie in esame e quelle della convalida

dell'arresto e del fermo del minore - la competenza a decidere

dovrebbe spettare, anche nella fattispecie in esame, al giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni. In

secondo luogo, la stessa norma risulterebbe lesiva dell'art. 31,

secondo comma, della Costituzione, dal momento che l'esclusione degli

organi giudiziari che solitamente esercitano funzioni nei confronti

dei minori dal procedimento di convalida in questione risulterebbe

illogico e pregiudizievole per gli interessi del minorenne. I minori

implicati in episodi di violenza durante le competizioni agonistiche

potrebbero, infatti, avere necessità di particolare attenzione da

parte dei servizi sociali, ai fini di indagini sulla loro

personalità che possono essere compiute adeguatamente dal tribunale

per i minorenni, ma non dal giudice delle indagini preliminari presso

la pretura circondariale, che non dispone di attribuzioni specifiche

nei confronti dei minori.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione

sia dichiarata inammissibile o infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la competenza del procuratore della

Repubblica e del giudice per le indagini preliminari presso la

pretura, nell'ambito del procedimento di convalida disciplinato dalla

norma impugnata, sarebbe destinata a cedere allorché, come nel caso

in esame, il fatto all'origine del provvedimento interdittivo sia

stato commesso da un minore. In questo caso varrebbero, infatti, le

norme speciali che regolano il processo minorile e le attribuzioni

del tribunale per i minorenni, (art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988,

n. 488 e art. 4, terzo comma, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404). Di

conseguenza, sempre secondo l'Avvocatura, il giudice a quo avrebbe

dovuto risolvere l'apparente antinomia in via interpretativa,

attraverso il criterio della specialità, pervenendo

all'individuazione della competenza dell'organo giudiziario minorile.

L'Avvocatura contesta, infine, che la norma censurata violi il

principio sanzionato all'art. 25, primo comma, della Costituzione,

dal momento che, nella specie, non sussisterebbero le condizioni

indicate dalla giurisprudenza costituzionale per individuare una

lesione di tale principio. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di

Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

terzo comma, della legge 13 febbraio 1989, n. 401, nel testo

sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717,

convertito nella legge 24 febbraio 1995, n. 45, nella parte in cui

prevede che la convalida del provvedimento emesso dal questore, ai

sensi dell'art. 6, secondo comma, della stessa legge, nei confronti

di un minore di età spetti al giudice per le indagini preliminari

presso la pretura circondariale e non al giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale per i minorenni.

L'ordinanza di rimessione ritiene che la norma impugnata violi: a)

il principio del giudice naturale di cui all'art. 25, primo comma,

della Costituzione, dal momento che le analogie tra la fattispecie in

esame e la procedura di convalida dell'arresto e del fermo del minore

(disciplinate dagli artt. 16 ss. del d.P.R. 22 settembre 1988, n.

488) indurrebbero a ritenere che spetti al giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale per i minorenni la competenza per la

convalida del provvedimento di cui all'art. 6, secondo comma, ove lo

stesso risulti adottato nei confronti di un minore; b) l'art. 31,

secondo comma, della Costituzione, dal momento che l'esclusione della

competenza del giudice minorile risulterebbe pregiudizievole degli

interessi del minore e precluderebbe la possibilità di intervento

dei servizi sociali minorili ai fini dell'indagine sulla personalità

del soggetto destinatario della misura prescrittiva in questione.

2. - La questione prospettata con riferimento all'art. 25, primo

comma, della Costituzione non è fondata.

In proposito va ricordato che, secondo un orientamento costante

della giurisprudenza costituzionale, "il principio della

precostituzione del giudice sancito dall'art. 25, primo comma, della

Costituzione deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante

sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali

fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie" e

che lo stesso principio non comporta necessariamente la

determinazione legislativa di una competenza generale per una

determinata materia, ma può comprendere anche tutte quelle

disposizioni che prevedono deroghe a tale competenza in base a

criteri che valutino in modo ragionevole i diversi interessi

coinvolti nel processo (v. sentenze nn. 42 del 1996, 217 del 1993,

369 del 1992; ordinanza n. 508 del 1989).

Alla luce di tale giurisprudenza, la norma impugnata non può

ritenersi lesiva del richiamato principio costituzionale, dal momento

che essa indica preventivamente, e non in vista di singole

controversie, il giudice competente, mentre dalla disciplina

costituzionale non è dato, d'altro canto, desumere un vincolo a che

tutte le competenze giurisdizionali concernenti i minori debbano

essere esercitate dal tribunale per i minorenni.

3. - La questione è, invece, fondata in relazione all'art. 31,

secondo comma, della Costituzione.

Come risulta anche dai lavori preparatori, con l'art. 6, secondo

comma, della legge n. 401 del 1989, il legislatore ha inteso

introdurre la possibilità di imporre una misura cautelare nei

confronti di persone per le quali sia già stato disposto, ai sensi

del primo comma dello stesso articolo, un divieto di accesso ai

luoghi di svolgimento di talune manifestazioni sportive, conseguente

al fatto che tali persone siano state denunciate o condannate per

determinati reati, o abbiano preso parte a episodi violenti in

occasione di manifestazioni sportive, ovvero in tali circostanze

abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. La misura

consiste nel fatto che a questi soggetti il questore può prescrivere

l'obbligo di comparire presso l' ufficio o il comando di polizia

territorialmente competente in orario compreso nel periodo di tempo

in cui si svolgono le competizioni sportive per le quali vige il

richiamato provvedimento interdittivo.

Tale misura incide nella sfera della libertà personale del

soggetto tenuto a comparire, dal momento che, attraverso

l'imposizione di un obbligo di presenza in un luogo determinato,

comporta una restrizione nella libertà di movimento dello stesso

soggetto durante una particolare fascia oraria. Questo carattere

restrittivo del provvedimento adottato dal questore ai sensi

dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 401 trova, del resto,

conferma sia nei lavori preparatori della disposizione denunciata

(dai quali emerge il richiamo all'art. 13, secondo comma, della

Costituzione: v. Senato, Commissione affari costituzionali, sedute

del 2 e del 7 febbraio 1995) , sia nella prevista garanzia del

ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida del giudice

per le indagini preliminari (v. art. 6, quarto comma). Né va

trascurato che la procedura prescelta dal legislatore per

disciplinare le modalità della convalida del provvedimento in

questione ricalca quella prevista dall'art. 390 del codice di

procedura penale per la convalida dell'arresto o del fermo, sia per

quanto concerne gli organi interessati (pubblico ministero,

competente per la richiesta di convalida, e giudice per le indagini

preliminari, competente per la convalida), sia in riferimento ai

termini entro i quali deve addivenirsi alla richiesta ed alla

convalida (quarantotto ore per ognuna delle due fasi), sia, infine,

in relazione agli effetti del mancato rispetto di tali limiti

temporali (da cui discende l'inefficacia della misura).

Ora, con riferimento al quadro della specifica tutela prevista a

favore dei minori dall'art. 31, secondo comma, della Costituzione,

questa Corte ha avuto modo di sottolineare come il principio

costituzionale espresso in tale norma richieda l'adozione di un

sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione

del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla

necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su

prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore

deviante (v. sentenza n. 222 del 1983). Ed è proprio in coerenza con

queste finalità che le norme vigenti prevedono per i reati commessi

dai minori la competenza generale del tribunale per i minorenni in

quanto struttura "diretta in modo specifico alla ricerca delle forme

piu'adatte per la rieducazione dei minorenni" (v. sentenza n. 78 del

1989), mentre le disposizioni relative al processo minorile

introducono garanzie specifiche riferite all'iter processuale ed alla

possibilità di avvalersi dei servizi minorili, allo scopo di

approfondire la conoscenza della personalità e delle condizioni di

vita del minore, nonché la rilevanza sociale del fatto per cui si

procede.

Alla luce di quanto precede la competenza del giudice minorile

deve, pertanto, ritenersi necessaria anche con riferimento alla

fattispecie in esame, dal momento che l'imposizione di una misura

restrittiva della libertà personale, come quella prevista dalla

norma impugnata, non può non presupporre, per raggiungere la

finalità di protezione indicata dall'art. 31, secondo comma, della

Costituzione, una valutazione adeguata da parte del giudice della

personalità del minore nonché dell'utilità ai fini educativi della

stessa misura, anche in relazione alle modalità della sua

applicazione.

Va, pertanto, affermata l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata, nella parte in cui prevede che la competenza per la

convalida del provvedimento del questore che dispone nei confronti

del minore la misura prescrittiva in esame spetti, su richiesta del

procuratore della Repubblica, al giudice per le indagini preliminari

presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di

questura, anziché al giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale per i minorenni che ha sede nel distretto di Corte di

appello nel cui ambito rientra la questura che ha emesso il

provvedimento. Date le funzioni omologhe svolte dagli organi della

giustizia minorile rispetto agli ordinari organi giurisdizionali (v.

art. 4, ultimo comma, del R.D.L. n. 1404 del 1934), il questore

dovrà, pertanto, trasmettere il provvedimento che dispone la misura

prescrittiva adottata nei confronti del minore all'ufficio del

procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i

minorenni, ai fini della richiesta di convalida del provvedimento

medesimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,

della legge 13 febbraio 1989, n. 401 (Interventi nel settore del

giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello

svolgimento di competizioni agonistiche), nel testo sostituito

dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito

dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Misure urgenti per prevenire

fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella

parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal

questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma

dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari

presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di

questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale per i minorenni competente per territorio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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