Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1991

Altra decisione · depositata il 05/04/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 53d.P.R. 761/1979
  • art. 1legge 413/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma,

del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale

delle unità sanitarie locali) e dell'art. 1, comma quarto-quinquies,

del decreto-legge 27 dicembre 1989,

n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei

dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché

in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio

1990, n. 37, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal T.A.R. per la

Lombardia - Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da

Ciaramella Gianni contro U.S.L. n. 53 di Crema ed altra, iscritta al

n. 510 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno

1990;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal T.A.R. per la Lombardia

- Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Miglio

Giannino contro C.R.C. di Milano ed altri, iscritta al n. 511 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 17 luglio 1990 dal T.A.R. per la Campania

sul ricorso proposto da Iannella Pellegrino contro U.S.L. n. 5 di

Benevento ed altra, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

4) ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal T.A.R. per la Sicilia -

Sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Branca Salvatore

contro U.S.L. n. 36 di Catania, iscritta al n. 736 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Iannella Pellegrino, di Branca

Salvatore e della U.S.L. n. 36 di Catania nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Antonio Funari per Iannella Pellegrino, l'avv.

Salvatore Mauceri per Branca Salvatore, l'avv. Michele Alì per la

U.S.L. n. 36 di Catania e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per

il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il T.A.R. per la Lombardia, nel procedimento promosso da

Ciaramella Gianni per impugnare la deliberazione con la quale la

U.S.L. n. 53 di Crema ne aveva disposto il collocamento a riposo, con

ordinanza in data 27 aprile 1990 (R.O. n. 510 del 1990), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma,

del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui tale norma ha

unificato a 65 anni il limite dell'età pensionabile per tutto il

personale medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare

la posizione dei medici apicali, in violazione degli artt. 3, 97,

primo comma, 35, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38,

secondo comma della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo la norma censurata avrebbe

irrazionalmente uniformato il regime del collocamento a riposo di

categorie diverse quanto a carriera e a livelli di responsabilità;

limiterebbe la tutela del lavoro ed il particolare valore attribuito

alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori;

impedirebbe ai primari di porre a base del calcolo del proprio

trattamento di quiescenza uno stipendio che rappresenti il massimo

sviluppo della relativa progressione economica di attività, né

consentirebbe loro di maturare il maggior incremento possibile

dell'anzianità utile, ai fini pensionistici, anche in concorso con

eventuali riscatti.

2. - La medesima questione è stata sollevata, con ordinanza di

identico contenuto, dallo stesso T.A.R. Lombardia - Sezione staccata

di Brescia (R.O. n. 511 del 1990), sul ricorso proposto da Miglio

Giannino, primario del servizio psichiatrico dell'U.S.L. n. 41 di

Brescia, sempre avverso delibera del Comitato di gestione della

stessa U.S.L. che ne aveva disposto il collocamento a riposo al

compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. - In entrambi i giudizi ha spiegato intervento l'Avvocatura

Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio

dei ministri, concludendo per la inammissibilità o infondatezza

della questione.

4. - La questione, in termini sostanzialmente identici, è stata

ulteriormente sollevata dal T.A.R. per la Campania con ordinanza in

data 17 luglio 1990 (R.O. n. 708 del 1990), nel procedimento promosso

da Iannella Pellegrino, primario analista di ruolo presso la U.S.L.

n. 5 di Benevento, nei confronti della medesima U.S.L.; nonché dal

T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con ordinanza in

data 5 aprile 1990 (R.O. n. 736 del 1990), nel procedimento promosso

da Branca Salvatore, dirigente sanitario della U.S.L. n. 36 di detta

città, addetto a mansioni di capo servizio dell'assistenza sanitaria

di base, nei confronti della medesima U.S.L.

Dette ordinanze, tuttavia, a differenza di quelle sopra riferite,

estendono la proposta censura anche all'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, come

convertito nella legge 28 febbraio 1990,

n. 37, nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al

personale medico delle UU.SS.LL. delle disposizioni degli

artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477,

e 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, come

convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 417 (sul mantenimento in

servizio fino al settantesimo anno di età del personale della

scuola), riconosciute, invece, applicabili ai soli dirigenti dello

Stato.

La prima di dette ordinanze limita, poi, l'indicazione dei

parametri costituzionali di riferimento ai soli artt. 3, 97, primo

comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; la seconda agli artt.

3 e 38 della Costituzione.

5. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte è intervenuto

il Presidente del consiglio dei ministri per il tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato e si sono costituite le parti

private. Nel giudizio promosso con la ordinanza n. 736 del 1990 del

T.A.R. per la Sicilia si è altresì costituita l'U.S.L. n. 36 di

Catania.

5.1. - L'autorità intervenuta si è limitata a rilevare che

identica questione era già stata sottoposta all'esame della Corte

nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990.

5.2. - La difesa delle parti private costituite ha concluso per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate,

mentre quella della U.S.L. n. 36 di Catania sollecita la declaratoria

di infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - I giudizi, avendo ad oggetto una identica questione, vanno

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I giudici a quibus hanno impugnato l'art. 53, primo comma,

del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui ha unificato

a 65 anni il limite dell'età pensionabile per tutto il personale

medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare la

posizione dei medici apicali.

Secondo i remittenti, tale norma violerebbe gli artt. 3 e 97 della

Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza

ed uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica

amministrazione, nonché gli

artt. 35, primo e secondo comma, sulla tutela del lavoro e sulla

valorizzazione della formazione ed elevazione professionale dei

lavoratori, 36, primo comma, che garantisce al lavoratore il diritto

ad una piena ed effettiva retribuzione, e 38, secondo comma, della

Costituzione, che gli riconosce il diritto a mezzi adeguati alle sue

esigenze di vita nella vecchiaia.

Inoltre, il T.A.R. per la Campania, con la ordinanza R.O. n. 708

del 1990, e il T.A.R. per la Sicilia, con la ordinanza R.O. n. 736

del 1990, hanno sollevato, altresì, in riferimento agli artt. 3, 97

e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre

1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella

parte in cui non prevede l'applicabilità anche al personale medico

delle UU.SS.LL. delle disposizioni di cui agli artt. 15, secondo e

terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10, sesto comma,

del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27

dicembre 1989, n. 417.

3. - Rileva la Corte che, successivamente alla pronunzia delle

ordinanze di rimessione, risulta mutato il quadro normativo tenuto

presente dai giudici a quibus. Infatti, nelle more del giudizio è

stata pubblicata la legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul

collocamento a riposo del personale medico dipendente), che

stabilisce il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri di

ruolo fino al settantesimo anno di età, al fine del conseguimento

del massimo della pensione.

Per effetto dello ius superveniens, va disposta la restituzione

degli atti ai giudici a quibus per un riesame della rilevanza della

questione sollevata alla luce del nuovo quadro normativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Tribunali

amministrativi regionali per la Lombardia, sezione staccata di

Brescia, per la Campania e per la Sicilia, sezione staccata di

Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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