Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1981

Altra decisione · depositata il 21/07/1981 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri nei confronti del Presidente della Regione Sicilia, notificato

il 15 luglio 1977, depositato in cancelleria il 30 luglio 1977 ed

iscritto al n. 15 del Registro 1977, per conflitto di attribuzione

sorto a seguito del decreto n. 23 in data 25 gennaio 1977, con il quale

l'Assessore della Regione siciliana per l'industria e commercio

concedeva alla "Transadriatica s.p.a." di installare e gestire in

Trapani, zona industriale regionale, Via Isolella, un deposito costiero

di prodotti petroliferi di categoria C.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri e del Presidente della Regione siciliana;

udito nella pubblica udienza del 3 giugno 1981 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Col citato decreto assessoriale n. 23 del 25 gennaio 1977, veniva

concesso alla summenzionata "Transadriatica s.p.a." di installare e

gestire sino al 10 agosto 1977, nella località sopra indicata, un

deposito costiero di prodotti petroliferi costituito da cinque serbatoi

per "gasolio agricolo e motopesca", da due serbatoi per "gasolio

riscaldamento" e da tre serbatoi per "gasolio autotrazione".

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il deposito in

parola risultava così autorizzato a custodire, non solo prodotti

petroliferi liberi da tributi, ma anche olii minerali denaturati

destinati ad usi agevolati, con ciò contravvenendo all'espresso

divieto di immagazzinamento comune dei suddetti prodotti, stabilito con

l'art. 4, cpv., del d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (convertito nella legge

2 luglio 1957, n. 474), come modificato dall'art. 2 della legge 21

febbraio 1963, n. 263, e ribadito dal Ministro delle Finanze con la

nota n. 5269 del 22 ottobre 1976, mediante la quale quest'ultimo

comunicava il proprio prescritto assenso alla concessione del deposito.

Conseguentemente il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana,

chiedendo a questa Corte, col ricorso in epigrafe dell'Avvocatura

generale dello Stato, di annullare il decreto assessoriale n. 23 del 25

gennaio 1977. Considerato in diritto :

Ai sensi della normativa disciplinante l'importazione, la

lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei

carburanti (r.d.l. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8

febbraio 1934, n. 367, e art. 23 del relativo regolamento di

esecuzione, approvato con r.d. 20 luglio 1934, n. 1303), il rilascio

delle concessioni in materia compete, nell'ordinamento statale, al

Ministro per l'industria di concerto col Ministro delle finanze. Per

quanto riguarda, tuttavia, la Regione siciliana, poiché le funzioni

esecutive ed amministrative in materia di industria e commercio sono

state devolute, per effetto degli articoli 14 e 20 del relativo Statuto

speciale, al Presidente ed agli Assessori regionali, ne consegue che la

potestà di rilascio delle concessioni di cui sopra spetta alla Regione

siciliana, salvo sempre il concerto col Ministro delle finanze, in

quanto questi ha il compito istituzionale di accertare e riscuotere le

imposte in tutto il territorio dello Stato e di impedire evasioni

tributarie.

Nella specie, il Ministro delle finanze esprimeva il proprio avviso

favorevole all'accoglimento della istanza della concessionaria, ma a

condizione che il deposito fosse destinato esclusivamente alla custodia

di prodotti petroliferi liberi da tributi, in osservanza del sopra

ricordato art. 4 del d.l. n. 271 del 1957, convertito in legge 2 luglio

1957, n. 474, come modificato dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1963,

n. 263, il quale testualmente dispone che "È altresì fatto divieto di

detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, olii

minerali denaturati destinati a provvista di bordo dei natanti da pesca

ovvero ad usi per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta di

fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine". Essendo

risultato che, viceversa, col decreto assessoriale in parola era stata

autorizzata la detenzione, nel medesimo deposito costiero, oltre che di

olii minerali liberi da tributi, anche di gasolio per motopesca e per

usi agricoli, il Presidente del Consiglio dei ministri promuoveva il

presente conflitto di attribuzione.

A sua volta, si costituiva il Presidente della Regione siciliana

per resistere al ricorso, eccependone la totale infondatezza e

sostenendo in particolare che il prescritto "concerto" doveva ritenersi

degradato ad "intesa", e che non avrebbe consistenza la

differenziazione, stabilita nella circolare del Ministero delle

finanze, nell'ambito della categoria dei prodotti petroliferi liberi da

tributi.

Senonché, con deduzioni depositate il 27 marzo 1979, sia

l'Avvocatura dello Stato, sia la difesa della Regione siciliana hanno

concordemente chiesto che la Corte voglia dichiarare cessata la materia

del contendere, avendo l'Assessore per l'industria e commercio della

Regione siciliana revocato, con effetto ex tunc, l'impugnato

provvedimento. In particolare, la Regione afferma da parte sua nel

decreto di revoca che "è da escludere la pretesa determinazione di

discostarsi e di disconoscere il parere e le condizioni poste dal

Ministero delle finanze nella nota n. 5269 del 22 ottobre 1976, ma anzi

il preciso intento di uniformarvisi, frustrato tuttavia da un errore di

valutazione dovuto anche alla generica formulazione adoperata dal

Ministero nella citata nota", soggiungendo che "il decreto in questione

non ha mai prodotto effetti in quanto, non essendo stati rispettati i

termini previsti dall'art. 3 del citato decreto per la ultimazione

dell'impianto, si è determinata la decadenza della concessione stessa,

peraltro scaduta per decorrenza di termine (fissato al 10 agosto

1977)".

Di conseguenza, la Corte accoglie la richiesta di cui sopra.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso

per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei

ministri in ordine al decreto n. 23 del 25 gennaio 1977 adottato

dall'Assessore per l'industria e commercio della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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