Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1970 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2778 e 2779, 27

dicembre 1952, n. 3882, e 3 gennaio 1958, promosso con ordinanza emessa

il 15 ottobre 1968 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento

civile vertente tra Galli Tassi Bardini Annamaria e l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco - laziale, iscritta al n. 254 del

registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969.

Visti gli atti di costituzione di Galli Tassi Bardini Annamaria e

dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale;

udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1970 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Galli Tassi Bardini Annamaria citava in giudizio avanti al

tribunale di Pisa l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco -

laziale per ottenere la restituzione dei terreni che assumeva

illegittimamente espropriatile con i decreti presidenziali 29 novembre

1952, nn.2778 e 2779, per ha. 153,06,60 in comune di Volterra e per ha.

95,65 in comune di Pomarance, nonché con D.P. 3 gennaio 1958 (Gazz.

Uff. n. 74 del 26 marzo 1958) per ha. 33,24,05 nello stesso comune di

Pomarance, e costituenti questi ultimi la metà del terzo residuo

sottoposto a vincolo di indisponibilità a norma dell'art. 9 della

legge n. 841 del 1950, con il D.P. 27 dicembre 1952, n. 3882.

In difetto, chiedeva il risarcimento dei danni relativi.

Secondo l'attrice l'illegittimità dell'esproprio dipendeva dal

fatto che l'Ente aveva tenuto presenti, nel calcolo delle quote di

scorporo, i dati risultanti dal nuovo catasto entrato in vigore nella

zona il 10 settembre 1951, anziché quelli del vecchio catasto vigente

al 15 novembre 1949, come prescritto dall'art. 4 della legge di delega

21 ottobre 1950, n. 841, ed aveva così in realtà espropriato una

superficie maggiore di quella consentita, in violazione degli artt. 76

e 77 della Costituzione.

Inoltre i decreti presidenziali suddetti sarebbero stati

illegittimi anche perché l'Ente ai fini della determinazione della

superficie espropriabile avrebbe proceduto al calcolo del reddito medio

per ettaro ivi comprendendo terreni aventi reddito inferiore a quello

degli incolti produttivi e dei boschi, i quali ultimi sono invece

entrambi espressamente esclusi dal computo a norma del citato art. 4

della legge n. 841 del 1950.

L'Ente resisteva in giudizio ammettendo che la quota espropriata

era stata effettivamente calcolata in base ai dati del nuovo catasto,

ma osservando che la superficie espropriata non sarebbe stata comunque

superiore a quella soggetta ad esproprio in base al vecchio catasto,

per cui l'errore meramente formale di riferimento così commesso non

avrebbe inciso sulla legittimità dei menzionati decreti. Ed in

proposito osservava che, sia attraverso il raffronto fra i redditi

imponibili rispettivamente risultanti al vecchio ed al nuovo catasto e

le relative quote di scorporo calcolate in base ai criteri di cui al

ripetuto art. 4 della legge n. 841 del 1950; sia attraverso il

raffronto fra le incidenze percentuali delle quote di scorporo, in tal

modo calcolate, sull'intero reddito risultante rispettivamente al

vecchio ed al nuovo catasto, sarebbe risultato addirittura che

l'attrice era stata espropriata di una quota minore di quella dovuta.

Inoltre, anche tenendo presente la qualità e la cultura

effettivamente esistenti alla data del 15 novembre 1949,

indipendentemente dai dati catastali allora in vigore, ed applicando i

redditi dominicali risultanti dal vecchio catasto, si sarebbe sì

ottenuta una differenza a danno della attrice, ma talmente lieve da non

essere suscettibile di considerazione. Infatti la quota espropriabile

avrebbe dovuto ragguagliarsi, secondo questo calcolo, a lire 20.154,38

di reddito dominicale, mentre quella effettivamente espropriata,

secondo il nuovo catasto, rifletteva un reddito di lire 21.775,49, per

cui, calcolando l'incidenza percentuale della quota espropriata sul

reddito risultante dal nuovo catasto si otterrebbe la cifra del 34,29%,

mentre l'incidenza della quota espropriabile sopra indicata sarebbe

stata del 33,56%, con una differenza a sfavore della ditta espropriata

appena apprezzabile e comunque di trascurabile valore economico.

Espletata consulenza tecnica, con sentenza del 20 marzo 1967 il

tribunale, nella motivazione, riteneva irrilevante la dedotta questione

di legittimità costituzionale in forza di considerazioni analoghe a

quelle svolte dall'Ente, ma, nel dispositivo, la dichiarava

manifestamente infondata, respingendo nel merito la domanda. E ciò

senza prendere posizione riguardo alla adozione dell'uno o dell'altro

dei metodi di calcolo indicati dall'Ente, ma limitandosi ad affermare

che essi avrebbero condotto a ritenere o che la ditta era stata

espropriata in meno del dovuto o, comunque, in più, ma "per una

lievissima differenza traducibile in due o tre ettari di terreno"

quantità da considerarsi "irrilevante sotto l'aspetto economico e tale

da non potere assurgere a danno degno di considerazione e di

risarcimento".

Contro questa sentenza proponeva appello la Galli Tassi Bardini

impugnando le conclusioni del tribunale quanto alla determinazione

della superficie espropriabile, che assumeva ora essere inferiore a

quella effettivamente espropriata di circa 40 ettari, e precisava che,

anche adottando le cifre di lire 21.775,49 di reddito effettivamente

espropriato e di lire 20.154,28 espropriabili, così come indicate

dallo stesso Ente nelle sue difese, si sarebbe dovuto dedurne che erano

stati espropriati in più tanti terreni aventi un reddito di lire

1.621,11, che corrisponderebbero, secondo un calcolo effettuato da essa

deducente, a ben ha. 12,52,07.

Contestava comunque anche l'affermata irrilevanza del danno subito

secondo il calcolo cui si era riferito il tribunale nella sua sentenza.

L'Ente resisteva all'appello tornando ad eccepire l'inesattezza del

calcolo della superficie espropriabile effettuato dalla appellante e

riproponendo le deduzioni già svolte circa l'irrilevanza della

differenza percentuale fra la quota espropriabile e quella

effettivamente espropriata.

Con ordinanza del 15 ottobre 1968 la Corte di appello di Firenze

riconosceva espressamente l'interesse dell'appellante alla risoluzione

della questione "in quanto sostiene e fondatamente deduce in giudizio

di essere stata espropriata in misura non consentita" e, dato atto che

i piani particolareggiati di esproprio erano stati redatti tenendo

presenti le risultanze del nuovo catasto anziché di quello in vigore

al 15 novembre 1949, rimetteva gli atti a questa Corte per la

risoluzione della questione di legittimità costituzionale dei

menzionati decreti emessi in base a tale erronea procedura.

Nel presente giudizio si è costituita la parte privata,

rappresentata e difesa dagli avvocati Celso Tabet e Angelo Adorni

Braccesi i quali, con deduzioni tempestivamente depositate, hanno fatte

proprie le conclusioni dell'ordinanza di rinvio, insistendo per la

dichiarazione di illegittimità dei decreti impugnati.

Si è anche costituito l'Ente Maremma, in persona del presidente

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Guido Astuti e

Guido Ruo.

La difesa dell'Ente, con deduzioni depositate nei termini, torna ad

ammettere la lamentata violazione dell'art. 4 della legge n. 841 del

1950 ed il conseguente eccesso dai limiti della delega, ma insiste nel

sostenere l'irrilevanza nella specie, riportandosi alle conclusioni

contenute al riguardo nella sentenza del tribunale di Pisa e

contestando, comunque, l'esattezza dei calcoli effettuati

dall'appellante per determinare la estensione della superficie che

assume esserle stata espropriata in eccesso. In proposito la difesa

dell'Ente ribadisce le argomentazioni sostenute avanti alla Corte

d'appello, ed osserva che l'ordinanza di rinvio non avrebbe tenuto il

debito conto delle risultanze del giudizio di primo grado, "non

contestate né modificate da accertamenti di secondo grado".

Infine, pur dando atto che il motivo di illegittimità concernente

l'inclusione nel calcolo dell'imponibile medio per ettaro anche di

terreni che avrebbero dovuto esserne esclusi non risulta espressamente

riprodotto nell'ordinanza di rinvio, ne contesta nel merito la

fondatezza osservando che la "ratio" della esclusione non risiederebbe

nel basso reddito dei boschi ed incolti produttivi, bensì nella

inopportunità di una loro trasformazione, come sarebbe confermato dal

fatto che il legislatore ha espressamente escluso dal computo gli

"incolti produttivi" e non invece gli "incolti sterili". Comunque la

equiparazione di altre voci catastali a quelle espressamente menzionate

nella legge ai fini dell'esclusione dal computo richiederebbe quelle

valutazioni estimative che sono rimesse dall'art. 6 della legge n. 841

del 1950 allo speciale procedimento amministrativo ivi previsto, onde

la questione rimarrebbe senza base su tale punto. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione della Corte di appello di Firenze,

dopo avere chiaramente motivato sulla rilevanza della proposta

questione ai fini del giudizio di merito, concentra la questione stessa

in termini precisi: se, cioè, i tre decreti del Presidente della

Repubblica dianzi indicati, essendo basati su piani particolareggiati

di espropriazione, redatti in base alle risultanze del nuovo catasto

terreni in vigore nella zona territoriale - de qua - dal 1 settembre

1951 anziché in base alla consistenza della proprietà terriera

dell'esproprianda alla data del 15 novembre 1949 siano da considerarsi

costituzionalmente illegittimi, con riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione, per eccesso di delega rispetto all'art. 4 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, che pone la data del novembre 1949 come

punto esclusivo di riferimento per determinare la quota da espropriare.

La questione così delimitata ed esclusi, quindi, gli altri profili

che non risultano dedotti nell'ordinanza di rinvio ma sono stati

accennati nelle difese, ha indubbio fondamento.

2. - Sulla base dei dati di fatto, costituenti premessa

dell'ordinanza di rimessione, la conseguenza non può essere che

conforme a quanto costantemente deciso da questa Corte, nel senso che

la violazione dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950 ha, come effetto

immediato, per la mancata corrispondenza alla delega, l'illegittimità

costituzionale dei consecutivi decreti presidenziali (sentenze n. 99

del 1966; nn. 6, 21, 133 del 1967; n. 43 del 1968).

Questa statuizione, che si adegua al contenuto della ordinanza di

rimessione, consente, tuttavia, di aggiungere (come già rilevato nelle

precitate sentenze) che il giudice di merito dovrà, sempre tenendo

ferma la data del 15 novembre 1949, avere riguardo alla reale

situazione di fatto circa la consistenza effettiva della proprietà, e

non già alla situazione, eventualmente diversa, risultante dal catasto

allora in conservazione: ciò anche utilizzando, se del caso, dal nuovo

catasto i dati di estensione più precisi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente

della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2778 e 2779; 27 dicembre 1952,

n. 3882, e 3 gennaio 1958 (pubblicato per estratto nella Gazzetta

Ufficiale n. 74 del 26 marzo 1958) in quanto per la formazione del

piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto

entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949

ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti, che, rispetto alla

effettiva consistenza al 15 novembre 1949, vi sia stato eccesso di

espropriazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ-

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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