Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1981

Altra decisione · depositata il 21/07/1981 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo

comma, della legge approvata il 1 agosto 1980, recante "Norme

integrative in materia di agricoltura e foreste", promosso con ricorso

del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 9

agosto 1980, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al

n. 17 del registro ricorsi 1980.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1981 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La vigente disciplina statale in tema di contratti della pubblica

amministrazione (artt. 5 e 6 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440,

recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla

contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 7 del

d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748) prescrive che su tutti i contratti

eccedenti determinati importi deve essere sentito il Consiglio di

Stato. Nella Regione siciliana, invece, ferma restando

l'obbligatorietà del parere, al Consiglio di Stato si sostituisce il

Consiglio di giustizia amministrativa, che in quell'ordinamento è

l'organo di consulenza in virtù dell'art. 1 del decreto legislativo 6

maggio 1948, n. 654. Senonché, l'Assemblea regionale siciliana, nella

seduta del 1 agosto 1980, approvava una legge, dal titolo "Norme

integrative in materia di agricoltura e foreste", il cui art. 28, dopo

avere enunciato di perseguire lo scopo di riordinare i molteplici

interventi ed adempimenti della legislazione regionale in materia,

autorizzava (primo comma) l'Assessore regionale competente a "stipulare

all'uopo apposite convenzioni, anche mediante trattative private",

statuendo altresì (secondo comma) che alle "predette convenzioni si

applica il disposto dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n.

20 e successive aggiunte e modificazioni". E poiché tale ultima norma

facoltizza l'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste "a

stipulare apposite convenzioni, anche tramite trattative private e

prescindendo dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa", il

Commissario dello Stato, con ricorso 9 agosto 1980, sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge

approvata nella suddetta seduta del 10 agosto 1980, in relazione agli

artt. 14 e 17 dello Statuto speciale cd ai decreti legislativi 6 maggio

1948, nn. 654 e 655.

Si costituiva in giudizio il Presidente della Giunta regionale

siciliana chiedendo, in via principale, che il ricorso fosse dichiarato

"irricevibile o inammissibile"; in via subordinata, che fosse respinto,

con la declaratoria della legittimità costituzionale della norma

impugnata; in via ulteriormente subordinata, per quanto dovesse

occorrere ai fini della inammissibilità o del rigetto del ricorso, che

fosse dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del d.l. 6 maggio 1948, n. 654, in

riferimento agli artt. 14, 17 e 20 dello Statuto siciliano, e fissata

altra udienza per la relativa discussione, con ogni conseguente

statuizione. Considerato in diritto :

A sostegno del ricorso promosso dal Commissario dello Stato avverso

la norma in epigrafe, l'Avvocatura dello Stato rileva che la

sottrazione al parere del Consiglio di giustizia amministrativa delle

convenzioni contemplate nel predetto art. 28, secondo comma, della

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 1 agosto 1980 in

materia di agricoltura e foreste, interferisce sulla normativa statale

disciplinante le attribuzioni di un organo statale, qual è appunto il

Consiglio di giustizia amministrativa, così violando le norme di

attuazione dello Statuto speciale riguardanti l'esercizio, nella

Regione siciliana, delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato ai

sensi del decreto legislativo n. 654 del 1948.

Da parte sua, la difesa della Regione ha eccepito fondamentalmente

che l'autorizzazione a stipulare apposite convenzioni "anche tramite

trattative private e prescindendo dal parere del Consiglio di giustizia

amministrativa" era stata già conferita all'Assessore regionale

all'agricoltura e foreste con la legge n. 20 del 1976 (art. 4), e che

pertanto il ricorso in esame deve considerarsi "irricevibile e,

comunque, inammissibile", in quanto l'impugnativa è, in realtà,

rivolta, non già contro la legge approvata il 1 agosto 1980, bensì

contro l'anteriore legge n. 20 del 1976, non più impugnabile ormai in

via principale, perché non impugnata nei termini previsti, come non

furono impugnate neppure altre leggi regionali che hanno anch'esse

fatto applicazione, anteriormente al 1 agosto 1980, della disciplina

portata dall'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1976. La stessa

difesa ha eccepito altresì che i decreti legislativi di attuazione

dello Statuto, non assurgendo al rango di norme costituzionali, non

possono essere invocati come norme di riferimento, e che, in ogni caso,

la dedotta questione sarebbe infondata, spettando alla Regione

siciliana, in virtù della propria autonomia organizzativa ed allo

scopo di snellire le procedure burocratiche, la potestà di stabilire

che alcuni atti regionali siano assoggettati, anziché al parere del

Consiglio di giustizia amministrativa, a quello di un organo regionale,

come appunto nella specie sono state assoggettate al parere del

"comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato regionale

dell'agricoltura e foreste" le convenzioni di cui all'art. 28 in

questione.

Ma poiché la legge recante l'impugnata norma è stata promulgata

dal Presidente della Regione siciliana il 12 agosto 1980, con il n. 83,

e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 38

del 23 agosto 1980, omettendosi peraltro la parte dell'art. 28 che

aveva formato oggetto di impugnativa, deve dichiararsi cessata la

materia del contendere, come ha espressamente chiesto l'Avvocatura

dello Stato con le deduzioni depositate il 3 febbraio 1981. E ciò,

indipendentemente dalla considerazione che l'intero art. 28 della

predetta legge regionale è stato esplicitamente abrogato dall'art. 2

della successiva legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, pubblicata

nel Giornale ufficiale il giorno successivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso col

quale il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso

questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma,

della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 1

agosto 1980, recante "Norme integrative in materia di agricoltura e

foreste", in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale ed

ai decreti legislativi 6 maggio 1948, nn. 654 e 655.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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