Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 647 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre

1974 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente

tra Mannino Marcantonio e il Comune di Marsala, iscritta al n. 53 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 70 del 12 marzo 1975.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1976 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso con atto

del 25 febbraio 1971 dal Comune di Marsala nei confronti di Marcantonio

Mannino e pendente davanti al tribunale di Marsala non si è costituita

alcuna delle parti. Procedutosi alla riassunzione della causa ad

istanza dell'opponente che deduceva di non essersi costituito

tempestivamente perché tre giorni dopo la notificazione dell'atto di

opposizione era deceduto il suo procuratore, il tribunale di Marsala ha

accolto l'opposizione.

Proposto appello dal Mannino, la Corte d'appello di Palermo, con

ordinanza dell'8 novembre 1974, ha sollevato, in riferimento all'art.

24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 647 del codice di procedura civile "in tanto

in quanto non prevede la possibilità della riassunzione del processo

quando la tempestiva costituzione dell'opponente, di seguito alla

notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia

potuto aver luogo per la sopravvenuta morte del nominato procuratore o

comunque per causa di forza maggiore".

Ha ritenuto che nei confronti dell'operata riassunzione il disposto

dell'art. 307 in coordinazione con l'art. 171 del codice di procedura

civile non poteva trovare applicazione (e che quindi la riassunzione

avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile) e che per altro il caso

in esame ricadeva sotto la disciplina dell'art. 647 citato.

In punto di rilevanza, ha osservato che dalla soluzione del

prospettato dubbio di illegittimità costituzionale "dipende la

decisione sull'ammissibilità della riassunzione del processo" su cui

essa Corte era chiamata in primo luogo a pronunciarsi.

Nel merito, richiamandosi a varie decisioni di questa Corte

(sentenze nn. 139 del 1967, 34 e 178 del 1970, 159 del 1971 e 89 del

1972), ha messo in evidenza la necessità - nei casi in cui sono

stabiliti termini a pena di preclusioni o di decadenze - che le norme

processuali relative assicurino agli interessati possibilità concrete,

e non soltanto formali, di efficace difesa. Ma ad esso giudice a quo,

ciò non è sembrato "che possa ritenersi realizzato nel caso

disciplinato dall'art. 647 codice procedura civile in mancanza della

previsione della possibilità di riassunzione del giudizio, quando la

tempestiva costituzione dopo la notifica dell'atto di opposizione sia

stata impedita dalla morte del procuratore dell'opponente o comunque da

forza maggiore".

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata. Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle

parti, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri. E pertanto ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge

11 marzo 1953, n. 87, la causa viene decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in cui

era stata fatta opposizione nel termine stabilito e, deceduto tre

giorni dopo il procuratore del debitore ingiunto, questi non si era

costituito ed in cui da parte dello stesso opponente il processo era

stato riassunto (ed il decreto non era stato, nel frattempo, e neppure

successivamente, dichiarato esecutivo), il giudice a quo, in sede di

appello, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto rilevante e

non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24, comma

secondo, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 647 del codice di procedura civile "in

tanto in quanto non prevede la possibilità della riassunzione del

processo quando la tempestiva costituzione dell'opponente, di seguito

alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non abbia

potuto aver luogo per la sopravvenuta morte del nominato procuratore o

comunque per causa di forza maggiore".

2. - Il giudice a quo ritenuto applicabile nella specie l'art. 647

cit. e non il disposto dell'art. 307 in coordinazione con l'art. 171

dello stesso codice di rito, ha il dubbio che in base alla norma

denunciata, che regola la soluzione del caso e secondo cui la operata

riassunzione dovrebbe essere dichiarata inammissibile, la possibilità

di difesa della parte risulti compressa "in mancanza della previsione

della possibilità di riassunzione del giudizio" nei casi sopraddetti.

Presuppone, pertanto, che con il procedimento di ingiunzione sia

compatibile l'istituto della riassunzione anche nella fase o periodo di

tempo anteriore alla costituzione delle parti o al termine utile

perché questa possa validamente aver luogo.

Così ritenendo, però, si basa sopra un dato che, ad avviso di

questa Corte, non può essere assunto come premessa.

Notificato che sia il decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto,

legittimato a proporre opposizione, deve procedervi nel termine che è

stabilito in decreto e che decorre dal giorno della relativa notifica;

se non ne ha avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della

notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 650, comma

primo, del codice di rito) ovvero se non ha potuto proporre opposizione

nel termine fissato nel decreto per caso fortuito o forza maggiore

(art. 650 cit. e sentenza n. 120 del 1976), ha la possibilità di

proporre opposizione tardiva.

L'art. 647 prevede l'ipotesi della mancata opposizione nel termine

ed il successivo art. 650 considera due possibili ragioni di tale

omissione.

Lo stesso art. 647, però, equipara all'ipotesi ora ricordata

l'altra che il debitore ingiunto abbia tempestivamente proposto

opposizione ma non si costituisca (nel termine di cui all'articolo 165

dello stesso codice).

Ed al verificarsi di ciascuna di codeste ipotesi ricollega un

effetto legale, l'esecutorietà del decreto, ed il diritto per il

creditore di chiedere, anche senza bisogno di costituirsi in giudizio e

verbalmente, ed ottenere che il decreto venga dichiarato esecutivo.

La inutile scadenza del termine per l'opposizione o di quello per

la costituzione dell'opponente, non preclude, peraltro, che, in fatto,

successivamente l'opposizione venga proposta (anche senza che ricorrano

i presupposti e le condizioni di cui all'art. 650) o la costituzione

dell'opponente abbia luogo.

Ma se - stabilisce espressamente il secondo comma dell'articolo 647

- è stata dichiarata l'esecutorietà del decreto, l'opposizione non

può essere più proposta né proseguita.

Tale essendo il sistema, se il giudizio di opposizione non è stato

ritualmente iniziato e proseguito a sensi dell'art. 647 o dell'art.

650, e si è avuta invece solo la notificazione della opposizione non

seguita dalla costituzione dell'opponente, questi può rinnovare

l'opposizione se ancora non sia decorso il termine stabilito in decreto

ma non può riassumere il processo derivante dall'originaria

opposizione (e tanto meno fare opposizione dopo la scadenza del

ripetuto termine).

Gli è che, durante il periodo compreso tra la data di

notificazione dell'opposizione e quella di scadenza del termine utile

per la costituzione dell'opponente (e anche quella di dichiarazione

dell'esecutorietà del decreto), e sempre che non intervenga la morte

oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle

parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale

rappresentanza (in relazione all'art. 299 del codice di procedura

civile), non si ha l'interruzione del processo, e perciò di esso non

è ipotizzabile la riassunzione.

Da tutto ciò consegue che per la seconda delle due ipotesi di cui

all'inizio dell'art. 647, questo non contiene e non può logicamente

contenere la norma relativa alla mancata previsione della possibilità

della riassunzione del processo (e neppure nei casi indicati

nell'ordinanza).

E pertanto la questione di legittimità costituzionale, sollevata

con l'ordinanza dell'8 novembre 1974 della Corte d'appello di Palermo

(nel procedimento civile vertente tra Marcantonio Mannino ed il Comune

di Marsala), risulta non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 647 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento

all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dalla Corte d'appello

di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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