Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1968 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

citata

  • art. 42legge 756/1964
  • art. 44legge 756/1964

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della

legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente "Norme in materia di

contratti agrari", promosso con ordinanza omessa il 31 maggio 1967 dal

Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Moncada

Salvatore e Fiore Nicolò ed altri, iscritta al n. 226 del registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 295 del 25 novembre 1967.

Visto l'atto di costituzione di Moncada Salvatore;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1968 la relazione del

Giudice Angelo De Marco;

udito l'avv. Luigi Maniscalco Basile, per il Moncada.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di riassunzione, notificato il 7 agosto 1965, Salvatore

Moncada conveniva in giudizio davati al Tribunale di Palermo (Sezione

specializzata agraria) Nicolò Fiore, Vincenzo La Barbera, Giuseppe

Moncada, Vincenzo Pollicino, Francesco Rosato e Giuseppe Fellico',

esponendo: che con atto pubblico del 2 dicembre 1963 per notar

Castellino di Palermo aveva acquistato un appezzamento di terreno in

Palermo - contrada Carrabia - esteso mq. 110.000; ché detto terreno

era destinato ad edilizia dal piano regolatore generale della città di

Palermo, approvato con decreto 28 giugno 1962 del Presidente della

Regione siciliana ed, in relazione a tale destinazione, erano stati

approvati dal Comune di Palermo numerosi progetti di costruzione; che

il detto terreno, al momento dell'acquisto, si trovava locato, per

porzioni separate, a diversi affittuari, tra cui gli odierni convenuti,

i quali, già evocati in giudizio per il rilascio davanti al Tribunale

ordinario, avevano invocato la proroga dei contratti agrari, come dalle

relative leggi; tutto ciò esponendo il Moncada eccepiva la

illegittimità costituzionale di tutte le ultime leggi in materia di

contratti agrari per contrasto con l'art. 42 della Costituzione e

chiedeva che, riconosciuta la non manifesta infondatezza della

questione sollevata, gli atti venissero rimessi alla Corte

costituzionale.

In via subordinata, chiedeva il rilascio dei terreni a norma.

dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253, oltre al risarcimento

dei danni da liquidarsi in separata sede.

Il Tribunale adito, con ordinanza 25 maggio 1966, dichiarava

manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità

costituzionale e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore per

il proseguimento del giudizio.

Ma, nel corso di tale giudizio, l'attore rinunziava al capo di

domanda di rilascio, ai sensi dell'art. 11 della legge del 1950, n.

253, e riproponeva le questioni di legittimità costituzionale già

sollevate, ne sollevava varie altre e chiedeva espressamente la revoca

dell'ordinanza 25 maggio 1966 con la quale le prime questioni sollevate

erano state dichiarate manifestamente infondate.

Il Tribunale di Palermo questa volta accoglieva la richiesta

dell'attore e, con ordinanza 31 maggio 1967:

1) revocava la precedente ordinanza 25 maggio 1966;

2) dichiarava non manifestamente infondata la questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 15 settembre

1964, n. 756:

a) per contrasto con l'art. 42, commi secondo e terzo, della

Costituzione, in quanto la proroga sine die dei contratti agrari si

risolverebbe in una espropriazione larvata e per giunta riferendosi

anche a terreni destinati alla edificazione, in base a piani regolatori

generali, debitamente approvati, viene meno l'interesse pubblico di

assicurare la funzione sociale, della proprietà ai fini

dell'utilizzazione agricola;

b) per contrasto con l'art. 44 della Costituzione in quanto non

può ritenersi ricorrente l'esigenza di interesse pubblico ai fini di

un migliore sfruttamento agricolo del suolo, quando ci si trova di

fronte a terreni destinati all'edilizia, in forza dei piani regolatori

generali debitamente approvati.

Dopo le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di legge, la

questione, come sopra sollevata, viene ora portata alla cognizione

della Corte.

Si è costituito in giudizio il solo Salvatore Moncada, il cui

patrocinio con la memoria depositata il 24 ottobre 1968 chiede che la

sollevata questione venga dichiarata fondata, deducendo in sostanza

quanto segue:

Poiché l'art. 14 della legge n. 756 del 1964 non contiene alcuna

eccezione circa i terreni, che siano stati già destinati, in forza di

piani regolatori generali regolarmente approvati, alla utilizzazione

edilizia, deve ritenersi che la proroga sine die, con tale norma

disposta, si applica anche ai contratti agrari che abbiano per oggetto

tali terreni.

Se così è, non può contestarsi la fondatezza della questione di

costituzionalità, sollevata con l'ordinanza di rinvio, sotto il

duplice aspetto del contrasto con gli artt. 42 e 44 della

Costituzione. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 14

della legge 15 settembre 1964, n. 756, per contrasto con gli artt. 42,

commi secondo e terzo, e 44 della Costituzione, in quanto con la norma

impugnata si sarebbe accordata una proroga sine die, praticamente

permanente, ai contratti agrari allora in corso, che, come tale,

avrebbe costituito una grave limitazione della proprietà privata, non

giustificata né da preminenti esigenze di carattere sociale o generale

(art. 42) né dal fine di conseguire il razionale sfruttamento del

suolo e di stabilire equi rapporti sociali (art. 44), è stata già

esaminata da questa Corte, che, con sentenza n. 16 del 1968, l'ha

dichiarata non fondata.

A questa soluzione la Corte è, sostanzialmente, pervenuta in base

alla considerazione che la proroga accordata con la norma impugnata non

potesse considerarsi sine die, ma avesse un termine certo nell'an e

determinabile con sufficiente, anche se relativa, certezza nel quando,

ossia "fino a quando le nuove strutture aziendali siano in grado di

sostituire le precedenti".

Con l'ordinanza di rinvio, che ha dato origine al presente

giudizio, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art.

14 della legge n. 756 del 1964, pur sempre in riferimento agli artt.

42, commi secondo e terzo, e 44 della Costituzione, viene prospettata

nei seguenti termini:

a) La proroga dei contratti agrari, di cui all'art. 14 della legge

15 settembre 1964, n. 756, costituisce espropriazione in senso

sostanziale per il fatto di essere stata disposta a tempo indeterminato

e senza indennizzo ed è, quindi, in contrasto con l'art. 42, comma

terzo, della Costituzione;

b) Se la proroga di cui al citato art. 14 deve intendersi riferita

anche ai contratti relativi a terreni già destinati ad edilizia da un

piano regolatore generale, vi è contrasto con l'art. 42, secondo

comma, della Costituzione, in quanto i limiti alla proprietà privata,

in base a tale norma imponibili, devono essere diretti al fine di

assicurare la funzione sociale laddove la destinazione all'edilizia

implica che questa e non quella dello sfruttamento agricolo è la

funzione sociale assegnata a quei terreni;

c) La proroga a tempo indeterminato dei contratti agrari se estesa

anche a terreni destinati all'edilizia, in base a piani regolatori

generali, è in contrasto anche con l'art. 42, comma terzo, della

Costituzione, in quanto implica espropriazione in senso sostanziale per

motivi non corrispondenti al pubblico interesse;

d) La proroga estesa a terreni destinati, nei modi suddetti,

all'edilizia implica contrasto anche con l'art. 44 della Costituzione,

che consente l'imposizione di vincoli alla proprietà terriera ai soli

fini del razionale sfruttamento agrario del suolo.

2. - Così precisati i termini delle questioni che si presentano

all'esame della Corte, basterà osservare, in riferimento a quelle

prospettate sub a) e sub c), che esse vorrebbero trovare fondamento dal

presupposto di una proroga senza determinazione di tempo. Ma

l'esistenza di tale presupposto è stata negata dalla sentenza di

questa Corte n. 16 del 1968, sopra richiamata. Onde le anzidette

questioni debbono essere dichiarate senz'altro non fondate.

La materia controversa resta, così, circoscritta alle questioni di

cui sub b) e sub d) che vorrebbero trovare entrambe fondamento

nell'assunto che la proroga dei contratti agrari disposta con la norma

impugnata debba trovare applicazione anche se tali contratti agrari si

riferiscono a terreni già destinati all'edilizia in base a piani

regolatori generali regolarmente approvati. Il che porrebbe in essere

un conflitto tra due interessi pubblici e, comunque, farebbe venir meno

quelle ragioni che, in relazione alla destinazione all'agricoltura,

possono giustificare l'imposizione di vincoli alla proprietà privata

sia in forza dell'art. 42, secondo comma, sia in forza dell'art. 44

della Costituzione.

3. - Anche sotto questi aspetti, peraltro, le questioni sollevate

risultano non fondate.

Anzitutto è arbitrario desumere, dal solo fatto che non vi sia

nella legge n. 756 del 1964 alcuna norma che escluda espressamente

dalla proroga disposta dall'art. 14 i contratti aventi per oggetto

terreni già destinati all'edilizia in base a piani regolatori generali

debitamente approvati, la volontà del legislatore di estendere la

proroga anche a tali terreni.

La legge suddetta, infatti, ha per oggetto la disciplina dei

contratti agrari ed ha, quindi, come presupposto necessario il

riferimento esclusivo a terreni destinati all'agricoltura.

D'altra parte la sola approvazione di un piano regolatore generale,

se pone in essere talune direttive e vincoli di efficacia immediata,

alla attività ed alla proprietà privata, non ha la virtù di far

perdere, ipso facto, ai suoli il carattere di terreni utilizzabili a

fini agricoli.

Con l'approvazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione,

le trasformazione previste diventano però una necessità e vengono a

conferire ai suoli quel particolare carattere che inerisce alla loro

specifica destinazione urbanistica, sì che questo diventa essenziale e

preminente e che le trasformazioni necessarie, previste dai piani

anzidetti, assumono carattere di pubblica utilità e di obbligatorietà

(artt. 16, 20, 23 e 28 legge urbanistica).

Stante ciò la natura e funzione dei suoli, così modificatasi, fa

venir meno per essi la possibilità della ulteriore utilizzazione a

fini agricoli anche in conformità col precetto costituzionale che

condiziona i diritti sui beni (e quindi anche quelli relativi ai beni)

alla "funzione sociale" della proprietà (art. 42, secondo comma,

Cost.).

Infine è opportuno aggiungere che l'art. 11 della legge 23 maggio

1950, n. 253 (che, in un primo tempo la parte attrice nel giudizio a

quo, sia pure in via subordinata, aveva invocato) dispone che al

proprietario di terreno oggetto di contratto agrario, il quale dimostri

di potere e di avere seria intenzione di edificare, è consentito di

ottenere, nonostante la proroga, il rilascio del doppio dell'area a tal

fine occorrente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,

sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 14 della

legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente "Norme in materia di

contratti agrari", in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma,

e 44 dalla Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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