Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il

21 novembre 1989, depositato in Cancelleria il 29 novembre 1989 ed

iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1989, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti del Ministro dei

lavori pubblici e/o del Provveditore regionale alle opere pubbliche

della Liguria, non pubblicati e non conosciuti, di approvazione dei

progetti delle opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e

Vara, compresi affluenti, a prescindere ed in assenza dell'intesa

richiesta ai sensi degli artt. 81 e 89 del d.P.R. n. 616 del 1977;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Luigi Cocchi per la Regione Liguria;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con atto in data 21 novembre 1989, la Regione Liguria

ricorre contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per

l'annullamento dei provvedimenti del ministero dei lavori pubblici

e/o del provveditore regionale alle opere pubbliche della Liguria,

non pubblicati e non conosciuti, di approvazione dei progetti di

opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara.

La ricorrente precisa di essere venuta a conoscenza della

esecuzione delle opere, senza che gli organi statali, ai fini della

approvazione dei progetti di tali opere, avessero avviato il

procedimento per il raggiungimento della intesa prevista dagli artt.

81 e 89 d.P.R. n. 616 del 1977 e senza che a tale intesa si fosse

pervenuti e si fosse adottata in via surrogatoria la procedura

rinforzata di cui al quarto comma dell'art. 81, d.P.R. 616 del 1977.

In tale situazione - osserva la Regione Liguria - deve ritenersi

che gli atti di approvazione dei progetti delle opere in oggetto non

soltanto siano illegittimi per violazione degli artt. 81 e 89 d.P.R.

n. 616 del 1977, ma siano stati altresì adottati in violazione della

sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni.

Le norme richiamate prevedono infatti che gli atti di approvazione

da parte dello Stato di opere pubbliche, ed in particolare delle

opere di sistemazione idraulica rimaste di competenza statale, siano

adottati previa intesa con le regioni interessate.

Gli atti denunciati, laddove prescindono dalla intesa con la

Regione Liguria nella approvazione e nella concreta realizzazione

delle opere in questione, comporterebbero pertanto la violazione

della sfera di attribuzioni della regione, la quale chiede che siano

annullati.

La regione ricorrente ha ribadito con memoria le circostanze di

fatto e le argomentazioni in diritto ed ha insistito nelle

conclusioni già prese.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri non si è costituita

in giudizio. Considerato in diritto

1. - La Regione Liguria ricorre contro la Presidenza del Consiglio

dei ministri per l'annullamento dei provvedimenti del ministero dei

lavori pubblici e/o del provveditorato regionale alle opere pubbliche

della Liguria di approvazione dei progetti di sistemazione idraulica

dei fiumi Magra e Vara.

La stessa ricorrente precisa che gli atti impugnati sono "non

pubblicati e non conosciuti". La loro esistenza viene soltanto

desunta dal fatto che alcune opere sono state eseguite.

Per giunta detti lavori vengono indicati, senza alcuna ulteriore

specificazione, come opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra

e Vara. Difetta dunque qualsiasi elemento in ordine alla natura, alla

localizzazione e all'epoca di esecuzione delle opere. Nessun apporto

viene, d'altra parte, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,

che ha ritenuto di non essere presente nel giudizio.

L'assoluta indeterminatezza degli atti oggetto del conflitto, non

individuati dalla stessa ricorrente e allo stato nemmeno

individuabili, tenuto conto della genericità degli elementi sui

quali si basa il ricorso, importa la declaratoria di inammissibilità

di esso, conformemente a quanto questa Corte ha già statuito in casi

analoghi (cfr. ord. n. 526 del 1988; sent. n. 625 del 1988).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto

dalla Regione Liguria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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