Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Campania 4 ottobre 1973, riapprovata il 6 marzo 1974, recante

"concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di case

a favore degli artigiani", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 22 marzo 1974, depositato in

cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi

1974.

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 22 marzo 1974 il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha

impugnato in via principale, per violazione degli artt. 117 e 118, e 81

della Costituzione, la legge regionale della Regione Campania approvata

il 4 ottobre 1973 e riapprovata a maggioranza assoluta il 6 marzo 1974,

recante "concessione di contributi in conto capitale per la costruzione

di case a favore degli artigiani".

Premette tra l'altro ed in particolare che:

- con gli artt. da 1 a 6 la Regione Campania è autorizzata, a

decorrere dal 1 gennaio 1974, a concedere, nei limiti e secondo le

modalità stabilite, ai titolari di aziende artigiane della Regione

trovantisi in date condizioni, contributi in conto capitale in misura

non eccedente il 35 per cento (ovvero il 50%) e comunque per un importo

massimo di lire 2.500.000 (ovvero di lire 3.000.000) della spesa

sopportata per l'acquisto e la costruzione di case per civile

abitazione, aventi i requisiti e le caratteristiche di cui alle norme

vigenti in materia di edilizia economica e popolare; ed è riservato al

Consiglio regionale di approvare entro il mese di aprile di ogni anno

il piano annuale di riparto dei fondi previsti in bilancio; e

- con l'art. 7 si dispone che all'onere derivante dall'applicazione

della legge "sarà provveduto mediante iscrizione di apposito capitolo

nel bilancio preventivo di ciascun esercizio, nel limite massimo di

1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni).

Ciò premesso, con il ricorso si chiede a questa Corte di voler

dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge impugnata,

per i seguenti motivi:

a) A proposito della prospettata violazione degli artt. 117 e 118

della Costituzione si assume che:

- la legge presuppone implicitamente che la sub materia

dell'edilizia abitativa faccia parte della materia urbanistica

trasferita alla Regione col d.P.R. n. 8 del 1972; e tale impostazione

non può essere condivisa perché l'art. 117 conosce e regola

"materie", che vanno assunte nella loro accezione oggettiva, e non c'è

posto per sub materie, e per queste (che o rientrano in una delle

materie ivi indicate o ne sono fuori) non sembra ipotizzabile "un

tertiuim genus, una materia qualitativamente diversa e

quantitativamente minore di taluna di quelle elencate nell'art. 117";

- che la legge presuppone che le Regioni siano titolari delle

funzioni amministrative in materia, ma con tale titolarità male si

concilia la concessione alle Regioni (attuata con la legge sulla casa)

della delega per dette funzioni amministrative, dato che lo Stato

poteva e può delegare funzioni proprie;

- che, in base all'art. 118, alle Regioni spetta l'esercizio delle

funzioni amministrative nelle stesse materie per cui esse hanno

competenza legislativa ed altresì in materie proprie dello Stato per

le quali si abbia un'attribuzione (a mezzo di delega) di funzioni

amministrative;

- che la materia dell'edilizia pubblica abitativa non è elencata

nell'art. 117 della Costituzione, né vi è stata inclusa per effetto

di leggi costituzionali, ed è materia di cui lo Stato ha mantenuto e

mantiene la titolarità;

- che al riguardo si è avuta una concessione di delega alle

Regioni, disposta prima della legge sulla casa (a termine) e poi

confermata dal d.P.R. n. 8 (indefinitamente), e potrebbe porsi anche

una questione di acquiescenza da parte delle Regioni di fronte a tali

norme; e

- che "se la Regione Campania, come tutte le altre Regioni, può

occuparsi del settore dell'edilizia pubblica abitativa solo in base a

delega dello Stato, è chiaro che essa è carente di potestà

legislativa nella materia (o più esattamente, per l'esercizio della

funzione) delegata".

b) Secondo il ricorrente la legge impugnata viola altresì l'art.

81 della Costituzione "poiché non indica i mezzi sostanziali di

copertura finanziaria della spesa annua di lire 1 miliardo 500 milioni.

L'art. 7 si limita a stabilire che tale somma sarà iscritta nel

bilancio preventivo di ciascun esercizio, ma non indica quali sono le

fonti di finanziamento della spesa, con palese violazione del precetto

costituzionale".

2. - Nel giudizio promosso con il sopraddetto ricorso, la Regione

Campania non si è costituita. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del

Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 118, e 81 della

Costituzione, della legge approvata il 4 ottobre 1973 e riapprovata il

6 marzo 1974 dal Consiglio regionale della Campania e recante

"concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di case

a favore degli artigiani".

2. - Con la legge impugnata la Regione Campania è autorizzata, dal

1 gennaio 1974, a concedere, nei limiti e secondo le modalità

stabilite, ai titolari di imprese artigiane della Regione contributi in

conto capitale per l'acquisto e la costruzione di case per civile

abitazione, aventi i requisiti e le caratteristiche stabilite dalle

norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare. Ed all'art.

7 è disposto che "all'onere derivante dall'applicazione della presente

legge sarà provveduto mediante iscrizione di apposito capitolo nel

bilancio preventivo di ciascun esercizio, nel limite massimo di 1

miliardo 500.000.000 (un miliardocinquecentomilioni)".

3. - Il ricorso è fondato per quanto concerne il secondo motivo e

cioè per la denunciata violazione dell'art. 81 della Costituzione e

per tanto va accolto con la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'intera legge.

Giova però precisare preliminarmente, nonostante che

l'accoglimento del detto motivo sia assorbente, che la Regione Campania

ha in modo corretto esercitato la potestà legislativa in materia di

edilizia pubblica abitativa, atteso che ad essa, come ad ogni altra

Regione a statuto ordinario, la competenza relativa è stata attribuita

in modo definitivo dal d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, emanato in

forza della delega consentita al Governo con l'art. 8 della legge 22

ottobre 1971, n. 865 (sentenza n. 221 del 1975 di questa Corte).

Ma la legge de qua, come si è sopra osservato, è

costituzionalmente illegittima perché prevede una spesa "nel limite

massimo di 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni)" e non indica i

mezzi per farvi fronte. Ed invece, secondo la costante giurisprudenza

di questa Corte (sentenze n. 47 del 1967, n. 17 del 1968 e n. 158 del

1969), l'obbligo della copertura di nuove e maggiori spese, di cui al

quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, non è assolto quando,

come nella specie (art. 7 della legge impugnata), non si provvede con

legge sostanziale ma si rinvia alle leggi di bilancio.

Per tanto, la norma di cui al citato art. 7 va contro la

disposizione costituzionale di raffronto, e, per il vincolo di

essenzialità in cui essa si trova con tutte le altre norme della legge

impugnata, questa risulta in toto viziata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata il 4

ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio regionale

della Campania, recante "concessione di contributi in conto capitale

per la costruzione di case a favore degli artigiani".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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