Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1971 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 26r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, commi

quinto, sesto e settimo, e 27 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931,

n. 148, contenente norme sullo stato giuridico del personale delle

ferrovie, tranvie e linee di navigazione interne in regime di

concessione, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1970 dal pretore

di Milano nel procedimento civile vertente tra Bolognini Graziano e la

società Autolinee Briantee, iscritta al n. 197 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170

dell'8 luglio 1970.

Visti gli atti di costituzione di Bolognini Graziano e della

società Autolinee Briantee;

udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

uditi l'avv. Luciano Ventura, per il Bolognini, e l'avv. Francesco

Sepe Quarta, per la società Autolinee Briantee.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento instaurato da Graziano Bolognini, già

bigliettaio urbano, nei confronti della società Autolinee Briantee,

per ottenere la liquidazione conseguente a dimissioni volontarie, il

pretore di Milano sollevava questione incidentale di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, degli

artt. 26 e 27, allegato A, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, secondo

cui la indennità di buonuscita prevista per i dipendenti delle imprese

autoferrotranviarie viene esclusa nelle ipotesi di destituzione e di

dimissioni volontarie, in contrasto con quanto esigerebbe la sua natura

di retribuzione differita.

Si sono costituiti ritualmente il Bolognini e la società Autolinee

Briantee di Monza. Il Presidente del Consiglio dei ministri non è

intervenuto in questa sede.

Entrambe le parti hanno presentato memorie. Il Bolognini osserva

che l'indennità di buonuscita assolve, nel settore degli

autoferrotranvieri, la stessa funzione propria dell'indennità di

anzianità di cui all'art. 2120 del codice civile, sicché dovrebbero

applicarsi i principi dettati da questa Corte con la sentenza n. 75 del

1968. Rileva ancora il Bolognini che la natura retributiva

dell'indennità in questione è stata espressamente riconosciuta dalla

giurisprudenza della Cassazione (sentenza 11 aprile 1969, n. 1166).

La società Autolinee Briantee, premessa la natura del tutto

particolare del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, che si

sostanzia in un regime giuridico detto dello "equo trattamento",

caratterizzato dall'applicazione dei principi propri dell'impiego

pubblico, contesta la funzione retributiva dell'indennità in

questione, per i seguenti motivi:

1) il regime di stabilità previsto per gli autoferrotranvieri

assicura, durante il rapporto di lavoro, il trattamento economico

retributivo, e, cessata l'attività lavorativa, la pensione di

vecchiaia, o d'invalidità;

2) in tale regime, l'indennità di buonuscita compete solo

eccezionalmente in casi di esonero, per i motivi tassativamente

indicati dalle norme impugnate, sempreché non sia stato maturato il

diritto a pensione ed in una misura che, pur essendo commisurata agli

anni di servizio, è contenuta tra un limite minimo e massimo di

mensilità.

Da ciò appunto dovrebbe dedursi che l'indennità di buonuscita non

ha funzione retributiva, essendo stata istituita per assicurare un

soccorso economico per situazioni eccezionali che si verifichino al

momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Nella pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive

tesi. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrastino o

meno con l'art. 36 della Costituzione gli artt. 26, commi quinto, sesto

e settimo, e 27 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella

parte in cui escludono la corresponsione dell'indennità di buonuscita

ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione

e di dimissioni volontarie.

Questa Corte, con la sentenza n. 75 del 1968, ha ritenuto che

l'indennità di anzianità rivesta carattere retributivo, costituendo

parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione

viene differita al momento della cessazione del rapporto per consentire

il superamento di eventuali difficoltà economiche che più facilmente

possono insorgere per il venir meno della retribuzione. È stato

parimenti chiarito che tali finalità non incidono sulla natura

giuridica dell'indennità, la quale deve essere commisurata alla durata

del lavoro svolto, senza che possa aver rilievo il motivo che dà luogo

alla risoluzione del rapporto stesso (dimissioni, destituzione).

Dalla affermazione di tali principi, il cui fondamento

costituzionale poggia sull'art. 36 della Carta, emerge chiaramente la

soluzione della questione ora all'esame della Corte, una volta che sia

stata individuata la natura giuridica dell'indennità di buonuscita

istituita dalle norme impugnate.

Gli artt. 26 e 27 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148,

nel prevedere le varie ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dei

dipendenti delle imprese autoferrotranviarie, attribuiscono al

personale che non abbia maturato il diritto a pensione una indennità,

qualificata di "buonuscita", commisurandola all'ultimo stipendio o paga

conseguita, e rapportandola, con taluni temperamenti, all'anzianità di

servizio maturata. Tale indennità viene esclusa in caso di

destituzione o di dimissioni volontarie.

La coincidenza degli elementi essenziali dell'indennità di

buonuscita con quelli propri dell'indennità di anzianità di cui agli

artt. 2120 e seguenti del codice civile, ha indotto la giurisprudenza

ordinaria a ravvisare la natura retributiva dell'indennità in

questione, che ha carattere sostitutivo, nel particolare settore degli

autoferrotranvieri, della comune indennità prevista in via generale

dal codice civile.

Giova infine rilevare che la particolarità del rapporto di lavoro

degli autoferrotranvieri, posta in luce dalla società Autolinee

Briantee, non vale a dimostrare la natura non retributiva

dell'indennità di buonuscita, ma soltanto la sussistenza di un

rapporto di lavoro avente una sua speciale disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 26, commi

quinto, sesto e settimo, e 27 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931,

n. 148, nella parte in cui escludono l'indennità di buonuscita per i

dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o

di dimissioni volontarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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