Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio

1993 dal Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra

Passone Dinea e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 126 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Passone Dinea e dell'I.N.A.I.L.;

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Franco Agostini per Passone Dinea e l'avvocato

Nicola D'Angelo per l'I.N.A.I.L.;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio ordinario, il Pretore di Udine, in

qualità di giudice del lavoro, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della

Costituzione.

In tale giudizio, la ricorrente Passone Dinea, premesso che il

marito Gasparini Dante era stato in vita affetto da silicosi,

malattia per la quale l'I.N.A.I.L. gli aveva riconosciuto la rendita,

e che tale affezione si era aggravata al punto da causare la morte in

data 21 febbraio 1988; e precisato di aver presentato

infruttuosamente domanda all'I.N.A.I.L. di rendita superstiti in data

24 settembre 1988, chiedeva che il Pretore, accertato il nesso di

causalità tra la pregressa patologia respiratoria del marito e

l'avvenuto decesso, condannasse l'I.N.A.I.L. a riconoscerle la

rendita spettante ai superstiti.

L'I.N.A.I.L., costituitosi, si era opposto alla domanda,

eccependo, tra l'altro, che la ricorrente era incorsa nella decadenza

prevista dal citato art. 122 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in base al

quale gli eventuali aventi diritto alla rendita superstiti, in caso

di morte sopraggiunta in conseguenza dell'infortunio (o della

malattia professionale) dopo la liquidazione della rendita da

inabilità permanente, avrebbero dovuto presentare domanda entro 90

giorni dalla data della morte.

Nel corso del procedimento, la ricorrente ha dedotto

l'illegittimità costituzionale della norma di cui sopra ed il Pretore, con ordinanza 5 febbraio 1993, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale nei termini sopra indicati.

In punto di rilevanza, il Pretore osserva che il termine di

decadenza previsto dalla norma denunziata è ritenuto, per prevalente

giurisprudenza della Corte di cassazione, di natura sostanziale, tale

cioè che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del diritto

senza alcuna possibilità di sanatoria, e che pertanto, vigendo il

termine di decadenza previsto da detto articolo, la vedova ricorrente

avrebbe visto irrimediabilmente respinto il proprio ricorso.

Circa la non manifesta infondatezza, il giudice a quo richiama la

sentenza n. 85 del 1968, con la quale questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 del regio decreto 17

agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui, in contrasto con gli artt.

24, primo comma, e 38 della Costituzione, stabiliva che la domanda

diretta ad ottenere la rendita doveva essere proposta dai superstiti

del lavoratore, deceduto a causa dell'infortunio dopo la liquidazione

della rendita per inabilità permanente, entro un mese dalla data

della morte.

A parere del giudice a quo, le ragioni addotte a sostegno di tale

decisione appaiono valide anche in relazione al termine di cui

all'art. 122 ora impugnato, in particolare per il richiamo contenuto

in quella pronuncia al "turbamento di carattere psicologico ed

affettivo che la morte di un congiunto suscita, di norma, nell'ambito

della famiglia, con ripercussioni innegabili sull'attività che i

superstiti devono svolgere sollecitamente, per salvaguardare i loro

interessi patrimoniali, ricollegati all'evento luttuoso; attività

che può trovare maggiore difficoltà di espletamento, anche

nell'eventuale scarsa conoscenza delle disposizioni legislative e

regolamentari da parte dei superstiti".

Come ulteriore motivo di illegittimità della disposizione, il

giudice rimettente sottolinea come detto termine decorra dalla data

della morte del lavoratore: da un elemento di fatto cioè che

prescinde dal riscontro che del decesso sia pervenuta tempestiva

notizia agli interessati.

In senso contrario a quanto rilevato, non sembra al giudice a quo

decisiva la previsione contenuta nel successivo art. 123 dello stesso

d.P.R., che impone all'I.N.A.I.L., nel caso ad esso risulti che i

superstiti dell'infortunato non ne fossero informati, di dare loro

notizia del decesso, appena venutone a conoscenza, stabilendo che in

tali casi il termine di 90 giorni, a pena di decadenza, decorre dal

giorno nel quale i superstiti ricevono notizia del decesso.

Motiva infine il giudice rimettente, a confutazione della tesi

dell'I.N.A.I.L., che il termine di novanta giorni non è

funzionalmente collegato all'accertamento tempestivo della relazione

causale tra l'infortunio o la malattia professionale ed il decesso:

oltre infatti alla necessaria valutazione del progresso della scienza

medica (che consentirebbe indagini efficienti sul rapporto causale

tra evento professionale e decesso anche dopo 90 giorni), occorre

tener presente che una cosa è la difficoltà di prova dell'indicato

nesso causale da parte del ricorrente superstite, tanto più

difficile quanto maggiore sarà il tempo trascorso tra il decesso e

l'azione svolta per accertare il nesso, altra cosa è violare, con la

previsione di un termine troppo breve, il diritto del ricorrente ad

agire giudizialmente e quindi a fornire la prova stessa.

Infine, il Pretore aggiunge che farebbe dubitare della

legittimità dell'art. 122 del d.P.R. n. 1024 del 1965 anche la

considerazione che tale norma aggiunge, contro ogni ragionevolezza,

all'ordinario termine di prescrizione dell'azione diretta al

conseguimento della prestazione assicurativa, previsto dall'art. 112

del d.P.R. n. 1124 del 1965 e valevole anche per l'azione di

riconoscimento della rendita ai superstiti, un ulteriore termine di

decadenza limitato alla sola rendita ai superstiti. Irrazionalità

che sarebbe rafforzata ove si consideri che il termine di decadenza

di 90 giorni opera soltanto quando già fosse avvenuta in vita la

liquidazione della rendita da inabilità permanente, e non anche

invece quando la morte sia istantanea e coincidente con l'evento

(infortunio o malattia professionale). In quest'ultima ipotesi,

infatti, la normativa in vigore prevede soltanto il termine

prescrizionale, nonostante sia identica, in entrambe le ipotesi, la

necessità di un accertamento medico legale in ordine all'idoneità

dell'evento professionale a produrre la morte.

2. - Si è costituita Passone Dinea, chiedendo che la questione, a

seconda dell'interpretazione del quadro normativo che farà propria

la Corte, venga ritenuta inammissibile ovvero, in subordine, accolta.

Circa la richiesta pronuncia di inammissibilità, sostiene la

parte che la disposizione oggetto del presente giudizio non sarebbe

applicabile al caso di specie, giacché tale norma si riferirebbe

soltanto agli infortuni sul lavoro, e non anche alle malattie

professionali. Secondo tale prospettazione, per giustificare

l'applicazione del termine di decadenza in questione anche alle

malattie professionali, non sarebbe sufficiente il generico richiamo

contenuto nell'art. 131 del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965, il

quale prevede che per le malattie professionali si applicano in

generale le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro. A

sostegno di questa tesi, la difesa della Passone richiama

l'attenzione sull'inciso "salvo le disposizioni speciali contenute

nel presente capo", che rivelerebbe l'intenzione del legislatore di

dettare disposizioni speciali relativamente alle malattie

professionali in agricoltura: non avendo invece nulla disposto quanto

alla silicosi, se ne dovrebbe inferire, stante la specialità delle

norme che disciplinano il riconoscimento e la attribuzione della

rendita per quest'ultima, che non si possa applicare l'art. 122 ai

casi di morte per silicosi.

Qualora non si accogliesse detta eccezione, la questione dovrebbe

essere accolta, secondo la parte, per le motivazioni già contenute

nell'ordinanza di rimessione: motivazioni che sarebbero rafforzate

dalle sentenze di questa Corte n. 206 del 1988, n. 544 del 1990 e n.

246 del 1992.

A detti motivi la difesa della Passone aggiunge che, a suo avviso,

si riscontrerebbe pure la violazione dell'art. 76 della Costituzione

per eccesso di delega del d.P.R. n. 1124 del 1965: la fissazione del

termine di cui all'art. 122 non potrebbe farsi rientrare nel concetto

di "modifiche, correzioni ed ampliamenti", né nel concetto di

"maggiore speditezza e semplicità delle procedure amministrative",

contenuti nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15; tanto più

che, secondo la delega, le norme delegate non potevano disporre

"comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni".

3. - Si è costituito l'I.N.A.I.L., concludendo nel senso della

inammissibilità o non fondatezza della questione.

A fondamento di tale richiesta, la difesa dell'Istituto sostiene

che la norma denunziata, lungi dal contrastare con i parametri

costituzionali presi in considerazione dal giudice rimettente,

tutelerebbe adeguatamente due esigenze che immediatamente fanno capo

rispettivamente all'I.N.A.I.L. ed ai superstiti: quella di mettere

l'Istituto in condizione di dare tempestivamente corso al

procedimento di accertamento del nesso tra il decesso e la malattia

professionale o l'infortunio per i quali l'assicurato, in vita,

godeva di rendita, e quella, propria dei superstiti, di conseguire il

soddisfacimento di un proprio - e non iure ereditatis - diritto alla

particolare prestazione previdenziale; e ciò in virtù di quanto

disposto dal successivo art. 123, anche ove i superstiti stessi non

fossero (o non siano) a conoscenza del decesso del proprio congiunto

infortunato o tecnopatico.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la difesa dell'I.N.A.I.L.

richiama in primo luogo la giurisprudenza costituzionale formatasi

sull'art. 38 della Costituzione, relativo, a suo dire, più

all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze

della vita dell'infortunato che alle modalità necessarie a

conseguirli (a meno che esse siano tali - e non sarebbe l'ipotesi in

questione - da comprometterne il conseguimento): ricorda inoltre come

questa Corte ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui viene

condizionata l'insorgenza di tali diritti, rilevando che la

congruità di un termine posto per l'esercizio di un diritto va

valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di

osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine

stesso dall'ordinamento giuridico. Tale funzione, nel caso di specie,

si identifica sia nel raggiungimento di un equilibrato

contemperamento di interessi pubblici ed individuali, che nella

realizzazione del principio dell'affidamento.

Infine la difesa dell'I.N.A.I.L. ricorda che sono molte le

situazioni soggettive che l'ordinamento sottopone ad un regime di

decadenza per il mancato compimento di un breve termine o di un

determinato atto, precisando che sarebbe assurdo intendere che l'art.

113 della Costituzione assicuri sempre la tutela giurisdizionale, per

affermarne la perpetuità; il che vorrebbe dire proclamare la

perennità di ogni diritto soggettivo e l'impossibilità di

assoggettarlo a decadenza o prescrizione.

In conclusione, la difesa dell'I.N.A.I.L. ribadisce che la

ragionevolezza, idoneità e congruità del termine di novanta giorni

di cui all'art. 122 del d.P.R. n. 1124 del 1965, acquista maggiore o

migliore connotazione ove si consideri che il successivo art. 123

obbliga l'istituto, se risulta che i superstiti dell'infortunato non

erano informati del decesso, di darne loro notizia; e così per essi

il termine di novanta giorni decorre dal momento in cui questi sono

venuti a conoscenza dell'evento luttuoso. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Udine dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli artt. 3,

24, e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede che debba

essere proposta entro il termine decadenziale di novanta giorni dalla

data della morte dell'infortunato sul lavoro la domanda dei

superstiti per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti

dall'art. 85 dello stesso d.P.R.

2. - L'ordinanza di rimessione richiama la sentenza n. 85 del 1968

con la quale questa Corte dichiarò la illegittimità di analogo

termine decadenziale, previsto dal precedente testo unico, in tema di

infortuni sul lavoro e di malattie professionali (precisamente l'art.

28 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765), nella parte in cui

stabiliva che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a

causa dell'infortunio doveva essere proposta entro il termine di un

mese dalla data della morte. Il Pretore rimettente ritiene anzitutto

che le ragioni addotte a sostegno di quella decisione restano valide

anche per il termine di novanta giorni, ancora troppo breve,

introdotto dal nuovo testo unico (di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965).

Né varrebbe osservare in contrario, soggiunge il Pretore, che tale

termine sarebbe necessario per consentire all'I.N.A.I.L.

l'accertamento tempestivo del nesso causale tra infortunio o malattia

e il decesso poiché, oltre a considerare che ciò può realizzarsi

grazie ai progressi della scienza medica anche a distanza di molto

tempo, una cosa è la difficoltà di prova, ed altra cosa è

conculcare il diritto del ricorrente di agire giudizialmente; ed in

ogni caso l'I.N.A.I.L. non potrà valersi della caducazione anche del

termine di novanta giorni, in quanto ogni pregiudizio conseguente al

ritardo di azione opererà a livello probatorio solo a carico del

ricorrente.

A questo punto l'ordinanza di rimessione espone alcuni argomenti

intesi a sostenere l'illegittimità della norma non solo per

l'incongruità del termine di novanta giorni, ma anche per la

previsione di un qualsiasi termine decadenziale:

a) per la irragionevolezza della concorrenza di un tale termine con

quello di prescrizione, previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del

1965; b) perché la decadenza sarebbe limitata alla sola rendita ai

superstiti; e limitata altresì, nell'ambito degli stessi superstiti,

alla sola ipotesi che la morte dell'infortunato sopravvenga dopo la

liquidazione della rendita permanente all'assicurato.

3. - Nel costituirsi in questa sede, la parte del giudizio a quo

sostiene che: 1) la norma denunziata, che prevede il termine

decadenziale sia pure più lungo di quello contenuto nel precedente

testo unico, sarebbe viziata per eccesso di delega, dal momento che

la norma delegante autorizzava il legislatore a migliorare ed

ampliare la precedente disciplina, non a diminuire i diritti delle

parti attraverso la reintroduzione di una decadenza già espunta

dall'ordinamento in forza della pronuncia costituzionale; 2) che

comunque la norma stessa contenente il termine decadenziale sarebbe

applicabile solo all'ipotesi di infortunio, e in ogni caso non alle

malattie di silicosi ed asbestosi. Queste tesi sono state ampiamente

illustrate nelle memorie e nella difesa orale.

Di contro l'I.N.A.I.L., pure costituitosi, ha contestato tutte le

doglianze dell'ordinanza e della parte privata, pregiudizialmente

proponendo eccezione di inammissibilità per non avere l'ordinanza

spiegato perché il termine di novanta giorni si rivela, in astratto

ed in concreto, troppo breve.

4. - Nell'esaminare preliminarmente le deduzioni esposte dai

soggetti costituiti in questa sede, si appalesa anzitutto l'evidente

inconsistenza dell'ultima eccezione di inammissibilità, dal momento

che l'ordinanza contiene una più che ampia motivazione circa la

rilevanza teorica e pratica dell'incongruità del termine

decadenziale, ancorché si sia riportata parzialmente ai motivi

addotti dalla sentenza n. 85 del 1968 di questa Corte circa il

termine di un mese previsto dal vecchio testo unico.

Inconsistente è anche l'eccezione relativa al preteso eccesso di

delega del nuovo testo unico per aver reintrodotto il termine

decadenziale, ove si consideri che la citata sentenza n. 85 del 1968,

abolitrice del precedente termine di cui all'art. 28 del r.d. 17

agosto 1935, n. 1765, è di data successiva alla delega conferita dal

legislatore con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15,

prorogata con legge 11 marzo 1965, n. 158, la quale fu emanata quindi

quando ancora vigeva nell'ordinamento il termine di decadenza

precedente.

5. - Più complessa è la seconda eccezione sollevata dalla parte

privata costituita per contestare il presupposto stesso da cui muove

la questione di costituzionalità: e cioè l'applicabilità della

norma denunziata (l'art. 122, contenente il termine decadenziale)

all'ipotesi delle malattie professionali nell'industria, ed in

particolare alla silicosi ed asbestosi.

Ma anche questa eccezione non ha un valido fondamento. Va premesso

che, ai sensi dell'art. 131 del testo unico n. 1124 del 1965 "per le

malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli

infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente

capo"; nel quale capo VII, relativo alle malattie professionali, non

si rinviene nessuna norma derogativa alla decadenza prevista

dall'art. 122. Né il successivo capo VIII della legge, contenente

"Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi" comprende norme

derogatorie al precedente art. 122, appartenente allo stesso titolo

I, relativo alla "Assicurazione infortuni e malattie professionali

nell'industria".

Il fatto, poi, che nel titolo II, concernente gli infortuni e le

malattie professionali nell'agricoltura, sia stato ripetuto (all'art.

253) che i superstiti "debbono proporre domanda, a pena di decadenza,

entro novanta giorni dalla data della morte", conferma il principio

previsto per l'industria, e certamente tale conferma non può essere

intesa come disposizione derogatoria all'estensione di cui all'art.

131, anche per mancanza di qualsiasi ratio dell'eventuale

discriminazione fra le malattie dei lavoratori dell'industria e

quelle degli agricoltori.

6. - Superata quindi l'eccezione di inammissibilità della

questione di costituzionalità dell'art. 122 del testo unico n. 1124

del 1965, e ritenuta tale norma, non esorbitante rispetto alla

relativa legge delega, applicabile anche in tema di silicosi dei

lavoratori dell'industria, deve passarsi ora all'esame dei profili di

incostituzionalità esposti dall'ordinanza di rimessione.

Come si è già accennato, il Pretore di Udine, nella prima parte

della ordinanza, denunzia l'illegittimità della menzionata norma in

quanto contenente un termine di decadenza ancora troppo breve,

mentre, nella seconda parte, sostiene l'incostituzionalità di un

qualsiasi termine di decadenza sulla materia in esame, in base a tre

distinte censure. Questa seconda prospettazione, per la sua

radicalità, va ovviamente affrontata con precedenza sull'altra.

Si denunzia anzitutto l'irragionevolezza della norma dell'art. 122

nel prevedere un termine di decadenza concorrente col termine

triennale di prescrizione, previsto dall'art. 112 dello stesso testo

unico anche per l'azione di riconoscimento della rendita ai

superstiti.

Questa prima censura è infondata.

Si ritiene nella prevalente dottrina e giurisprudenza che

l'istituto della decadenza e quello della prescrizione, anche se

simili per diversi aspetti, assolvono a funzioni diverse: il primo

alla necessità obiettiva che particolari atti siano compiuti in un

ristretto tempo, specie nell'interesse di altri soggetti, e quindi a

prescindere dalle circostanze soggettive di chi deve compiere quegli

atti; il secondo alla funzione più generale della certezza dei

rapporti, nel presumere legalmente l'abbandono del diritto in base

alla protratta inerzia del titolare, non dovuta a cause che

giustifichino la sospensione o l'interruzione.

Del resto va constatato che il legislatore, non solo ha

distintamente disciplinato entrambi gli istituti (rispettivamente

negli artt. 2934-2963 e negli artt. 2964-2969 del codice civile), ma

in concreto ha previsto più volte - per lo stesso diritto - la

concorrenza di termini decadenziali e di prescrizione (es. artt.

1495, 1497, 1667 del codice civile), come effetto dell'evidente

presupposto che diverse sono le funzioni cui assolvono i due

istituti.

7. - Anche nella materia che viene qui in esame, da un lato l'art.

122 prevede uno dei numerosi termini di decadenza che il testo unico

contempla allo scopo di rendere spedito ed efficace il procedimento

amministrativo necessario per accertare gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, nonché per liquidare le dovute prestazioni

economiche; d'altro canto l'art. 112 prevede un termine di

prescrizione, contenuto nello stesso capo della legge, per non

lasciare aperta sine die, salvo cause di sospensione o interruzione,

la possibilità di esercitare l'azione diretta a conseguire le

prestazioni.

La previsione di detto termine di decadenza e la sua concorrenza

con quello di prescrizione appaiono non irragionevoli, in quanto

giustificati sia dalle diverse funzioni dagli stessi assolte, sia

dalla considerazione che una materia come quella in esame conserva in

parte la logica assicurativa risarcitoria, con conseguente

bilanciamento dei rispettivi interessi (oltre che di quello generale

alla certezza dei rapporti) dei due soggetti coinvolti; e cioè, sia

dell'ente erogatore ad un ordinato e sollecito svolgersi del

procedimento mediante la rapida conoscenza delle persone legittimate

ad una verifica del nesso eziologico e delle altre condizioni della

pretesa, sia l'interesse dei superstiti alla notizia del decesso ed

al tempestivo avvio della pratica di accertamento e liquidazione.

Anche in relazione all'onere della prova, il vigente testo unico lo

ripartisce equilibratamente fra l'Istituto e le parti private (artt.

52, 54, 104 e 105), per cui l'eccessivo ritardo nuoce all'uno e

all'altro dei soggetti del rapporto.

8. - Nell'ordinanza di rimessione si lamenta poi una duplice

disparità di trattamento, nel senso che il termine di decadenza di

cui all'art. 122 per un verso sarebbe "limitato alla sola rendita ai

superstiti", e per altro verso opererebbe "solo quando la morte sia

conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale dopo il

riconoscimento da parte dell'I.N.A.I.L.".

Il primo rilievo è infondato poiché termini di decadenza sono

previsti anche per il diretto assicurato (come quelli di cui agli

artt. 52 e 53 del citato testo unico). Anche il secondo rilievo viene

smentito dal successivo art. 123 che, negli altri casi (morte

dell'assicurato nel corso del procedimento presso l'istituto) pone a

carico di quest'ultimo l'obbligo di "dare notizie del decesso ai

superstiti, agli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo

precedente", e quindi per far proporre la domanda entro lo stesso

termine di decadenza.

9. - Se allora un termine di decadenza per la domanda dei

superstiti ad ottenere la rendita, nella misura e nei modi previsti

dall'art. 85 del testo unico citato, non appare irragionevole né

determina un diverso trattamento di situazioni omogenee, resta da

esaminare se la misura del termine stesso sia logicamente congrua

rispetto al diritto da esercitare.

Si è già ricordato che l'art. 28 del testo unico del 1935

fissava tale termine in un mese dalla data della morte

dell'assicurato, ma questa Corte (con la richiamata sentenza n. 85

del 1968) dichiarò incostituzionale detta norma, considerato il

turbamento psicologico dei superstiti, gli impegni ricollegati

all'evento luttuoso, l'eventuale scarsa conoscenza delle norme,

nonché la decorrenza del termine dalla data della morte del

lavoratore.

L'art. 122 del nuovo testo unico del 1965, ampliando il predetto

termine a novanta giorni, ha svuotato di forza persuasiva le due

prime considerazioni sulle quali la citata sentenza fondò la sua

pronuncia, ma non può dirsi lo stesso per le altre due

considerazioni.

È vero che nell'art. 123 si prescrive che per le ipotesi ivi

previste l'istituto assicuratore deve dare notizie del decesso ai

superstiti e che il termine di cui all'articolo precedente decorre

dal giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del

decesso; ma per la diversa ipotesi disciplinata dall'art. 122 resta

espressamente stabilito che il termine decadenziale decorre dalla

data della morte, né si pone a carico dell'istituto l'onere di

avvertire i superstiti dell'esistenza di detto termine.

Per rendere quindi anche la norma in questione coerente sia a

quella del successivo art. 123, sia ai principi costituzionali che

giustificarono la pronuncia di illegittimità del precedente sistema

normativo, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

122 nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel

caso di decesso del lavoratore, debba avvertire i superstiti della

loro possibilità di proporre domanda per la rendita nel termine

decadenziale di novanta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) nella parte in cui non prevede che l'Istituto

assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i

superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita

nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine

decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta

comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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