Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1983 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 20 luglio 1978 e riapprovata il 25 settembre 1978 dal Consiglio

regionale della Campania avente per oggetto "Attività formative per la

professione di ostetrica" promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri notificato il 14 ottobre 1978, depositato in

cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi

1978.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale

della Campania;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

uditi l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, e l'avv. Giuseppe Abbamonte, per la Regione

Campania.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso in data 10 ottobre 1978 (reg. ric. 29/1978) il

Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha

impugnato la legge riapprovata dalla Regione Campania il 25 settembre

1978, recante "attività formative per la professione di ostetrica",

chiedendo che ne fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale per

violazione dell'art. 117 della Costituzione.

2. - Premesso che con la legge in questione la Regione ha inteso

disciplinare le funzioni amministrative relative alla formazione degli

operatori sanitari, e delle ostetriche in particolare, l'Avvocatura

osserva che con essa si è stabilito: che i corsi di formazione

professionale siano affidati ad enti ospedalieri che abbiano i

necessari requisiti tecnici; che il personale docente sia tratto da

quello già in organico presso l'ente ospedaliero gestore dei corsi

stessi; che essi hanno durata biennale e che possono esservi iscritte

le donne in possesso del diploma di infermiera professionale; che,

infine, alla data di entrata in vigore della legge, decadono le

convenzioni stipulate tra Università ed enti ospedalieri per la

gestione delle scuole di ostetricia.

Tutto ciò costituirebbe, a parere dell'Avvocatura, un'invasione

della sfera riservata allo Stato, essendo riservate allo Stato, sia la

formazione professionale dell'ostetrica e l'ordinamento delle scuole di

ostetricia universitaria ed autonome "da considerarsi equiparate al

livello universitario (r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128, e relativo

regolamento 24 luglio 1940, n. 1630) e pertanto sottratte alla

competenza regionale ai sensi dell'art. 27, lett. i), del d.P.R. n. 616

del 1977", sia la previsione dei requisiti di ammissione a dette scuole

ex art. 30, lettera s), dello stesso d.P.R. Lo stesso r.d.l. n. 2128

del 1936 dispone pure: che "gli studi per il conseguimento del diploma

di ostetrica si compiono nelle scuole di ostetricia annesse alle

cliniche ostetrico - ginecologiche delle Università nonché in scuole

di ostetricia autonome istituite con decreto presidenziale su proposta

del Ministero della pubblica istruzione e vigilate dalle Università";

che "il direttore delle prime è lo stesso direttore della clinica

ostetrico - ginecologica ed il relativo personale assistente tecnico e

subalterno fa parte del personale universitario"; che, per "le scuole

più sopra indicate per seconde, il decreto presidenziale di

istituzione stabilisce il ruolo organico ed il trattamento economico

del personale direttivo, assistente e tecnico che viene determinato in

misura non superiore a quello del personale statale corrispondente".

Inoltre - continua il ricorso - identici a quelli dei professori

universitari sono stato giuridico e modalità di nomina dei professori

- direttori di tali tipi di scuole ed analogo a quello del personale

unversitario è lo stato giuridico del personale tecnico e subalterno,

e l'accesso alla scuola è consentito solo a coloro che abbiano

conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di

infermiera in una delle scuole convitto di cui all'art. 35, r.d. 27

luglio 1934, n. 1265, o alle studentesse di medicina e chirurgia che

abbiano già superato determinate prove di esame (art. 3, legge 23

dicembre 1957, n. 1252). E nulla rileva in contrario la sentenza n. 128

del 1977 di questa Corte, la quale ha affermato, sì che le scuole in

questione non sarebbero di ordine universitario e che la formazione

degli operatori sanitari in questione atterrebbe al settore

dell'istruzione professionale di competenza regionale, ma perché era

stata chiamata a decidere della costituzionalità del diverso

trattamento economico dei direttori delle scuole autonome statali di

ostetricia di Trieste e Venezia - determinato per legge in ragione

della loro posizione di impiegati dello Stato - rispetto a quello dei

professori - direttori delle altre scuole autonome di ostetricia,

mentre nel caso in esame "è in questione un evidente straripamento

della competenza regionale".

La diversità del trattamento economico dei direttori delle scuole

in questione rispetto a quello dei professori universitari (trattamento

che non può essere superiore a quello del personale statale

corrispondente ex art. 7, r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128) non

escluderebbe, insomma, in relazione agli obblighi di insegnamento dei

professori - direttori di dette scuole (quali fissati dal regolamento

24 luglio 1940, n. 1630) ed alla possibilità data ai professori delle

scuole autonome di ostetricia di passare a domanda nel ruolo dei

professori universitari (ex legge 30 novembre 1973, n. 766; e si veda,

per gli assistenti, l'art. 4, legge 24 giugno 1950, n. 465), che

entrambe le categorie appartengono "a due ruoli dell'insegnamento

universitario".

Ulteriori argomenti a suffragio del livello universitario dei corsi

di formazione delle ostetriche vengono infine indicati nelle

circostanze che i diplomi abilitanti all'esercizio della professione

vengono rilasciati dall'Università a firma del Rettore; che l'art.

18, r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128 dispone che "il parto deve essere

assistito da una levatrice o da un medico chirurgo"; che "il tutto si

svolge, per legge, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica

istruzione, mentre con la legge impugnata la vigilanza passerebbe

all'Assessore alla sanità". E ciò sarebbe in insanabile contrasto con

la citata legge n. 766 del 1973 che, proprio in considerazione del

livello universitario dei corsi di ostetricia, ha ritenuto di

inquadrare nel ruolo universitario i direttori delle scuole in

questione, i quali avevano peraltro già superato un concorso a livello

universitario.

3. - La Regione Campania, costituitasi in giudizio, ha chiesto che

il ricorso venga rigettato, ed ha negato in particolare, che

l'inquadramento nel ruolo universitario dei direttori delle scuole di

ostetricia - i cui corsi, peraltro, "non possono considerarsi a livello

universitario", secondo quanto statuito dalla Corte con la citata

sentenza - possa comportare limiti di sorta alla potestà legislativa

regionale, nella specie esplicatasi allo scopo di disciplinare le

funzioni amministrative relative alla formazione degli operatori

sanitari, svincolando gli enti ospedalieri dalle convenzioni con le

università. Altro, invero, è la qualificazione dei docenti nelle

scuole di formazione professionale, altro la qualificazione del corso

come universitario o post - universitario, a caratterizzare il quale

non valgono certo i doveri che all'ostetrica incombono in base all'art.

11, r.d. 26 maggio 1940, n. 1364, al D.M. 11 ottobre 1940 ed al T.U.

delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, i quali trovano comunque

"il proprio limite nell'intervento del medico, in attesa del quale

l'ostetrica medesima deve essa stessa astenersi da ogni intervento".

Ulteriore argomento contrario alla qualificazione delle scuole di

formazione degli operatori sanitari - ed in particolare delle scuole di

ostetricia - come di livello universitario deriva poi dagli artt. 40 e

41, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, nella parte in cui equiparano le

attribuzioni del personale di assistenza ostetrica a quelle del

personale infermieristico.

In conclusione, con il realizzarsi della riforma sanitaria, al

diffuso regime di convenzioni con le università per la gestione delle

scuole di formazione degli operatori sanitari ed alla conseguente

osmosi tra istruzione universitaria ed insegnamento in dette scuole, si

va sostituendo la gestione autonoma di tali servizi da parte delle

regioni. Il che, appunto, con la legge denunziata si è inteso fare.

4. - Alla pubblica udienza del 14 aprile 1982, mentre la difesa

dello Stato si è richiamata, sviluppandoli, ai motivi già esposti nel

ricorso, la difesa della Regione, della quale non era stata accolta per

tardività una memoria illustrativa, ha fatto osservare che,

distinguendosi l'ostetricia in diagnostica e terapeutica, l'ostetrica,

da comprendersi tra gli "operatori sanitari" secondo l'art. 27, lett.

I, del d.P.R. n. 616 del 1977, si limita ad assistere, senza alcuna

possibilità di diagnosticare. E tale posizione troverebbe conferma

nel d.P.R. n. 761 del 1979 sullo "stato giuridico del personale delle

unità sanitarie locali", che nella tabella allegato 2 colloca

l'ostetrica tra il "personale infermieristico" sotto la specifica voce

"operatore professionale di prima categoria". Considerato in diritto :

1. - La legge riapprovata dal Consiglio regionale della Campania il

25 settembre 1978 ed impugnata dal Governo con ricorso notificato il 14

del successivo mese di ottobre e depositato il 24 dello stesso mese

(reg. ric. n. 29/1978), ha inteso disciplinare "l'attività formativa

per la professione di ostetrica" (art. 1, capoverso). All'uopo, essa ha

stabilito di affidare l'esercizio di tale attività agli enti

ospedalieri, traendo esclusivamente da questi il personale docente,

assistente e subalterno (art. 2) e facendo rinvio, alle norme

dell'anteriore legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 per ciò che

concerne, non solo "la formulazione, il finanziamento, l'attuazione",

ma anche "il controllo dei programmi di formazione professionale, le

prove di esame, gli attestati ed i diplomi di ostetrica", ed al regio

decreto 24 luglio 1940, n. 1630, per ciò che concerne "l'ordinamento

degli studi" (art. 3, penultimo ed ultimo comma); ha disposto altresì

che "per il conseguimento del diploma di ostetrica", i corsi, cui

possono iscriversi le donne "in possesso del diploma di infermiera

professionale", hanno la durata di due anni, e che "la vigilanza

compete alla Giunta regionale" a mezzo dell'Assessore alla sanità

(art. 4, primo, secondo e quarto comma). La legge in parola risulta

dichiaratamente emanata "ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d.P.R. 15

gennaio 1972, n. 10 e degli artt. 27, lett. i), e 35 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, nel quadro delle funzioni regionali in materia di

formazione professionale".

2. - L'impugnativa del Governo poggia sul presupposto che la

formazione professionale dell'ostetrica, nonché l'ordinamento delle

relative scuole, pertengono esclusivamente al settore universitario, a

norma del regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 2128 e del relativo

regolamento 24 luglio 1940, n. 1630, "con la conseguenza che i corsi di

cui tratta la legge regionale impugnata rientrano nella competenza

statale e sono esclusi dalla competenza regionale a norma della lett.

i) dell'art. 27 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della lett. s)

dell'art. 30 stesso d.P.R.". Tanto è vero ciò - prosegue la difesa

dello Stato - che: le scuole di ostetricia o sono annesse alle

cliniche ostetrico - ginecologiche universitarie o sono istituite con

decreto presidenziale e "vigilate dalle Università"; il direttore

delle scuole annesse è lo stesso direttore della clinica universitaria

e quello delle altre scuole è nominato, per concorso o per

trasferimento, con le stesse modalità e con lo stesso stato giuridico

prescritti per i professori universitari; "per quanto poi concerne lo

stato giuridico del personale assistente tecnico e subalterno si

applicano in quanto possibile, le disposizioni relative alle

corrispondenti categorie universitarie"; alle suddette scuole sono

ammesse le donne in possesso del diploma di infermiera rilasciato dallo

Stato ovvero le studentesse in medicina e chirurgia che superino le

"prove di esame di anatomia, fisiologia, patologia generale, elementi

di igiene, tecnica assistenziale infermieristica" o abbiano già

superato "gli esami dei corsi di medicina e chirurgia (art. 3, legge 23

dicembre 1957, n. 1252)"; "i diplomi abilitanti alla professione

vengono rilasciati dall'Università a firma del Rettore"; "il parto

dev'essere assistito da una levatrice o da un medico chirurgo" e, a

norma dell'art. 18 del già menzionato r.d.l. n. 2128/1936, l'una è

tenuta, al pari dell'altro, a redigere il prescritto certificato di

assistenza, che deve poi essere prodotto all'ufficiale sanitario del

Comune. Ancora secondo la difesa dello Stato, non sarebbe rettamente

invocata dalla regione Campania la sentenza n. 128 del 1977, con la

quale questa Corte ha negato che la formazione dell'ostetrica sia a

livello universitario, giacché allora "la Corte era stata chiamata a

decidere della costituzionalità o meno del diverso trattamento

economico dei Direttori delle scuole autonome statali di ostetricia di

Trieste e di Venezia - determinato per legge in ragione della loro

posizione di impiegati dello Stato - rispetto a quello dei professori

direttori delle altre scuole autonome di ostetricia". A sostegno,

infine, della tesi dell'equiparazione tra professori universitari e

Direttori di scuole di ostetricia, l'Avvocatura dello Stato ricorda che

la legge 30 novembre 1973, n. 766 ha disposto il passaggio di questi

ultimi, a domanda, nel ruolo dei professori universitari, e che già la

legge 24 giugno 1950, n. 465 (art. 4) aveva consentito tale passaggio

agli Assistenti delle medesime scuole.

3. - L'art. 33, ultimo comma, Cost. comprende le Università tra

"le istituzioni di alta cultura" e riconosce a queste "il diritto di

darsi ordinamenti autonomi".

a) Appaiono conformi alla configurazione delineata dal legislatore

costituente, non solo la legge 11 luglio 1980, n. 382, il cui art. 63,

primo comma, recita testualmente che "l'Università è sede primaria

della ricerca scientifica", ed il cui Capo V, Titolo I, prevede il

ruolo dei "ricercatori", come il Titolo III è dedicato alla "ricerca

scientifica", ma persino il testo unico delle leggi sull'istruzione

superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in

larga parte ancora vigente. Anche questo, infatti, proclama

solennemente all'art. 1, primo comma, che "l'istruzione superiore ha

per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la

cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle

professioni". Ne deriva che non basta, perché una scuola attinga

livello universitario, che ivi siano impartiti, sia pure da professori

universitari, insegnamenti a fini professionali, ma occorre che vi

venga svolta anche la ricerca scientifica. Sono due, insomma, ed

inscindibili i compiti istituzionali delle Università: l'attività

didattica e quella scientifica, là dove venga esercitata soltanto

questa, si può avere un'istituzione di alta cultura - ed è il caso

del Consiglio nazionale delle ricerche

- , e là dove venga esercitata esclusivamente attività didattica,

non si ha Università.

b) Ancora dalla Costituzione si ottiene un altro elemento

caratterizzante l'Università e, quindi, la istruzione superiore: è

la potestà statutaria, sia pure "nei limiti stabiliti dalle leggi

dello Stato", come testualmente enuncia il già richiamato art. 33,

ultimo comma, Cost. Si tratta di una potestà non conculcata neppure

nel periodo autoritario, come comprovano: l'art. 17 del T.U. n. 1592

del 1933, a sensi del quale "ogni Università... ha uno speciale

statuto" (primo comma), "gli statuti sono proposti dal Senato

accademico, uditi il Consiglio di amministrazione e le Facoltà"

(secondo comma), "le modificazioni sono proposte ed approvate con le

medesime modalità" (terzo comma); l'art. 18, terzo comma, a sensi del

quale "lo statuto di ogni Università determina, per ciascuna

Facoltà..., le materie d'insegnamento, il loro ordine ed il modo con

cui debbono essere impartite"; l'art. 20, ottavo ed ultimo comma, a

sensi del quale "la durata degli studi per le scuole ed i corsi... è

determinata dagli statuti", etc. E proprio nell'autonomia

dell'ordinamento universitario può dirsi che trovi fondamento la

regola, ancorché esplicitata mediante una norma regolamentare - art.

42, secondo e terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 - ,

secondo cui le commissioni per gli esami, tanto di profitto, quanto di

laurea o di diploma, possono costituirsi soltanto "di professori

ufficiali..., di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno

parte della Facoltà", con esclusione di professionisti estranei. Da

quanto precede discende che non possono considerarsi a livello

universitario le scuole e gli istituti che siano assoggettati alla

vigilanza del potere governativo, che non abbiano autonomia di

determinazione per quanto riguarda le materie d'insegnamento, il loro

ordine, la durata degli studi e che debbano comporre le commissioni per

gli esami, o di profitto o di diploma, con membri non appartenenti alla

stessa scuola od istituto.

4. - Compito esclusivo delle scuole di ostetricia, invece, è

l'insegnamento, un insegnamento di carattere prevalentemente pratico, e

perciò a fini esclusivamente professionali. Nel regio decreto 24

luglio 1940, n. 1630, infatti, col quale è stato approvato il

regolamento, che in parte è ancora in vigore, per le scuole di

ostetricia, come modificato con decreto ministeriale 12 novembre 1958,

prima, e con d.P.R. 27 settembre 1980, n. 1029, poi, non è

rintracciabile una sola norma che contenga qualche cenno all'attività

di ricerca scientifica, la quale pertanto, almeno allo stato, è

preclusa alle predette scuole. E sul punto non si registra alcuna

innovazione sostanziale nel già menzionato d.P.R. n. 1029 del 1980,

recante "modificazioni all'ordinamento degli studi delle scuole di

ostetricia", ma solo la conferma della riduzione del corso di studi da

un triennio ad un biennio, già disposta dall'art. 1 della legge n.

1252 del 1957.

Tali scuole, inoltre, non godono di alcuna autonomia: non solo non

hanno la potestà statutaria che è riconosciuta alle Università per

quanto attiene alla didattica, ma questa non risulta disciplinata

neppure con legge, bensì con un regolamento, qual è il decreto

presidenziale n. 1029 del 1980 e qual era appunto il già menzionato

regio decreto n. 1630 del 1940, adottato di concerto tra il ministro

per la educazione nazionale e "quelli per l'interno, per la grazia e

giustizia, per le finanze e per le corporazioni"; "per l'esame di

diploma, la commissione è composta", non solo del professore -

direttore e di un professore o libero docente delle Facoltà o cultore

della materia, ma anche "del medico provinciale e di un medico -

chirurgo scelto dalla Facoltà in una terna proposta dal sindacato

professionale medico" (art. 32, terzo comma, regio decreto n. 1630 del

1940); il regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito

nella legge 25 marzo 1937, n. 921, statuisce all'art. 3, primo comma,

che "spetta al Ministro per l'educazione nazionale la vigilanza sulle

scuole di ostetricia autonome", anche se poi precisa nei due commi

successivi che tale "vigilanza" è esercitata tramite una Università.

5. - Le rilevazioni ed i raffronti di cui sopra inducono a

disattendere l'opinione, su cui si basa il ricorso de quo, che

l'attività formativa per la professione di ostetrica e, quindi,

l'ordinamento delle relative scuole siano da considerarsi equiparati al

livello universitario. La conclusione cui si perviene nel presente

giudizio trova, del resto, un precedente in termini nella pronuncia n.

128 del 1977, con la quale questa Corte ha testualmente sentenziato che

le "scuole, ove si svolgono i corsi per il conseguimento del diploma di

ostetrica, non possono considerarsi a livello universilario". E basta

la trascritta proposizione della surricordata sentenza a dimostrare

quanto sia inesatta l'affermazione dell'avvocatura dello Stato, secondo

cui, stante la diversità di quella fattispecie, "il richiamo alla

citata sentenza non appare pertinente".

Certo, gli elementi più sopra evidenti non sono i soli

caratterizzanti l'istruzione universitaria; altrettanto certamente,

tuttavia, si deve ritenere che, se non sono sufficienti, sono peraltro

necessari, perché possa ravvisarsi in una scuola dignità di

istituzione di alta cultura.

Non varrebbe in contrario osservare che, per il conseguimento del

diploma di ostetrica, la legge (art. 1 regio decreto legge n. 2128 del

1936) conosce, non solo le "scuole di ostetricia autonoma", ma anche le

"scuole di ostetricia annesse alle cliniche ostetrico - ginecologiche

delle Università", giacché allo stato attuale della legislazione la

conclusione conserva validità anche nei confronti di queste ultime,

che non mutano natura, fermi rimanendo la loro funzione, i loro

insegnamenti ed il tipo di questi, sol perché inserite nelle strutture

universitarie. Se fosse altrimenti, si dovrebbe riconoscere grado

universitario persino a tutte quelle scuole dichiaratamente

professionali che le Università sono autorizzate ad istituire, quali

"le scuole - convitto professionali per infermiere" (artt. 2 regio

decreto 21 novembre 1929, n. 2330; 130, primo comma, Testo unico delle

leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

1, secondo comma, legge 25 febbraio 1971, n. 124); le "scuole per

infermiere generiche e per infermieri generici" (art. 1 legge 20

ottobre 1954, n. 1046); "le scuole per l'abilitazione all'esercizio

dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica" (art.

4, primo comma, legge 4 agosto 1965, n. 1103), etc. Ed i richiami

testé fatti mostrano che una cosa è l'ambito universitario, altra

cosa è il livello universitario, e che pertanto non basta operare

nell'uno per conseguire il riconoscimento dell'appartenenza all'altro.

6. - Da ultimo, le considerazioni che al riguardo precedono non

appaiono scalfite dai residui argomenti della difesa dello Stato. E

senz'altro vero che alle scuole di ostetricia sono ammesse, sia le

donne in possesso del diploma di infermiera rilasciato dallo Stato, sia

le studentesse in medicina e chirurgia, le quali sostengono o abbiano

sostenuto positivamente taluni esami (artt. 2 e 3, primo comma, legge

23 dicembre 1957, n. 1252). Ma è vero altresì che, per conseguire il

diploma di infermiera, previa ammissione alle apposite scuole -

convitto professionali, basta possedere la "licenza di scuola media

inferiore o... altro titolo equipollente" (art. 20, primo comma, regio

decreto n. 2330 del 1929, come modificato con l'articolo unico del

d.P.R. 13 ottobre 1959, n. 1354), e basta un "corso biennale teorico -

pratico, con relativo tirocinio" (art. 135, primo comma, del T.U. n.

1265 del 1934). L'equiparazione tra studentesse al compimento del terzo

anno della facoltà di medicina ed infermiere con licenza di scuola

media inferiore che abbiano compiuto un corso biennale teorico -

pratico - può anche ritenersi un'incongruenza, dalla quale peraltro

non è corretto argomentare. E una delle tante incongruenze di una

normazione a strati sovrapposti e di livelli diseguali - qual è

appunto quella concernente il personale sanitario - , in cui, oltre a

modifiche ed abrogazioni puntuali, a deroghe particolari e temporanee,

a rettifiche (d.P.R. 5 maggio 1966, n. 280) di errori nel testo

promulgato di una legge, alle abituali norme transitorie - per non dire

del provvedimento che sostituisce il titolo di "ostetrica" a quello di

"levatrice" (regio decreto legge 1 luglio 1937, n. 1520) - , accade di

riscontrare persino l'abrogazione di un regolamento adottato con

decreto del Capo dello Stato (r.d. n. 1630 del 1940) con un decreto

ministeriale (12 novembre 1958) sostituito a sua volta con un decreto

presidenziale (n. 1029 del 1980).

Nessun rilievo, contrariamente a quanto mostra di ritenere

l'Avvocatura dello Stato, ha la "circostanza che i diplomi abilitanti

alla professione vengono rilasciati dall'Università a firma del

Rettore": competendo innegabilmente al Rettore di rilasciare i diplomi

conseguiti presso le scuole di ostetricia annesse alle cliniche

ostetrico - ginecologiche, il legislatore ha stimato che potrebbe

apparire illogico - e dar motivo ad equivoci sul differente valore dei

titoli - non estendere la competenza del Rettore ai diplomi conseguiti

presso le scuole autonome, su cui del resto l'Università esercita la

vigilanza per conto del Ministro. E si può per completezza aggiungere

che nulla proverebbe in contrario il richiamo, peraltro non fatto dalla

difesa dello Stato, all'art. 5 del d.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, il

quale statuisce che "i corsi di studio delle scuole dirette a fini

speciali sono corsi ufficiali universitari" ed "hanno durata biennale o

triennale". A sensi dello stesso articolo, infatti, il rilascio del

diploma è subordinato al "previo superamento di un esame di stato"

(primo comma) e prevede esplicitamente "attività scientifica" (secondo

e quarto comma), oltre che didattica. Bastano queste precisazioni a

dimostrare la non assimilabilità delle scuole di ostetricia ai

suddetti "corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali".

Infine, non giova ed, anzi, nuoce all'assunto della difesa dello

Stato il richiamo che questa fa al regio decreto legge n. 2128 del

1936, e propriamente all'art. 18, il quale dispone che "il parto deve

essere assistito da una levatrice o da un medico chirurgo e che nell'un

caso o nell'altro sarà redatto dalla levatrice o dal medico chirurgo

apposito certificato di assistenza che deve essere prodotto

all'ufficiale sanitario del Comune". Il "regolamento per l'esercizio

professionale delle ostetriche" (regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364)

dispone che l'ostetrica ha il "compito specifico dell'assistenza alla

donna durante la gestazione, il parto, il puerperio normale" (art. 1);

che "coadiuva i sanitari" nell'assistenza domiciliare (art. 2); che

"nei casi di aborto, anche se sospetto, deve astenersi da ogni

riscontro vaginale" (art. 4, capoverso), con esplicito divieto di

"praticare interventi manuali e strumentali" (art. 5), dovendosi

limitare a "praticare tutto quanto è consentito dalle disposizioni in

vigore alle infermiere generiche" (art. 9, prima parte) ed ancora

"dovrà chiedere l'immediato intervento del medico" persino "nei casi

di temperatura febbrile, di polso troppo frequente" (art. 6,

capoverso). Altrettanto chiare sono norme di valore legislativo: così

gli artt. 139, prima parte, del T.U. n. 1265 del 1934 e 40 del d.P.R.

27 marzo 1969, n. 128, i quali dispongono, rispettivamente, che "la

levatrice deve richiedere l'intervento del medico chirurgo non appena

nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona

alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto

irregolare", e che "la ostetrica capo è posta alle dirette dipendenze

del primario e dei sanitari ostetrico - ginecologi... (ed) ha tutte le

attribuzioni previste per il capo - sala".

La normativa sopra trascritta non abbisogna di interpretazione,

tanto chiaramente i suoi dettati letterali mostrano quali sono, almeno

allo stato attuale del sistema sanitario, la natura ed i limiti

dell'assistenza che l'ostetrica è tenuta a prestare e quali, quindi,

siano l'esatto significato e portata dell'art. 18 del regio decreto

legge n. 2128 del 1936, che l'Avvocatura dello Stato a torto invoca

nell'intento di convalidare l'asserita dimensione universitaria

dell'attività formativa per la professione di ostetrica. Proprio la

contraria conclusione, viceversa, sembra trovare convalida nel decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,

recante la "ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e

per la disciplina delle professioni stesse", il cui art. 1,

disponendone la ricostituzione in ogni provincia, parla di "Ordini dei

medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti", ma parla dei

"Collegi delle ostetriche", come l'art. 14 della legge 4 agosto 1965,

n. 1103 parla di costituzione in ogni provincia di un "Collegio degli

esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica".

Si deve pertanto ritenere che la formazione professionale

dell'ostetrica e l'ordinamento delle relative scuole rientrano nella

materia "istruzione artigiana e professionale", che l'art. 117 Cost.

attribuisce alla competenza delle regioni.

7. - Con il ricorso de quo, il Presidente del consiglio ha

denunziato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Campania, con la quale questa, in vista della "formazione degli

operatori sanitari" (art. l, primo comma) e nell'ambito della

"disciplina delle attività di formazione professionale per le

professioni sanitarie ausiliarie" (art. 1, cpv.), ha inteso istituire

"corsi di formazione per la professione di ostetrica" (artt. 2 cpv., e

4, primo comma) ed ha coerentemente disposto l'automatica decadenza

delle sole "convenzioni in precedenza stipulate tra Università ed enti

ospedalieri" (art. 5, primo comma). Premesso pertanto che non sono in

discussione le altre scuole di ostetricia, tanto quelle autonome,

quanto quelle annesse alle cliniche ostetrico - ginecologiche delle

Università, le quali tutte continuano ad essere disciplinate dalla

normativa statale, e riconosciuta, in base alle argomentazioni sopra

svolte, la competenza regionale in tema di "attività formative per la

professione di ostetrica", va rilevato che il ricorso, promosso per

asserito contrasto con l'art. 117 Cost., fa richiamo agli artt. 27,

lett. i), e 30, lett. s), del d.P.R. n. 616 del 1977. Senonché, a

parte la considerazione che tali motivi, una volta dichiarata

l'infondatezza della questione in riferimento all'art. 117 Cost., non

hanno una loro propria autonomia, le norme in parola risultano a torto

invocate.

L'art. 27, lett. i), infatti, attribuisce alla regione, in materia

di assistenza sanitaria ed ospedaliera, le funzioni amministrative "che

tendono... alla formazione degli operatori sanitari", esclusa "la

formazione universitaria e post - universitaria". Ma quest'ultima nella

specie non ricorre, come si è più sopra motivatamente affermato ed è

del resto esplicitamente dichiarata estranea all'indole dei corsi in

parola dall'art. 1, p.p., della legge impugnata. In quanto, poi,

all'art. 30, lett. s), che affida allo Stato "la determinazione dei

livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per

operatori sanitari", sembra corretto interpretare tale norma nel senso

che essa demanda allo Stato il compito di enunciare i principi

generali, cui il legislatore regionale deve ispirarsi. La legge

impugnata, prescrivendo all'art. 4, secondo comma, che "possono essere

iscritte ai corsi le donne che siano in possesso del diploma di

infermiera professionale", ha appunto stabilito il livello minimo,

senza divergere dai criteri già fissati con la normativa statale, e

pertanto non può dirsi che violi il menzionato art. 30, lett. s).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge della regione Campania ("attività formative per la

professione di ostetrica"), riapprovata il 25 settembre 1978, proposta

con ricorso 14 ottobre 1978 (reg. ric. 29/1978) dal Presidente del

Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in

relazione agli artt. 27, lett. i), e 30 lett. s), del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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