Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/02/1981 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 51legge 35/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma

quarto, della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (potere

di ritiro della licenza di caccia), promosso con ordinanza emessa il 20

novembre 1978 dal pretore di Cecina, nel procedimento civile vertente

tra Pitanti Arnaldo e il Comune di Bibbona, iscritta al n. 542 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 258 del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Mediante un'ordinanza emessa il 20 novembre 1978 - nel corso di un

procedimento civile vertente fra Pitanti Arnaldo e il Comune di Bibbona

- il pretore di Cecina ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, quarto comma,

della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, "nella parte

in cui prevede la facoltà della Amministrazione Comunale di

determinare il periodo di ritiro della licenza di caccia".

Il giudice a quo premette che "la licenza di porto d'armi per uso

di caccia consta di due autorizzazioni", l'una relativa "all'esercizio

della caccia", l'altra "al porto dell'arma". Ma ciò non toglie -

secondo l'ordinanza di rimessione - che si tratti di autorizzazioni

contenute in un solo documento, costituenti un'unica "licenza di

polizia"; sicché la competenza non solo a rilasciare, ma anche a

revocare la licenza stessa, spetterebbe all'autorità di pubblica

sicurezza, secondo i criteri indicati negli artt. 10 ed 11 del r.d. 18

giugno 1931, n. 773. Di qui la violazione del limite dei principi

fondamentali, in cui sarebbe incorso il legislatore regionale,

attribuendo alle amministrazioni comunali la potestà di "ritiro" della

licenza in questione.

Nessuna parte si è costituita nel giudizio, né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Va precisato anzitutto che la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 51, quarto comma, della legge regionale

toscana 4 luglio 1974, n. 35, può dirsi rilevante - ai fini del

giudizio a quo - malgrado l'ordinanza di rinvio si riferisca ad una

opposizione promossa contro l'ingiunzione al pagamento di una somma di

denaro, laddove la norma in esame è stata impugnata nella parte

concernente il ritiro della licenza di caccia. Effettivamente, dagli

atti del giudizio risulta con chiarezza che il procedimento ha per

oggetto un'ingiunzione con la quale il Comune di Bibbona ha non

soltanto determinato l'ammontare della sanzione pecuniaria relativa

all'infrazione riscontrata, ma anche ordinato la consegna della licenza

di caccia, "da intendersi ritirata per anni sei e gg. 180".

2. - Nel merito, è pacifico che l'atto del Comune, avverso il

quale è stata proposta opposizione da parte del cacciatore

interessato, si è precisamente fondato sul quarto comma dell'art. 51

della citata legge regionale n. 35 del 1974 (intitolata "Difesa della

fauna e regolamentazione dell'attività venatoria"): per cui spettava

all'amministrazione comunale competente per territorio determinare

"l'ammontare della sanzione e/o il periodo di ritiro della licenza",

nei confronti dei trasgressori alle disposizioni stabilite dalla legge

medesima.

All'epoca dell'ingiunzione comunale, datata 28 - 29 marzo 1977,

vigeva ancora l'art. 1 lett. o del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (sul

"trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni

amministrative statali in materia ... di caccia ..."), che manteneva

ferma "la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza

di porto d'armi per uso di caccia". E questa riserva derivava da una

discrezionale valutazione del legislatore delegato (che nella specie

non si espone a censure di legittimità costituzionale) circa il modo

di provvedere alla cura di interessi diversi, ma interferenti e

connessi, relativi da un lato alla pubblica sicurezza e d'altro lato

alla caccia: valutazione che la stessa Corte ha assunto a base della

decisione n. 47 del 1973, con cui sono state dichiarate di spettanza

statale (e non regionale) "le tasse e sopratasse sulle licenze di porto

d'armi per uso di caccia".

A due anni di distanza dal trasferimento, la Regione Toscana ha

invece disposto - in virtù dell'art. 18, terzo comma, della legge n.

35 del 1974 - che la licenza di caccia, per sé considerata, fosse

"rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale", "previo

conseguimento di porto d'armi, ai sensi delle vigenti leggi di pubblica

sicurezza, nonché previo versamento annuale in c/c di apposita tassa

di concessione". Coerentemente l'art. 51, quarto e quinto comma, della

legge stessa, ha demandato alla competente amministrazione comunale

l'esercizio del potere di ritiro della licenza a carico dei

trasgressori alle norme sulla caccia, mediante consegna agli uffici del

Comune.

Senonché la parte fondamentale (e più fortemente innovativa) di

questa disciplina è rimasta del tutto inoperante. Dapprima l'art. 1

della legge regionale 27 agosto 1974, n. 51, ha stabilito che "le norme

in materia di licenza di caccia" - già dettate dal terzo, quarto,

quinto, sesto e settimo comma dell'art. 18 della legge n. 35 - si

applicassero solo "a decorrere dal 1 aprile 1975"; ed ha mantenuto in

vigore, nel frattempo, le corrispondenti disposizioni del t.u. 5 giugno

1939, n. 1016, e successive modificazioni (implicitamente richiamate

dall'art. 1 lett. o del d.P.R. n. 11 del 1972). Quindi l'art. 20 della

legge regionale 31 maggio 1975, n. 64, ha ulteriormente rinviato

l'applicazione delle norme sul rilascio delle licenze di caccia da

parte dei Presidenti delle Giunte provinciali, sino all'entrata in

vigore dell'apposito regolamento di attuazione, già previsto dall'art.

18, sesto comma, della legge n. 35: regolamento che la Regione Toscana

non ha mai provveduto ad emanare.

Negli ultimi anni, tuttavia, la Toscana ha legiferato ulteriormente

in materia di caccia. In un primo tempo, l'articolo unico della legge

regionale 5 settembre 1978, n. 60, ha sostituito - fra l'altro - il

quarto comma dell'art. 51 della legge n. 35/1974, continuando però a

demandare alle amministrazioni comunali il ritiro delle licenze di

caccia, sia pure dopo avere consentito l'oblazione, ai sensi dell'art.

5 della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706. Successivamente,

invece, la legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, ha ridisciplinato per

intero la difesa della fauna e l'attività venatoria, con la

conseguente abrogazione delle leggi regionali n. 35 e n. 51 del 1974,

n. 64 del 1975, n. 60 del 1978: prevedendo in particolar modo -

secondo i principi stabiliti dalla legge statale 27 dicembre 1977, n.

968 - che "la licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata

dall'autorità di Pubblica Sicurezza", previo esame di abilitazione da

sostenere dinanzi una commissione nominata dalla Giunta regionale (art.

19, primo comma); e che l'amministrazione comunale può soltanto

formulare "la proposta di sospensione, di revoca o di esclusione

definitiva dalla concessione di licenza di caccia", per poi

trasmetterla al competente questore, che provvede ad applicare le

sanzioni stesse nei confronti dei trasgressori (art. 37, penultimo

comma).

- In tali circostanze, non si può ritenere che la Toscana si sia

limitata a disporre - con la norma denunciata - circa l'operatività di

una licenza da essa stessa rilasciata (tramite i Presidenti delle

Giunte provinciali), ai soli effetti della caccia nel territorio

regionale, senza incidere sulla competenza riservata allo Stato

mediante l'art. 1 lett. o del d.P.R. n. 11 del 1972. Né la disciplina

in questione può essere dunque collocata sul medesimo piano delle

soluzioni escogitate da altre coeve leggi regionali (art. 2, ultimo

comma, legge Piemonte 13 agosto 1973, n. 21; art. 11, secondo comma,

legge Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56; art. 27 legge Emilia - Romagna

30 luglio 1974, n. 33; art. 9 legge Veneto 8 settembre 1974, n. 48),

che più semplicemente prevedevano, a carico dei trasgressori, la

sospensione o il ritiro del tesserino venatorio, rilasciato dalle

competenti autorità locali. A1 contrario, consentendo alle

amministrazioni comunali il ritiro della licenza di caccia, ferme

restando le disposizioni del t.u. 5 giugno 1939, n. 1016 (e successive

modificazioni), quanto al rilascio della licenza medesima, la Regione

Toscana ha esorbitato dallo ambito - materiale e territoriale - della

competenza attribuitale in tema di caccia; ed ha in tal senso violato,

al di là degli specifici principi fondamentali desumibili dalle

vigenti leggi dello Stato, l'art. 117 della Costituzione.

Va pertanto annullato il quarto comma dell'art. 51 della legge

regionale n. 35 del 1974, nella parte in cui demanda alle

amministrazioni comunali l'esercizio del potere di ritiro della licenza

di caccia. Inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità conseguenziale

dell'identica norma dettata - successivamente all'instaurazione del

giudizio a quo - dal nuovo testo dell'art. 51, quarto comma, introdotto

dall'articolo unico della legge regionale n. 60 del 1978.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, quarto

comma, della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, nella

parte in cui demanda alle amministrazioni comunali l'esercizio del

potere di ritiro della licenza di caccia;

2) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 5 settembre 1978, n. 60, della Regione Toscana, nella parte in

cui, sostituendo il quarto comma dell'art. 51 della legge regionale n.

35 del 1974, demanda alle amministrazioni comunali l'esercizio del

potere di ritiro della licenza di caccia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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