Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1972 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 9/1972
  • art. 3d.P.R. 9/1972
  • art. 4d.P.R. 9/1972
  • art. 8d.P.R. 9/1972
  • art. 9d.P.R. 9/1972
  • art. 13d.P.R. 9/1972
  • art. 14d.P.R. 9/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

3, 4, 8, 9, 13 e 14 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (trasferimento

alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali

in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), promossi

con ricorsi proposti dalle Regioni Lombardia, Puglia ed Emilia-Romagna,

notificati il 2 marzo 1972, depositati in cancelleria il 9 e 10 mano

1972 ed iscritti ai nn. 46, 47 e 48 del registro ricorsi 1972.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Feliciano Benvenuti e Leopoldo Elia, per la

Regione Lombardia, l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione Puglie,

gli avvocati Francesco Galgano e Guido Viola, per la Regione

Emilia-Romagna, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele

Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato in data 2 marzo 1972 la Regione

Lombardia ha proposto questione di legittimità costituzionale

relativamente ad alcune disposizioni del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9,

per contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 76 della Costituzione.

In particolare, vengono impugnati:

a) l'art. 1, comma secondo, lett. a), che, nell'attuare il

trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative

concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,

sembra abbia inteso riferirsi a quelle sole istituzioni che operino

nell'ambito delle singole Regioni, escludendo così le altre che, pur

avendo sede in una Regione, svolgano la loro attività in un ambito

più vasto;

b) l'art. 1, comma secondo, lett. h), poiché limita la competenza

regionale in materia di interventi in favore dei profughi italiani e

dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata

dalla legge 25 luglio 1971, n. 568, ai soli provvedimenti successivi

alla "prima assistenza";

c) l'art. 3, comma primo, punto 1, che, oltre a ledere le

competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni, sarebbe viziato

anche per eccesso di delega rispetto all'art. 17, comma primo, lett. a)

della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilendo che rimangono ferme le

competenze degli organi statali in ordine "alla assistenza degli

stranieri in relazione alle convenzioni internazionali";

d) l'art. 3, comma primo, punto 2, che mantiene la competenza

amministrativa statale per quanto attiene "agli interventi

assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per

altre esigenze di carattere straordinario o urgente o di carattere

perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle

diverse Regioni", mentre solo nell'esercizio della sua competenza

legislativa lo Stato potrebbe eventualmente, ai sensi del terzo comma

dell'art. 119 della Costituzione, assegnare alle Regioni contributi

speciali per provvedere a scopi determinati;

e) l'art. 3, comma primo, punto 3, che fa salva, sia pure

transitoriamente, la competenza statale relativamente ai citati di

soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel

territorio regionale, previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 della

legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dall'art. 4 del relativo regolamento 5

febbraio 1891, n. 99, in quanto soggetti a vigilanza per motivi

assistenziali in base alle leggi vigenti od in quanto ricevano

finanziamenti pubblici e stipulino convenzioni con enti pubblici,

mentre l'art. 117 della Costituzione non distinguerebbe fra istituzioni

pubbliche ed istituzioni private di beneficenza, assegnando l'intero

settore alla competenza regionale;

f) l'art. 3, comma primo, punto 4, che riserva allo Stato gli

interventi a favore di particolari categorie di assistiti, mentre anche

a voler interpretare restrittivamente gli artt. 117 e 118 correlandoli

al disposto dell'art. 38 della Costituzione avrebbero comunque dovuto

essere stabiliti i limiti della integrazione statale a quegli enti ed

istituti che agiscano nella materia trasferita alle Regioni e si

avrebbe, inoltre, un eccesso di delega rispetto all'art. 17, comma

primo, lett. b) della citata legge n. 281 del 1970 che prevede il

trasferimento delle funzioni per settori organici e non per ritagli di

materie;

g) l'art. 3, comma primo, punto 5, che riserva allo Stato la

potestà amministrativa di autorizzare gli enti assistenziali pubblici

e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni

immobili, con violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione ed

eccesso dalla delega di cui all'art. 17, primo comma, lett. a) della

legge n. 281 del 1970, in quanto mira a soddisfare le esigenze di

carattere unitario conservando allo Stato l'esercizio di alcune

funzioni amministrative, in luogo di quella di indirizzo e di

coordinamento sulle attività amministrative delle Regioni;

h) l'art. 4, che, collegandosi all'art. 1, comma secondo, lett. a),

mantiene ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli

enti pubblici a carattere nazionale e o pluriregionale operanti nel

settore della beneficenza e della assistenza, come pure in ordine agli

enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale;

i) l'art. 8, che contrasterebbe con gli artt. 117, 118, 119, comma

secondo, della Costituzione e 18 della legge n. 281 del 1970,

riservando sia pure temporaneamente allo Stato spese inerenti alle

normali funzioni delle Regioni ed omettendo di trasferire a queste

ultime i mezzi necessari per far fronte alle spese impegnate o in corso

di erogazione, già deliberate dallo Stato;

l) l'art. 9, che mantiene una competenza residua ai comitati

provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, in violazione degli

artt. 117 e 118 Cost. e dell'art. 17, comma primo, lett. b) della legge

n. 281 del 1970;

m) gli artt. 13 e 14 per illegittimità derivata e conseguenziale

rispetto a quella delle disposizioni innanzi ricordate.

2. - Anche la Regione Puglia, con ricorso notificato il 2 marzo

1972, ha proposto questione di legittimità costituzionale

relativamente all'art. 3, comma primo, n. 3, ed all'intero art. 4 del

decreto delegato n. 9 del 1972.

La prima norma contrasterebbe con l'art. 117 della Costituzione,

escludendo praticamente le Regioni da ogni competenza in ordine a

qualsiasi comitato di soccorso o istituzione privata di beneficenza e

violerebbe altresì la legge di delega che assegna allo Stato soltanto

funzioni di indirizzo e coordinamento rispetto all'attività regionale.

Analoghi vizi di costituzionalità si prospettano per l'altra

disposizione, che pur se temporaneamente, riserva allo Stato tutte le

attribuzioni in ordine ad enti di beneficenza pubblici e privati, a

carattere nazionale o pluriregionale.

3. - Un terzo ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna con

atto notificato il 2 marzo 1972, impugna di legittimità costituzionale

l'art. 1, comma secondo, lett. a), l'art. 3, n. 3, n. 4 e n. 5, l'art.

4 e l'art. 9 dello stesso decreto delegato per contrasto con gli artt.

117 e 118 della Costituzione, prospettando profili sostanzialmente non

diversi da quelli posti in evidenza dalla difesa della Regione

Lombardia. E rispetto all'art. 3, n. 3, solleva questione di

legittimità costituzionale anche per violazione degli artt. 76 e 77,

primo comma, della Costituzione, in relazione alla delega contenuta

nell'art. 17 della legge n. 281 del 1970, sotto un triplice aspetto:

perché la norma in esame: a) impedirebbe il passaggio simultaneo ed

organico delle funzioni per settori richiesto dalla legge; b)

prorogherebbe al 6 giugno 1972 il termine fissato da tale legge ner il

trasferimento delle funzioni amministrative; c) subordinerebbe questo

trasferimento al previo riordinamento della materia.

4. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con deduzioni depositate il 22 marzo 1972, nelle quali replica

analiticamente alle censure prospettate dalle tre Regioni ricorrenti.

In particolare, per quel che attiene all'art. 1, comma secondo,

lett. a) - come pure all'art. 4 - del decreto presidenziale impugnato,

ricorda che il limite territoriale vincola l'intera attività

legislativa ed amministrativa regionale, mentre in riferimento alla

successiva lett. b) della stessa disposizione considera la riserva ivi

espressa in favore dello Stato come necessitata da finalità unitarie e

perequatrici degli oneri che altrimenti graverebbero prevalentemente

sulle Regioni di frontiera.

Parimenti non suscettibili di accoglimento sarebbero anche le

questioni relative all'art. 3, comma primo: per il n. 1, concernendo

detta norma l'assistenza agli stranieri assunta pattiziamente dallo

Stato nei confronti di altri Stati o di organizzazioni internazionali e

come tale non affidabile alle Regioni per la sua diretta inerenza ad

una condotta di politica estera; per il n. 2, avendo la sentenza n. 208

del 1971 di questa Corte ammesso la legittimità di interventi

concorrenti da parte dello Stato in ordine alle istituzioni pubbliche

di assistenza e beneficenza per fronteggiare esigenze di carattere

straordinario ed urgente occasionate da calamità naturali e

costituendo, d'altra parte, il decreto presidenziale impugnato atto con

forza di legge conformemente alla prescrizione dell'art. 119, comma

terzo, della Costituzione; per il n. 3, difettando di interesse il

ricorso relativamente a competenze della Regione rimaste impregiudicate

in attesa del previsto riordinamento della materia; per il n. 4, avendo

tale norma ad oggetto interventi globali a favore di intere categorie

di cittadini per i quali l'aspetto assistenziale assumerebbe una

funzione solo strumentale, e perciò marginale, rispetto a quello

preminente del loro reinserimento nella società e nel mondo del

lavoro; per il n. 5, riferendosi questo punto ad una normativa estranea

alla materia in esame e comune a tutte le persone giuridiche,

indipendentemente dalla loro attività (cfr. artt. 17 e 782, ultimo

comma, codice civile).

Quanto, poi, all'art. 8, il suo contenuto transitorio risponderebbe

al criterio generale della "perpetuatio", valido sia per la

giurisdizione che per l'amministrazione e rifletterebbe spese già

impegnate a carico del bilancio statale. La censura relativa all'art. 9

sarebbe, invece, inammissibile per carenza di interesse della Regione

rispetto ad un problema che riguarda non materia ad essa spettante ma

l'organizzazione di uffici rimasti statali. Ed anche rispetto agli

artt. 13 e 14, che indicano soppressioni e riduzioni dei capitoli del

bilancio statale, l'impugnazione dovrebbe respingersi sia per mancanza

di interesse sia per insindacabilità del potere discrezionale

esercitato dal Parlamento in sede di assestamento di alcune voci del

bilancio dello Stato che nessuna entrata attribuiscono alle Regioni.

5. - Con successive memorie le parti hanno insistito nelle

rispettive conclusioni, confermandole anche alla pubblica udienza, ove

peraltro la Regione Lombardia ha dichiarato di rinunciare - e la

rinuncia è stata accettata dall'Avvocatura dello Stato per il

Presidente del Consiglio dei ministri - alle censure proposte

relativamente agli artt. 1, comma secondo, lett. h), e 3, n. 1 e n. 5

del decreto presidenziale impugnato. Considerato in diritto :

1. - I ricorsi delle Regioni Lombardia, Puglia ed Emilia-Romagna

hanno ad oggetto disposizioni contenute nel decreto legislativo

delegato 15 gennaio 1972, n. 9, proponendo questioni identiche od

analoghe. Vengono pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - In seguito alla rinuncia della Regione Lombardia, accettata

dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui in narrativa, deve

dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente agli artt.

1, comma secondo lett. h) e 3, n. 1 (rapporti internazionali ed

assistenza agli stranieri, diversi dai "profughi stranieri" menzionati

nel n. 4 del medesimo articolo 3), perché la relativa questione di

legittimità costituzionale era stata proposta unicamente dalla

anzidetta Regione.

3. - Complessivamente riguardate, le restanti censure possono

suddistinguersi in due gruppi, a seconda che involgano direttamente

questioni relative alla determinazione della materia che, sotto il nome

di "beneficenza pubblica", gli articoli 117 e 118 Cost. attribuiscono

alla potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni a statuto

ordinario, ovvero denuncino particolari interferenze statali

nell'ambito di quella stessa materia, pur se - come assumono -

restrittivamente intesa, di cui il decreto in oggetto ha operato il

trasferimento.

E poiché tale decreto è stato adottato sulla base della delega

contenuta nell'art. 17 della legge n. 281 del 1970, la quale si limita

a riferirsi alle materie di cui all'art. 117 Cost., così come in

questo elencate, la maggior parte delle censure mosse dalle Regioni

ricorrenti per asserita violazione dell'art. 117, e conseguentemente

dell'art. 118 Cost., implicano al tempo stesso un ulteriore profilo di

illegittimità costituzionale, per violazione anche della legge di

delega (e perciò dell'art. 76 Cost.) con speciale riguardo al

principio, enunciato nel suo art. 17, che il trasferimento delle

funzioni avvenga "per settori organici di materie", riservando allo

Stato - nelle materie stesse - la funzione di indirizzo e di

coordinamento dell'attività delle Regioni che attengano ad esigenze di

carattere unitario. Con il che torna a proporsi pregiudizialmente il

problema della determinazione della materia costituzionalmente

spettante alla competenza regionale, essendo in relazione a questa,

come risulta anche testualmente dalla lett. a) dell'art. 17, che

indirizzo e coordinamento trovano la loro ragion d'essere.

Una chiara indicazione al riguardo si trae dalla stessa dizione,

"beneficenza pubblica", adoperata nell'art. 117 Cost., che trova

sostanziale riscontro (nonostante qualche trascurabile oscillazione

lessicale) nelle analoghe locuzioni adottate dagli statuti

costituzionali delle Regioni ad autonomia differenziata: "assistenza e

beneficenza pubblica", secondo la formula degli artt. 4, lett. h),

dello Statuto della Sardegna; 3, lett. i) dello Statuto della Valle

d'Aosta e 11, n. 25, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, nel testo

modificato dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; "pubblica

beneficenza ed opere pie", come si legge invece nell'art. 14, lett. m),

dello Statuto siciliano; "istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza", come si esprimeva inizialmente l'art. 5. n. 2, dello

Statuto del Trentino-Alto Adige e si esprime adesso quello del

Friuli-Venezia Giulia, nell'art. 5, n. 6.

A prima vista, anzi, la dizione dell'art. 117 potrebbe persino

apparire più restrittiva, richiamando letteralmente l'intitolazione

inizialmente propria della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e del

relativo regolamento (dove si contiene tuttora la disciplina

fondamentale della materia); ma non vi ha dubbio - argomentando anche

dalla previsione nel medesimo alinea, accanto alla "beneficenza

pubblica", della "assistenza sanitaria ed ospedaliera" - che sia da

considerare in realtà equivalente a quella, che più spesso ricorre,

come si è ora visto, negli statuti speciali, di "assistenza e

beneficenza": assunta nella nostra legislazione, in luogo della

originaria intitolazione della legge del 1890, fin dalla riforma

introdotta con il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2841. Con tale formula -

per ormai costante tradizione legislativa e dottrinale - si è soliti

designare un settore normativo bene individuato, venutosi

progressivamente sviluppando sul tronco della menzionata legge del 1890

ed avente ad oggetto un complesso di attività, tra loro

sufficientemente omogenee, esplicate in misura prevalente da organi ed

enti locali, che non si confondono - pur affiancandovisi ed

integrandone, ove necessario, le carenze - con quelle che nel loro

insieme danno vita alla "assistenza sociale", strettamente intesa, cui

ha riferimento, con specifico riguardo ai cittadini inabili al lavoro,

il primo comma dell'articolo 38 Cost., che, rimette poi, nel quarto

comma, i compiti ad essa inerenti - al pari di quelli relativi alla

"previdenza sociale" - ad "organi ed istituti predisposti od integrati

dallo Stato".

La prima è caratterizzata essenzialmente - anche quando, come di

regola, l'esercizio ne sia obbligatorio - dalla discrezionalità delle

prestazioni, in denaro o in servizi, erogabili in favore di tutti

coloro che - per qualsiasi causa ed a prescindere da particolari status

e qualifiche - versino in condizione di bisogno: determinante è in

essa la considerazione della concreta situazione del singolo individuo,

la valutazione della personalità e delle condizioni di vita

dell'assistibile, in relazione, peraltro, alle disponibilità materiali

dell'ente od organo erogante.

La seconda, invece, specie nei più recenti sviluppi della

legislazione, è orientata nel senso di eliminare o ridurre entro

limiti rigorosi, ancorandola all'accertamento di dati oggettivi, la

discrezionalità degli organi od enti erogatori, così da rendere

progressivamente concreto quel "diritto" all'assistenza sociale, che il

primo comma dell'art. 38 Cost. vuole sia attribuito ad ogni cittadino

"inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere".

Preminente è in essa la tipizzazione legislativa di determinate

categorie di assistibili, per modo che le prestazioni rispettivamente

previste abbiano a spettare a chiunque vi rientri, e per il sol fatto

di rientrarvi. E, rispettivamente, anche le prestazioni sono, a loro

volta, uniformemente stabilite alla stregua di valutazioni medie,

configurandosi - tendenzialmente - come sostitutive od integrative di

un reddito da lavoro mancante od insufficiente.

Che si tratti di due diverse forme di assistenza, delle quali

soltanto la prima è considerata, a livello costituzionale, come di

competenza di tutte le regioni (siano queste di diritto comune o ad

autonomia speciale) è ulteriormente confermato dalla circostanza che

in alcuni statuti costituzionali risultano altresì disciplinate -

separatamente e, per solito, diversamente da quella in materia di

assistenza e beneficenza - competenze regionali differenziate (di

integrazione e adattamento della legislazione statale) aventi ad

oggetto, appunto, la "assistenza sociale", prevista in unico contesto

con le analoghe competenze aventi ad oggetto il "lavoro" e la

"previdenza sociale"; così, nell'art. 5 lett. b), dello Statuto della

Sardegna e nell'art. 6, n. 2, dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia;

così pure, sostanzialmente, nell'art. 17, lett. f) dello Statuto della

Regione siciliana. Ed è ovvio che siffatte previsioni, che ben si

accordano con i principi posti dall'art. 38 Cost., non avrebbero senso,

ove la "assistenza sociale" già fosse ricompresa in quella "assistenza

e beneficenza pubblica", alla quale puntualmente corrisponde, secondo

quanto fin qui rilevato, la "beneficenza pubblica" di cui all'articolo

117 della Costituzione.

Se questa è la materia che l'art. 117 Cost. prescrive sia

trasferita alla potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario

(e conseguentemente, alla loro potestà amministrativa), deve

soggiungersi che, in conformità al testuale disposto della VIII

disposizione transitoria della Costituzione (avente specifico

riferimento al passaggio alle regioni delle funzioni "statali" ad esse

spettanti, nonché dei funzionari e dipendenti delle amministrazioni

anche centrali "dello Stato"), l'oggetto della delega conferita al

Governo dall'art. 17 è sicuramente circoscritto alle sole competenze

per l'innanzi spettanti ad organi statali, come risulta d'altronde

confermato dalla successiva disposizione dell'art. 18 concernente le

soppressioni o riduzioni da apportare conseguentemente agli

stanziamenti previsti "nei singoli stati di previsione della spesa dei

ministeri competenti".

Né il legislatore delegato avrebbe potuto, senza incorrere in

violazione dell'art. 76 Cost., attuare quel riordinamento degli enti a

carattere nazionale o interregionale, preannunciato nel primo comma

dell'art. 4 e che rientra d'altronde nella più lata previsione della

IX disp. trans. Cost., a seguito del quale soltanto potrebbero

eventualmente enuclearsi ulteriori settori di materia attribuibili alle

regioni.

4. - Alla stregua di tali premesse, risulta la non fondatezza delle

censure all'art. 4, poc'anzi richiamato, nella parte in cui - per

l'appunto - mantiene ferme le attribuzioni statali concernenti istituti

od enti a carattere nazionale o pluriregionale, sino al loro

riordinamento. A quanto già osservato in proposito non è superfluo

aggiungere il rilievo, di ordine pratico, della inammissibile

confusione che si determinerebbe ove enti con finalità, dimensioni e

strutture nazionali o comunque eccedenti l'ambito di una singola

regione, finché perdurino con siffatti caratteri, venissero

disciplinati, pur nel rispetto dei limiti dei principi e degli

interessi stabiliti dall'art. 117 Cost., da una molteplice varietà di

distinte e diverse legislazioni, emanate da ciascuna Regione per la sua

parte.

Strettamente connessa con l'art. 4 è la questione proposta nei

confronti del criterio adottato nell'art. 1, comma secondo, lett. a),

per la localizzazione regionale delle istituzioni pubbliche

assistenziali, in forza del quale passerebbero alle singole Regioni

quelle tra esse a che operano nel territorio regionale": con la

possibile conseguenza - come si assume dalle Regioni Lombardia ed

Emilia-Romagna - di sottrarre illegittimamente dal trasferimento le

funzioni attualmente esplicate da organi statali in ordine ad

istituzioni che, come spesso accade, svolgono la loro attività

operativa fuori del territorio della Regione in cui hanno la loro sede.

Ma diverso è il significato che deve correttamente attribuirsi

alla disposizione impugnata. L'espressione va, infatti, intesa come

avente riferimento a quelle istituzioni che nella Regione hanno la loro

sede (e in essa quindi "operano", nel senso che quivi si esplica la

loro attività organizzativa e decisionale) e che - da norme di leggi o

regolamenti, dagli statuti o dalle tavole di fondazione, e in mancanza

alla stregua della prassi costante - risultano al tempo stesso

destinate, esclusivamente o prevalentemente, a vantaggio della

rispettiva popolazione (ed anche in questo senso, finalistico,

"operano" perciò nella Regione). Così interpretata, la disposizione

dell'art. 1, comma secondo, lett. a), non è costituzionalmente

illegittima.

5. - Discende altresì dalle premesse sopra affermate al punto 3

l'infondatezza delle censure all'art. 3, n. 3, che mantiene ferme le

competenze statali in ordine ai comitati di soccorso ed altre

istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale,

"fino a quando la materia non sarà disciplinata con successivo

provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972" (vale a dire entro il

biennio prefissato per l'esercizio della delega conferita al Governo

dall'art. 17 della legge n. 281 del 1970): giacché gli enti privati,

l'attività esplicata dai quali è oggi ricoperta dalla garanzia

dell'ultimo comma dell'art. 38 Cost. ("L'assistenza privata è

libera"), non rientrano nella materia della beneficenza pubblica.

Ché, anzi, già la legge fondamentale del 1890, nell'art. 2,

riferendosi alla fenomenologia del tempo, dichiarava espressamente

sottratti alla disciplina da essa dettata i comitati di soccorso ed

altre istituzioni temporanee, in ragione del loro carattere precario;

le fondazioni in pro dei membri di famiglie determinate, non soggette a

devoluzione alla beneficenza pubblica, a causa della natura

particolaristica dei loro scopi; nonché le associazioni e società,

regolate dalle disposizioni del codice civile (e cioè, aventi

struttura meramente privatistica).

Ed è perciò che, nei confronti degli anzidetti enti assistenziali

privati, i poteri attribuiti dalla nostra legislazione alle pubbliche

autorità sono diversi, e comunque più tenui, rispetto a quelli

esercitabili in ordine alle istituzioni assistenziali pubbliche, come

risulta dallo stesso art. 2, commi secondo e terzo, della legge del

1890 e più recentemente dall'art. 4, lett. e), del d.l.lgt. 22 marzo

1945, n. 173, sui comitati provinciali di assistenza e beneficenza.

L'infondatezza della censura principale coinvolge l'infondatezza

anche delle ulteriori questioni sollevate nei confronti della

disposizione dell'art. 3, n. 3, poiché queste muovono tutte dal

presupposto della appartenenza delle istituzioni private alla materia

spettante alle regioni.

6. - Rappresenta ulteriore corollario dei criteri in precedenza

enunciati al punto 3 la infondatezza delle censure rivolte al n. 4

dell'art. 3, che riserva allo Stato le attuali competenze in ordine

alle pensioni ed assegni "a carattere continuativo", cui hanno diritto,

ricorrendo le condizioni rispettivamente stabilite dalle leggi 27

maggio 1970, n. 382, 26 maggio 1970, n. 381, 30 marzo 1971, n. 118, i

ciechi, i sordomuti ed i mutilati e invalidi civili; in ordine ai

soccorsi, a norma della legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive

modificazioni, alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle

armi; all'assistenza - a norma della legge 12 aprile 1962, n. 185, e

successive modificazioni - agli orfani dei caduti per servizio e alle

donne uscite dalle soppresse case di tolleranza o che, già avviate

alla prostituzione, intendano tornare ad onestà di vita (legge 20

febbraio 1958, n. 75), nonché - limitatamente alla fase del primo

intervento - ai profughi italiani e rimpatriati, di cui alle leggi 19

ottobre 1970, n.744, e 25 luglio 1971, n. 568. Tutte queste ipotesi,

infatti, pur nella varietà delle rispettive discipline, hanno in

comune, per un verso, la tipizzazione legislativa, su piano nazionale,

di particolari categorie di aventi titolo all'assistenza,

l'appartenenza alle quali è accertabile alla stregua di criteri

oggettivi; e, per altro verso, la predeterminazione, talora

minuziosamente regolata, delle prestazioni ad essi spettanti.

Per quanto concerne, infine, il riferimento dello stesso n. 4

dell'art. 3 "ai profughi stranieri", la competenza statale si

giustifica in base al rilievo che si tratta di ottemperare, con misure

immediate, ad obblighi internazionali dello Stato (accordo tra Governo

italiano e IRO, reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 907, e

Convenzione di Ginevra, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n.

722), del cui inadempimento, sia pure per un singolo caso, lo Stato

medesimo diverrebbe responsabile: di guisa che non sarebbe sufficiente

il ricorso a quella funzione di indirizzo e coordinamento cui si

richiamano i ricorsi e che, comunque, contrariamente a quanto in essi

si afferma, non è prevista dall'art. 17 della legge n. 281 del 1970

come l'unico modo per fare legittimamente fronte - nelle materie di

competenza regionale - agli obblighi internazionalmente assunti dallo

Stato.

7. - Infondate sono anche le altre questioni, di ordine più

particolare, proposte dalle Regioni ricorrenti.

Per quanto riguarda gli interventi assistenziali previsti dalla

legge n. 996 del 1970, sulla protezione civile, e più precisamente

dall'art. 6, lett. a), n. 2, della legge medesima (assistenza di primo

soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, mediante

reparti del Corpo nazionale vigili del fuoco e centri assistenziali di

pronto intervento), riservati allo Stato dall'art. 3, n. 2, del decreto

in oggetto, valgono le considerazioni con cui questa Corte ebbe a

ritenere infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale, a

suo tempo sollevate dalla Regione del Trentino-Alto Adige (sent. n. 208

del 1971).

Da un lato, infatti, l'applicabilità della norma denunciata, come

della legge n. 996 nel suo insieme, è condizionata alla ipotesi di

calamità naturali che "per la loro natura o estensione debbano essere

fronteggiate con interventi tecnici straordinari", secondo il principio

affermato nell'art. 1: onde l'esigenza di assicurare - in presenza di

eventi che trascendono l'ambito regionale e nel corso della fase

operativa - effettiva unità di indirizzo e di azione, accentrandone il

compito e la responsabilità nello Stato, quale ente esponenziale

dell'intera collettività. D'altro lato, come pure venne messo in

rilievo nella menzionata sentenza, gli interventi di competenza statale

non incidono sulle normali attribuzioni regionali in materia di

assistenza e beneficenza, ché anzi, come risulta da numerose

disposizioni della legge n. 996, gli enti territoriali e locali,

comprese le pubbliche istituzioni assistenziali, sono chiamati a dare

il loro contributo, secondo i programmi predisposti dai comitati

regionali per la protezione civile, nei più vari settori, e tra

l'altro proprio nel campo dell'assistenza (testualmente richiamato

nell'art. 7 della legge).

Nemmeno possono considerarsi lesivi dell'autonomia regionale nella

materia assistenziale gli altri interventi previsti nello stesso n. 2

dell'art. 3, poiché essi hanno carattere aggiuntivo rispetto ai

compiti ordinariamente esplicabili dalle Regioni, in relazione a

situazioni particolari ed imprevedibili, cui esse non sarebbero in

grado di far fronte (o di far fronte con la necessaria tempestività ed

efficacia). E non è pertinente, con specifico riguardo agli interventi

perequativi, il richiamo al terzo comma dell'art. 119 Cost., che

prescrive, bensì, lo strumento della legge, ma per l'assegnazione a

singole Regioni di contributi istituzionalizzati, rivolti al

conseguimento di scopi permanenti o comunque duraturi nel tempo: che

sono cosa diversa da quei bisogni sporadici, che possano manifestarsi

qua e là, secondo le circostanze e le condizioni locali, cui si

riferisce la disposizione impugnata.

Vanno altresì disattese le doglianze delle Regioni Lombardia ed

Emilia-Romagna quanto alla riserva allo Stato delle competenze relative

alla autorizzazione agli enti assistenziali ad accettare lasciti e ad

acquistare immobili (n. 5 dell'art. 3), trattandosi di una

particolarissima figura di controlli, oggi disciplinata nell'art. 17

del codice civile e negli artt. 5 e 7 delle rispettive Norme di

attuazione, inerente al regime comune a tutte le persone giuridiche,

quali che ne siano la natura e gli scopi istituzionali.

Sono del pari prive di fondamento le censure all'art. 8, che detta

norme transitorie per quel che riguarda i procedimenti amministrativi

in corso, mantenendo la competenza statale per la definizione di quelli

che abbiano comportato l'assunzione di impegni anteriormente alla data

del trasferimento delle funzioni o che trovino il proprio finanziamento

in somme imputate al conto dei residui del bilancio dello Stato. Il

criterio adottato è razionale e, mentre si adegua alle norme generali

sulla contabilità di Stato, non contrasta con alcun principio

costituzionale né può dirsi sottragga frazioni di materia alla

competenza regionale o disconosca - come - si assume dalle Regioni

ricorrenti - il diritto delle stesse, a norma del secondo comma

dell'art. 119 Cost., ad avere assicurati i mezzi per assolvere ai loro

compiti "normali". È, infatti, caratteristica naturale delle

disposizioni transitorie di dettare una disciplina provvisoria e

differenziata, per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova

disciplina legislativa di determinati oggetti, com'è il caso, appunto,

dei procedimenti in corso previsti dall'art. 8: i quali, proprio

perché in corso al momento dell'inizio dell'attività delle Regioni a

statuto ordinario, non rientrano tra i compiti "normali" a queste

spettanti.

La non fondatezza delle questioni fin qui prese in esame implica la

non fondatezza anche delle censure - prospettate d'altronde come

conseguenziali - all'art. 9, che conserva ai comitati provinciali di

assistenza e beneficenza le attuali funzioni, ad eccezione di quelle

trasferite alle Regioni a statuto ordinario, e agli artt. 13 e 14 che,

in connessione al medesimo trasferimento, indicano - rispettivamente -

le soppressioni e riduzioni da apportare agli stati di previsione della

spesa dei Ministeri dell'interno e del tesoro, nonché i criteri per il

computo delle spese aggiuntive, determinandone l'ammontare, per l'anno

1972, in lire 5.733,8 milioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo,

lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,

n. 9, sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni

amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del

relativo personale, proposta in riferimento agli artt. 117 e 118 della

Costituzione dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna con i ricorsi di

cui in epigrafe;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 3, 4, 8, 9, 13 e 14 dello stesso decreto presidenziale,

proposte, in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della

Costituzione, dalle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia con i

ricorsi di cui in epigrafe;

c) dichiara cessata la materia del contendere per la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lett. h) e

dell'art. 3, n. 1, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dello

stesso decreto presidenziale, proposta, in riferimento agli artt. 117 e

118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GTUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari