Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1971 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 46,

secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 maggio 1969 dal pretore di Nocera

Inferiore nel procedimento penale a carico di Palladino Alfonso ed

altri, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969;

2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1970 dal pretore di Salerno nel

procedimento penale a carico di Guarino Bartolomeo ed altri, iscritta

al n. 144 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore

Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Nocera Inferiore e quello di Salerno, con le due

ordinanze indicate in epigrafe, hanno prospettato il dubbio sulla

legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 46 del codice

di procedura penale, che consente al giudice di separare i giudizi

connessi: il provvedimento del giudice sarebbe insindacabile e

distoglierebbe l'imputato dal giudice precostituito ai sensi degli

artt. 45 e 46, primo comma, del codice di procedura penale, avendo

questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 130, ritenuto criterio

fondamentale di competenza quello di connessione.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

procedimento di cui all'ordinanza 12 maggio 1969, ha fatto presente che

la questione è irrilevante, o perché conseguenza della separazione

dei giudizi è il ripristino della competenza originaria, e quella del

pretore sarebbe incontestabile, perché il processo si riferiva a

contravvenzione, o perché il pretore avrebbe dovuto rinviare gli atti

al tribunale competente per il giudizio al quale quello di cui si

tratta era connesso.

Nel merito viene rilevato che la sentenza di questa Corte, invocata

dal pretore, riguardava un caso in cui era consentito al p.m. di

separare procedimenti con suo provvedimento successivo al sorgere della

regiudicanda, che aveva carattere meramente discrezionale, non dovendo

indicare i motivi per cui la separazione era disposta; nella specie al

magistrato è consentito di separare i procedimenti soltanto se

nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la

necessità della chiusura dell'istruzione e sussistono particolari

motivi perché essa non sia ritardata. Il provvedimento non è definito

insindacabile ed, ove mai tale insindacabilità risultasse da altre

norme, queste soltanto susciterebbero dubbi di legittimità

costituzionale, non quella denunciata.

3. - All'udienza del 18 maggio 1971 l'Avvocatura generale dello

Stato ha confermato le tesi svolte nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :

1. - I due procedimenti debbono riunirsi perché riguardano una

medesima questione. In entrambe le ordinanze, infatti, si sostiene che

la separazione ex art. 46, secondo comma, del codice di procedura

penale dei procedimenti penali riuniti per connessione sottrae la parte

al giudice naturale, essendo quello della connessione un criterio

fondamentale di attribuzione di competenza.

La questione non è fondata.

2. - La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella

determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma

anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza

sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi

posti in giuoco dal processo. La connessione è un criterio

fondamentale di attribuzione della competenza nei limiti in cui il

simultaneus processus non pregiudica esigenze che l'ordinamento

considera preminenti: la norma impugnata pone al prevalere della

ragione di connessione il limite preciso del diverso grado di

istruzione dei processi riuniti, quando la chiusura dell'istruzione non

può essere ritardata riguardo ad uno dei medesimi a causa delle più

lunghe e complesse indagini richieste dall'altro processo. Il secondo

comma dell'art. 46 del codice di procedura penale si innesta nel

sistema della competenza per connessione portandovi, non eccezione, ma

contenuto; e non vale pertanto che al provvedimento di sospensione si

può ricorrere quando è già insorta la regiudicanda perché, avendo

la norma dettato insuperabili vincoli al potere del giudice, non è

supponibile l'uso di quella mera discrezionalità che altre volte

questa Corte ha ritenuto causa inidonea di deroga alla competenza per

connessione: nella sentenza richiamata dal pretore si è ritenuto, in

via generale, costituzionalmente legittima una norma che determina la

competenza di un giudice diverso da quello competente secondo le regole

generali, quando in essa si enuncino preventivamente i fatti

costitutivi del diverso collegamento.

È vero che nella detta sentenza si richiede che la sussistenza dei

presupposti sia accertata con valutazioni suscettibili di sindacato e

che, ex art. 50 del codice di procedura penale, non sempre

l'inosservanza delle norme sulla competenza per connessione produce

nullità; ma, nella specie, nelle ordinanze non si fa presente in

concreto che il potere di separazione dei procedimenti connessi sia

stato esercitato fuori dalle ipotesi di cui alla norma denunciata. Anzi

questa norma risulta puntualmente applicata, perché l'unione dei

procedimenti di contravvenzione con quelli di omicidio colposo avrebbe

prodotto pregiudizio ai primi, essendo le contravvenzioni di breve

prescrizione e di facile accertamento, mentre l'omicidio colposo è di

più lunga prescrizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, proposta dai

pretori di Nocera Inferiore e di Salerno, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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