Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/1968 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 66r.d. 3270/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni),

promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1967 dalla Commissione

provinciale delle imposte dirette e indirette di Catanzaro sul ricorso

di Esposito Pasquale contro l'Ufficio del registro di Nicastro,

iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione

del Giudice Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Commissione provinciale delle imposte di Catanzaro, con

ordinanza 19 gennaio 1967, ha promosso questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, dell'art. 66 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, sulle

imposte di successione, che obbliga solidalmente al pagamento delle

stesse le persone ivi considerate, ove detta norma sia interpretata nel

senso che, nella ipotesi di più condebitori solidali d'imposta, decade

dal diritto di contrastare il valore accertato anche quel contribuente

cui non sia stato notificato l'accertamento di valore che la

Amministrazione reputa doversi attribuire ai beni caduti in

successione, sufficiente essendo che quel valore sia stato notificato

ad uno degli altri condebitori solidali.

2. - L'ordinanza è stata notificata il 10 maggio 1967 alla parte e

al Presidente del Consiglio dei Ministri ed il successivo giorno 11 al

Ministro delle finanze. In data 12 maggio 1967 è stata comunicata ai

Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Nessuno è comparso innanzi a questa Corte, e il giudizio è

perciò proseguito secondo le norme di cui all'art. 26 della Legge 11

marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Non ostante la forma ipotetica data all'ordinanza, è da

ritenere che sostanzialmente essa adotta, della norma sottoposta

all'esame della Corte, l'interpretazione dalla quale deriverebbe la

illegittimità denunciata.

Infatti, dapprima richiama la giurisprudenza della Corte di

cassazione secondo cui l'accertamento tributario ha efficacia nei

confronti di tutti i condebitori solidali di un'imposta, anche se, per

avventura, non abbiano avuto legale conoscenza dell'accertamento

medesimo; e considera poi che questa interpretazione escluderebbe la

tutela giurisdizionale del condebitore perché i termini perentori per

la presentazione del ricorso alle commissioni tributarie decorrerebbero

anche contro di lui, per quanto a lui sia ignota la decorrenza di essi.

Cosicché, in definitiva, è l'interpretazione della Cassazione che il

giudice a quo fa propria.

2. - La questione proposta risulta identica a quella decisa con

sentenza 16 maggio 1968, n. 48, a proposito di un accertamento di

valore per l'imposta di registro fatto valere contro il condebitore

solidale: allora però veniva in discussione l'art. 20 del R.D. 7

agosto 1936, n. 1639, che si riferisce a tutte le imposte sui

trasferimenti di ricchezza. Con tale sentenza questa norma venne

dichiarata illegittima, limitatamente alla parte per la quale, dalla

contestazione dell'accertamento di maggiore imponibile nei confronti di

uno solo dei coobbligati, faceva decorrere i termini per l'impugnazione

giurisdizionale anche nei confronti degli altri. Oggi il giudice a quo

trae lo stesso principio dichiarato illegittimo dall'art. 66 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3270, e non vi sono ragioni per addivenire, in

questa causa, a soluzione diversa da quella accolta nella precedente

sentenza.

Il predetto art. 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contiene

disposizioni formalmente autonome da quelle che si leggono nel predetto

art. 20 del R.D. 7 agosto 1936, n. 1639; epperò la Corte ritiene che

sia il caso di emettere per essa autonoma pronuncia di illegittimità

costituzionale nei termini adottati dalla sentenza precedente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 del R. D. 30

dicembre 1923, n. 3270, sulle imposte di successione, nella parte per

la quale la notificazione ad uno solo dei coobbligati solidali

dell'accertamento di valore relativo ai beni caduti in successione, fa

decorrere i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei

confronti degli altri.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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