Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio

1988 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Prestazioni di

assistenza sanitaria aggiuntive: assunzione a carico della Regione

delle quote di partecipazione sulle prestazioni farmaceutiche",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 30 maggio 1988, depositato in cancelleria il 9 giugno

1988 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e

l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 9 giugno 1988 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale in via principale della legge della Regione Valle

d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988,

recante norme in tema di "Prestazioni di assistenza sanitaria

aggiuntive: assunzione a carico della Regione delle quote di

partecipazione sulle prestazioni farmaceutiche", in riferimento

all'art. 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (l. cost. 26

febbraio 1948, n. 4).

La legge, che disponeva l'assunzione, a carico della regione,

delle quote di partecipazione alla spesa per prestazioni

farmaceutiche dovute dagli assistiti iscritti al Servizio sanitario

per l'anno 1987, veniva rinviata a nuovo esame dal Presidente della

Commissione di coordinamento perché in contrasto con l'art. 3, lett.

l), dello Statuto, in quanto incompatibile con le finalità di

contenimento della spesa sanitaria poste a fondamento della

legislazione statale recante, in materia, criteri e princìpi delle

riforme economico-sociali della Repubblica.

Il 16 maggio 1988 la Regione Valle d'Aosta dava comunicazione

dell'avvenuta riapprovazione della legge nello stesso testo fatto

oggetto del rinvio.

Il ricorrente, premesso che la potestà legislativa di

integrazione e di attuazione spettante alla Valle d'Aosta in base

all'art. 3 dello Statuto in materia - tra le altre - di "igiene e

sanità, assistenza ospedaliera e profilattica", è legittimamente

esercitata solo se diretta ad adattare le leggi dello Stato alle

condizioni regionali, come precisato dalla sentenza n. 296 del 1986

di questa Corte, rileva che il princìpio della partecipazione degli

assistiti alle spese dell'assistenza sanitaria, sancito dall'art. 12

della legge 26 aprile 1982, n. 181, rientra tra le norme fondamentali

del Servizio sanitario nazionale, la cui disciplina concreta una

riforma economico-sociale della Repubblica.

Con l'assunzione a carico della regione delle quote di

partecipazione gravanti sugli assistiti, ad avviso dell'Avvocatura,

tale princìpio viene radicalmente sovvertito. L'art. 25, ultimo

comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e l'art. 3, ultimo

comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 - che consentono alle

regioni di deliberare ed assicurare prestazioni di assistenza

sanitaria aggiuntive a quelle previste -, disposizioni richiamate

entrambe dall'art. 1 della legge regionale impugnata, non

costituiscono, infatti, "un titolo di legittimità per l'accollo" di

tali spese altrimenti gravanti sugli assistiti.

L'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste

dalle norme statali, osserva l'Avvocatura, è cosa diversa dalla

"gratuità di dette prestazioni per gli assistiti (che ne

beneficierebbero senza onere economico alcuno)", e si pone in

contrasto con il princìpio ispiratore della normativa statale,

espresso anche dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, comportando una

incentivazione di consumi sanitari incompatibile con gli scopi di

contenimento della spesa pubblica perseguiti nel settore dal

legislatore nazionale.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle

d'Aosta, rappresentata e difesa dall'avv. Romanelli, concludendo per

l'infondatezza della questione.

Osserva la regione che il provvedimento censurato costituisce

applicazione di quanto disposto dall'art. 25 della legge n. 730 del

1983 - princìpio confermato dall'art. 3, ultimo comma, della legge

n. 595 del 1985 -, che consente alle regioni di assicurare

prestazioni di assistenza aggiuntive a quelle del servizio sanitario

nazionale, purché a carico delle entrate proprie delle regioni

interessate, e non può, pertanto, considerarsi in contrasto con i

princìpi delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Rileva ancora la regione che l'interpretazione che di tali norme

fornisce la Presidenza del Consiglio, interpretazione secondo cui le

"prestazioni aggiuntive" non possono risolversi nella gratuità di

prestazioni già previste dal sistema sanitario, e secondo cui anche

le "prestazioni aggiuntive" disposte dalle regioni devono comportare

un onere per il cittadino, appare restrittiva e non trova riscontro

né nelle leggi statali per ultimo richiamate, che prevedono che tali

prestazioni siano poste a carico delle entrate proprie delle regioni,

né nelle norme statali in materia che, in vari casi, dispongono che

determinate prestazioni sanitarie siano gratuite o che particolari

categorie di utenti siano esentati dai cosiddetti ticket. Considerato in diritto

1. - La legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio

1987 e riapprovata il 17 maggio 1988, in relazione alla quale il

Presidente del Consiglio dei ministri solleva in via principale

questione di legittimità costituzionale, dispone l'assunzione a

carico della Regione delle quote di partecipazione alla spesa per

prestazioni farmaceutiche (tickets) dovute dagli assistiti iscritti

al Servizio sanitario regionale per l'anno 1987. Secondo il

ricorrente la legge sarebbe in violazione dei limiti posti dall'art.

3 dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.

4) alla competenza legislativa regionale in materia sanitaria con

esso stabilita (lettera l), e ciò perché, trattandosi di competenza

legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della

Repubblica, e quindi attribuita per adattare queste alle condizioni

regionali, essa non avrebbe potuto essere esercitata in contrasto con

la legislazione statale, nella parte in cui questa, a fini di

contenimento della spesa sanitaria, sancisce il principio di riforma

economico-sociale - della partecipazione degli assistiti alla spesa

stessa (art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181).

2. - Questa Corte, con la sentenza n. 296 del 1986, alla quale il

ricorrente fa espresso richiamo, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale, in riferimento allo stesso parametro ora invocato, di

una legge regionale riapprovata il 4 luglio 1985, in quanto,

prevedendo l'assunzione a carico della regione della partecipazione

degli assistiti alle spese per le prestazioni di diagnostica

strumentale e di laboratorio, finiva con il sovvertire il princìpio

della legislazione statale diretto a sancire, a fini di contenimento

della spesa pubblica in materia sanitaria, la partecipazione degli

assistiti alla spesa medesima.

Il radicale sovvertimento allora rilevato dalla Corte ricorre

anche relativamente alla partecipazione degli assistiti alla spesa

per le prestazioni farmaceutiche, partecipazione disposta dalla

legislazione statale in attuazione del medesimo princìpio,

certamente configurabile nonostante le eccezioni previste per

particolari ragioni sociali. Né rileva, in contrario, che la

partecipazione alla spesa per le prestazioni diagnostiche e di

laboratorio sia stata stabilita con la legge 26 aprile 1982, n. 181,

art. 12, comma terzo, mentre la seconda (introdotta del resto

dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484) è stata prevista,

dopo l'istituzione del servizio sanitario, dall'art. 10, n. 3, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11

novembre 1983, n. 638 e successivamente dalle leggi finanziarie 22

dicembre 1984, n. 887 (art. 15) e 28 febbraio 1986, n. 41 (art. 28).

Così come non rileva che recentemente la prima sia stata soppressa

(art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 166, non convertito, e

art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con

modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531), mentre la

seconda, della quale qui si tratta, è stata conservata (art. 2,

numero 4, del decreto-legge n. 166 del 1987 e art. 2, numero 4, del

decreto-legge n. 443 del 1987, convertito come sopra).

3. - La Regione resistente oppone di avere comunque provveduto

(assumendosi le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa

farmaceutica) in conformità all'art. 25 della legge 27 dicembre

1983, n. 730, e 3, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595,

che consentono alle Regioni e alle Province autonome di assicurare

prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive.

Ma l'assunto non può essere condiviso, stante la disomogeneità

fra le prestazioni sanitarie rispetto alle quali è disposta dalla

legislazione statale la partecipazione alle spese e le prestazioni

sanitarie aggiuntive. Le prime, infatti, sono quelle comprese negli

standards minimi assicurati in modo uniforme a tutti i cittadini

(art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 10 del

decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del

1983). Le seconde, invece, cui si riferiscono le sentenze di questa

Corte n. 177 del 1986 e n. 294 del 1986) sono soltanto quelle

eccedenti i detti standars minimi. Se così è, non può ritenersi

che la legge regionale impugnata, in quanto dispone in materia di

partecipazione alla spesa sanitaria, trovi il suo fondamento nella

normativa statale in tema di prestazioni aggiuntive richiamata dalla

regione resistente.

La questione è dunque fondata, sicché va dichiarata

l'illegittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, primo

comma, lettera l), dello Statuto speciale - della legge regionale

impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio

1988 (Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive: assunzione a

carico della Regione delle quote di partecipazione sulle prestazioni

farmaceutiche).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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