Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 316, quarto

comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il

28 aprile 1976 dal Giudice istruttore del tribunale di Roma, nel

procedimento penale a carico di Lucantoni Giancarlo, iscritta al n. 483

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1976, il giudice istruttore

del tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 316 quarto comma cod. proc. pen., "nella parte

in cui attribuisce alla competenza della Sezione Istruttoria della

Corte di Appello il potere di prorogare il termine per la presentazione

in iscritto della relazione peritale"; e ciò, per preteso contrasto

con l'art. 25 primo comma Cost.

Il giudice a quo sottolinea anzitutto la rilevanza della questione

così prospettata: dal momento che nel corso del relativo procedimento

penale il deposito della relazione peritale ordinata dal giudice stesso

era avvenuto oltre il termine di due mesi, prescritto dall'art. 316

cod. proc. pen., senza che fosse intervenuto alcun provvedimento di

proroga da parte della competente sezione istruttoria; e la difesa

della parte civile aveva quindi eccepito la nullità della perizia.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione predetta,

l'ordinanza di rimessione adduce tre ordini di motivi.

In primo luogo, il principio costituzionale del giudice naturale

non sarebbe salvaguardato dalla sola "precostituzione legislativa del

giudice". Al contrario, tale principio risulterebbe violato, qualora

"un organo cui sono attribuiti nel nostro diritto processuale, in via

generale, esclusivi poteri in una eventuale fase di gravame" venga

inserito "nel compimento di attività processuali del giudice di primo

grado", modificando "entità e modalità degli atti di acquisizione

probatoria"; e tale sarebbe appunto il caso della sezione istruttoria

di cui al quarto comma dell'art. 316 cod. proc. pen., in quanto

"soggetto diverso da quello cui è demandata la generale competenza di

giudice dell'istruzione".

In secondo luogo, di fronte ad una eccezionale deroga alla

competenza del giudice istruttore, come quella introdotta dalla norma

impugnata, dovrebbe verificarsi la ragionevolezza dell'eccezione

stessa: ragionevolezza che invece farebbe difetto nell'ipotesi in

questione, dato che la sezione istruttoria rappresenterebbe "un giudice

episodicamente competente e quindi certamente non in grado di rendersi

conto... dei tempi e dei modi di espletamento della perizia".

In terzo luogo, varrebbe il precedente stabilito da questa Corte,

con la sentenza n. 110 del 1973, che ha annullato il capoverso

dell'art. 234 cod. proc. pen., per cui il procuratore generale presso

la Corte di appello poteva spostare alla sezione istruttoria, "senza

vincoli di prescrizioni legali", la competenza del giudice istruttore.

Anche nel caso in esame, difatti, l'attività processuale del

procuratore generale - chiamato ad investire la sezione istruttoria

della facoltà di prorogare il termine dalla perizia - non sarebbe

dovuta ma rappresenterebbe il frutto di un "potere incontrollabile" e

dunque incostituzionale.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, replica che la figura del giudice

naturale "non si cristallizza" - come ha testualmente ritenuto questa

Corte - "nella determinazione di una competenza generale": essendo pur

sempre possibile che particolari disposizioni vi apportino deroghe, "in

funzione dei diversi interessi presenti nel processo e del loro

necessario contemperamento".

A questa stregua, la norma denunciata sarebbe "perfettamente in

linea con il precetto costituzionale" dell'art. 25 primo comma. La

sezione istruttoria verrebbe infatti chiamata - "in via generale ed

astratta" - a prorogare il termine di deposito della perizia, nel solo

caso che un tale provvedimento si renda assolutamente necessario; e

ciò per evitare gli ingiustificati ritardi che l'eccessiva durata

delle perizie produceva nella prassi precedente il codice in vigore, in

nome di "interessi degni di particolare tutela", come quelli

"ricollegabili alla sollecita definizione dei procedimenti penali".

Nemmeno si potrebbe sostenere che il potere di richiesta del

procuratore generale sia incontrollabile, trattandosi invece d'uno

"specifico potere-dovere". Sicché per nessun verso sarebbe violato

l'art. 25 della Costituzione, anche se la stessa Avvocatura dello Stato

ammette che la norma denunciata è stata sottoposta a critiche de jure

condendo, sul ben diverso piano della tecnica e della politica

legislativa. Considerato in diritto :

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Roma sostiene che

l'art. 316 quarto comma del codice di procedura penale, affidando alla

sezione istruttoria della corte d'appello (su richiesta del procuratore

generale presso la corte medesima) la proroga dei termini di

presentazione delle relazioni peritali, violerebbe in vario senso

l'art. 25 primo comma Cost.: sia perché la norma impugnata non si

armonizzerebbe con le regole generali di ripartizione delle competenze

fra i giudici di primo grado ed i giudici d'appello (cui dovrebbe

attribuirsi - secondo il giudice a quo - "valore di vere e proprie

norme di costituzione materiale"); sia perché si tratterebbe di una

deroga irragionevole, specialmente in considerazione dei poteri

direttivi riservati al giudice di primo grado circa le operazioni

peritali; sia, finalmente, perché la sezione istruttoria della corte

d'appello non potrebbe deliberare in ordine alla proroga se non su

richiesta del procuratore generale, che verrebbe in tal modo a disporre

di un "potere incontrollabile", in contrasto con i criteri fissati da

questa Corte per la determinazione del giudice naturale.

La questione non è fondata. La norma impugnata soddisfa entrambi i

requisiti più volte indicati dalla Corte (si veda, fra le altre, la

sentenza n. 274 del 1974), affinché possa parlarsi di un "giudice

naturale precostituito per legge": essa cioè prestabilisce la

competenza della sezione istruttoria della corte d'appello rispetto

alle singole richieste di proroga, senza prevedere o consentire in

questo campo - irragionevolmente - alcuna deroga né alcuno spostamento

della competenza stessa. In realtà, non è pertinente il richiamo

della sentenza n. 110 del 1963 (cui si riferisce senza dubbio

l'ordinanza di rimessione, malgrado l'erronea menzione della sentenza

n. 110 del 1973): poiché in quell'ipotesi la Corte ha sindacato (e

dichiarato costituzionalmente illegittima) la norma dell'art. 234

secondo comma cod. proc. pen., per cui il procuratore generale presso

la corte d'appello poteva, "con provvedimento insindacabile,...

richiamare gli atti e rimettere la istruzione alla sezione

istruttoria"; laddove nel caso in esame il procuratore generale,

eventualmente sollecitato dallo stesso giudice di primo grado per il

tramite del procuratore della Repubblica, deve richiedere la proroga

alla sezione istruttoria, qualora se ne prospetti l'"assoluta

necessità".

D'altra parte, è precisamente dall'art. 316 quarto comma cod.

proc. pen. che si ricava la regola, generale ed onnicomprensiva, per

cui la competenza appartiene in tal campo alla sola sezione istruttoria

della corte d'appello. E nulla consente di ritenere che norme del

genere, riservando particolari poteri al giudice d'appello anziché al

giudice di primo grado, violino un criterio di ripartizione delle

competenze che l'art. 25 primo comma avrebbe addirittura

costituzionalizzato; tanto più che l'esercizio della vigilanza così

attribuita alla sezione istruttoria (e, prima ancora, al procuratore

generale) non comporta il minimo attentato all'indipendenza del giudice

istruttore, circa le attività e le decisioni che ad esso competono in

ordine al merito del relativo giudizio.

2. - Con ciò, tuttavia, la Corte non intende affermare che la

norma impugnata debba considerarsi immune da qualsiasi genere di

critiche. Al contrario, si può dubitare che il quarto comma dell'art.

316 abbia in effetti raggiunto - sia prima che dopo le modifiche

apportate dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1972, n. 773 - lo scopo

che il legislatore si era prefisso: cioè di precludere - come già

risulta dai lavori preparatori del vigente codice di procedura penale -

indagini superflue od eccessivamente diluite nel tempo, che avrebbero

compromesso la rapida definizione dei procedimenti. Non a caso, in sede

di riforma del codice stesso viene ora proposto - secondo il criterio

direttivo della "massima semplificazione nello svolgimento del processo

con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale", dettato

dall'art. 2 n. 1 della legge-delega 3 aprile 1974, n. 108 - che sia lo

stesso giudice istruttore a prorogare per non più di trenta giorni il

termine normale della relazione peritale, quando risultino necessari

accertamenti di particolare complessità.

Ma scelte siffatte appartengono appunto alla sfera della politica

legislativa, non già al sindacato sulla legittimità delle leggi alla

stregua del principio del giudice naturale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 316, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata

dal giudice istruttore del tribunale di Roma, in riferimento all'art.

25 primo comma della Costituzione, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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