Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 7/1972

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

secondo comma, lett. a e b, 2, primo, terzo e quarto comma, 3, 4, 8,

quarto comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 (trasferimento alle

Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in

materia di fiere e mercati e del relativo personale), promossi con

ricorsi proposti dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia,

notificati il 25 e 26 febbraio 1972, depositati in cancelleria,

rispettivamente, il 2, 3 e 4 marzo 1972 ed iscritti ai nn. 42, 44 e 45

del registro ricorsi 1972.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone e Francesco Pulvirenti, per la

Regione Liguria, gli avvocati Francesco Galgano e Guido Viola, per la

Regione Emilia - Romagna, l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione

Puglia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Tre ricorsi, rispettivamente della Regione Liguria (24

febbraio 1972, n. 42), della Regione Emilia-Romagna (25 febbraio 1972,

n. 44) e della Regione Puglia (25 febbraio 1972, n. 45), hanno promosso

alcune questioni di legittimità costituzionale concernenti varie

disposizioni del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, che ha disciplinato il

trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni

amministrative in materia di fiere e mercati.

2. - La Regione ligure ha impugnato, per violazione della sfera di

competenza su "fiere e mercati" attribuitale dagli artt. 117 e 118

della Costituzione ed in riferimento, altresì, agli artt. 5, 76, 115,

123, 125 e 130 della Costituzione, le seguenti disposizioni del

predetto decreto legislativo:

a) l'art. 1, secondo comma, lett. a, nella parte in cui vengono

sottratte al trasferimento le fiere internazionali organizzate da enti

costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del r.d. 29 gennaio

1934, n. 454, per la gestione periodica di tali manifestazioni;

b) l'art. 2 che, attribuendo alle Regioni solo il potere di

promuovere il riconoscimento degli enti organizzatori di fiere

internazionali (potere, peraltro, non esclusivo) e di fiere nazionali,

esclude il trasferimento di tutti i poteri dello Stato inerenti ai due

tipi di enti, ponendosi - oltre tutto - in contrasto con lo stesso

disposto dell'art. 1, comma secondo, lett. a;

c) l'art. 3, terzo comma, che impone alla Regione di scegliere il

presidente degli enti costituiti per le fiere nazionali tra tre membri

del consiglio di amministrazione designati dal Presidente del Consiglio

dei ministri.

A fondamento dell'impugnativa la Regione deduce che dagli artt. 117

e 118 Cost., dall'VIII disp. trans. Cost. e dall'art. 17 della legge di

delegazione 16 maggio 1970, n. 281, risulta che i poteri dello Stato

avrebbero dovuto esser trasferiti per "settori organici di materie": la

stessa riserva delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, che

nella materia de qua trova puntuale regolamentazione negli artt. 6 ed 8

del decreto, non può in alcun modo esser realizzata sottraendo alle

Regioni un intero settore di loro competenza, senza con ciò violare e

le norme costituzionali che stabiliscono la sfera di attribuzioni

regionali e gli stessi criteri direttivi enunciati nella legge

delegante.

3. - Questioni analoghe sono state proposte dalla Regione

Emilia-Romagna. Partendo dal presupposto che viola gli articoli 117 e

118 Cost. e la stessa delega legislativa ogni atto legislativo dello

Stato che sottragga determinati settori della materia alle Regioni

ovvero realizzi le esigenze di carattere unitario mediante forme di

ingerenza dello Stato diverse dall'esercizio di funzioni di mero

indirizzo e coordinamento, la ricorrente denuncia l'illegittimità

costituzionale:

a) dell'art. 1, comma secondo, lett. a, nella parte in cui si

escludono dal trasferimento le funzioni inerenti alle fiere

internazionali organizzate dagli enti riconosciuti ai sensi del decreto

n. 454 del 1934;

b) dell'art. 1, comma secondo, lett. b, nella parte in cui esclude

il trasferimento delle funzioni che concernono esposizioni e mostre

internazionali ed universali;

c) dell'art. 2, comma primo (e, conseguentemente, commi terzo e

quarto), nella parte in cui riserva allo Stato il riconoscimento degli

enti costituiti per le fiere nazionali e internazionali;

d) dell'art. 3, nella parte in cui presuppone la designazione

statale di membri del consiglio di amministrazione (comma primo) e del

collegio dei revisori (comma secondo) negli enti per l'organizzazione

di fiere internazionali;

e) dell'art. 3, per quanto riguarda la riserva al Presidente del

Consiglio della designazione di membri del consiglio di amministrazione

(comma terzo) e la riserva al Ministro dell'industria di un componente

del collegio dei revisori (comma quarto) per gli enti organizzatori di

fiere nazionali;

f) dell'art. 4, relativamente alla riserva al Ministero del tesoro

della designazione di un componente del collegio dei revisori dei conti

negli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia

indicata nell'art. 1;

g) dell'art. 8, comma quarto, che riserva al Presidente del

Consiglio di emanare, su proposta del Ministro per l'industria, il

calendario delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed

internazionali (disposizione che risulterebbe, oltre tutto, in

contrasto con la previsione del secondo comma, secondo la quale

l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento può esser

delegato al Presidente del Consiglio solo di volta in volta e per

affari particolari).

4. - Anche la Regione Puglia sostiene che alcune disposizioni del

decreto di trasferimento violano contemporaneamente e le norme

costituzionali relative alla sfera di attribuzioni regionali ed i

criteri direttivi della legge di delegazione. In particolare

l'esclusione di ogni competenza della Regione in materia di fiere

internazionali non si può giustificare né con l'esigenza di riserva

allo Stato delle funzioni di indirizzo e di coordinamento (soddisfatte

attraverso gli strumenti e le modalità previste nell'art. 8), né con

l'inerenza alle relazioni con gli stati esteri, salvaguardate dall'art.

6 che mantiene ferme le corrispondenti competenze statali: ne deriva

l'illegittimità dell'art. 1, comma secondo, lett. a, e, di

conseguenza, del primo e del terzo comma dell'art. 2, che sottraggono

alle Regioni ogni competenza in tema di riconoscimento degli enti

costituiti per le mostre, fiere ed esposizioni internazionali e

riducono il loro intervento ad una semplice facoltà di promozione,

nonché dei primi due commi dell'art. 3, che, limitando la

partecipazione regionale agli enti fieristici suddetti, escludono il

potere legislativo che alle Regioni spetta in forza delle norme

costituzionali. Lo stesso discorso, ad avviso della ricorrente, vale

per le fiere, mostre ed esposizioni di carattere nazionale, per le

quali, anzi, c'è contraddizione fra il trasferimento delle funzioni

amministrative, operato dall'art. 1, e l'esclusione della facoltà di

riconoscimento dei relativi enti (art. 2, primo comma).

Costituzionalmente illegittimi sarebbero, infine, gli ultimi due commi

dell'art. 3: manca di coerenza la norma che attribuisce al Ministro

per l'industria il potere di nominare un componente del collegio dei

revisori e particolarmente grave è la norma che impone nei consigli di

amministrazione la partecipazione di tre membri designati dal

Presidente del Consiglio, nell'ambito dei quali va scelto il presidente

dell'ente.

5. - Nei tre giudizi si è costituito - con atto del 15 marzo 1972

- il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la Corte respinga i ricorsi.

Premesso che il punto centrale delle impugnative promosse dalle

Regioni è costituito dall'esclusione dal trasferimento delle funzioni

in tema di fiere internazionali, organizzate dagli enti appositamente

riconosciuti ai sensi del r.d.l. n. 454 del 1934, l'Avvocatura osserva

che occorre distinguere fra fiere internazionali periodiche e fiere

organizzate una tantum ed è giustificato che per quelle della prima

categoria le funzioni restino allo Stato, giacché si tratta di materia

non rientrante nel concetto di "fiere e mercati" di cui all'art. 117

della Costituzione. La periodicità, infatti, pone problemi di

relazioni internazionali, valutari, di commercio internazionale e di

bilancia dei pagamenti, doganali, di tutela di brevetti e marchi, che

non possono non spettare allo Stato ed ai quali non si può far fronte

con la sola riserva della competenza statale sulle relazioni

internazionali fatta salva dall'art. 6 dell'impugnato decreto. Il

mancato trasferimento delle fiere internazionali qualificate risponde

peraltro allo stesso interesse delle Regioni, giacché viene eliminata

ogni pericolosa concorrenza e si realizza un coordinamento anche

temporale che trova il suo strumento nel calendario fieristico

demandato dall'art. 8 alla competenza del Presidente del Consiglio.

L'infondatezza della censura principale dimostra, secondo

l'Avvocatura, l'infondatezza anche delle censure accessorie concernenti

il riconoscimento degli enti organizzatori delle fiere internazionali e

la nomina dei loro organi di amministrazione e di revisione. Per quanto

riguarda, invece, l'impugnativa dell'art. 3 del decreto delegato nella

parte concernente l'inclusione obbligatoria di rappresentanti designati

dallo Stato negli organi degli enti organizzatori di fiere nazionali,

la legittimità delle disposizioni è dimostrata - così conclude la

difesa dello Stato - dalla circostanza che si tratta di manifestazioni

che travalicano l'ambito delle singole Regioni: le quali, peraltro,

conservano la competenza principale nell'iter delle destinazioni e

delle nomine.

6. - Le tre Regioni ricorrenti hanno replicato in rispettive

memorie alle tesi dello Stato ed hanno ulteriormente approfondito i

motivi esposti a sostegno dei ricorsi.

La difesa della Regione Liguria osserva che la periodicità di

alcune fiere internazionali non è un elemento idoneo a giustificare la

permanenza della competenza statale: si tratta pur sempre di fiere e si

rientra, quindi, nella materia assegnata alle Regioni dall'art. 117

della Costituzione. Mentre da un lato i problemi di carattere

internazionale vanno assolti attraverso i mezzi che l'ordinamento

predispone per garantire l'unità di indirizzo ed il coordinamento fra

le varie Regioni, assumono particolare rilievo i principi affermati da

questa Corte nella sentenza n. 39 del 1971: se il trasferimento era

imposto per "settori organici di materie", ogni funzione amministrativa

concernente le fiere avrebbe dovuto esser trasferita, non dovendosi

soddisfare le esigenze della unitarietà con il "ritaglio" di settori

di materie. A maggior ragione, perciò, è illegittima la conservazione

allo Stato della competenza a riconoscere gli enti organizzatori delle

fiere nazionali, che dà luogo ad un non consentito frazionamento di

materia, ed illegittima è l'ingerenza dello Stato nelle nomine degli

amministratori (oltre tutto contrastante anche con gli artt. 5 e 123

Cost., che rispettivamente garantiscono le autonomie degli enti locali

e riservano alle Regioni l'organizzazione interna dei loro uffici), non

giustificabile col carattere sovraregionale degli interessi coinvolti,

giacché le disposizioni in tema di indirizzo e di coordinamento,

contenute nell'art. 8 del decreto delegato, sono ben sufficienti alla

loro tutela.

La Regione Emilia-Romagna, dopo aver inquadrato le attuali

questioni in un'ampia visione della complessa problematica inerente al

trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni (visione nella

quale un ruolo preminente viene assegnato al nuovo contesto normativo

in cui tale trasferimento va valutato) ed aver rilevato che,

soprattutto alla luce dei criteri direttivi enunciati nella legge di

delegazione, ogni riserva allo Stato di settori delle materie indicate

nell'art. 117 Cost. è illegittima, procede ad un analitico esame delle

singole disposizioni impugnate, mette in evidenza che il decreto

delegato de quo trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative

riguardanti le fiere internazionali non periodiche: l'esclusione del

trasferimento delle fiere periodiche non si può giustificare, dunque,

con la problematica inerente al loro carattere internazionale, perché

questo è comune anche alle fiere non periodiche. Si tratta, quindi,

della ritenzione di un "settore di materia", non consentita né dalla

Costituzione né dalla legge delegante e non giustificata da quelle

esigenze di unità di indirizzo e di coordinamento alle quali si deve

far fronte con gli altri strumenti appositamente previsti

dall'ordinamento. Analogamente, non si giustifica l'esclusione dal

trasferimento delle funzioni riguardanti le esposizioni e mostre

internazionali ed universali: se sono state trasferite le esposizioni e

mostre nazionali, ciò significa che lo stesso legislatore delegato

muove dalla premessa che nella competenza attribuita alle Regioni

rientrano anche quelle di interesse ultraregionale. Anche in tema di

riconoscimento degli enti fieristici valgono analoghe considerazioni,

giacché dal decreto delegato risulta trasferita la materia inerente

agli enti interprovinciali, esclusa quella riguardante gli enti per le

fiere nazionali ed internazionali, ancora una volta realizzandosi una

non consentita ritenzione di un "settore di materia". Un'illegittimità

conseguenziale colpisce gli artt. 3 e 4 ed illegittima è la riserva al

Presidente del Consiglio di emanare su proposta del Ministro per

l'industria il calendario fieristico nazionale ed internazionale (art.

8, quarto comma): si tratta, infatti, di un potere che, collocandosi

all'interno della funzione di indirizzo e di coordinamento, dovrebbe

essere esercitato, come il decreto delegato prevede in via generale,

mediante deliberazione del Consiglio dei ministri.

La difesa della Regione Puglia osserva che la "periodicità" non

può giustificare la riserva allo Stato delle fiere internazionali

organizzate da enti riconosciuti ai sensi del decreto del 1934: se

nell'ambito della materia "fiere e mercati" fosse lecito e ragionevole

discriminare quelle periodiche da quelle occasionali, la "periodicità"

dovrebbe essere assunta a criterio di discriminazione anche delle fiere

nazionali, interprovinciali e così via. Se, invece, si vuol far leva

sul carattere internazionale, non regge la distinzione basata sulla

periodicità od occasionalità, né, d'altra parte, si può sostenere

che l'esercizio delle funzioni amministrative da parte delle Regioni

inciderebbe sull'osservanza delle leggi statali in tema di valute,

dogane, ecc., ovvero sulle relazioni internazionali, salvaguardate

dagli artt. 6 e 8 dello stesso decreto delegato con disposizioni che

resterebbero integre ed applicabili anche se le norme impugnate dalla

Regione venissero dichiarate illegittime. Alla violazione degli artt.

117 e 118 Cost. si accompagna - così prosegue la Regione - l'ancor

più evidente violazione dell'art. 76 Cost., giacché la legge

delegante ha riservato allo Stato solo una funzione di indirizzo e di

coordinamento, che non può certo estrinsecarsi né nella sostituzione

del soggetto al quale l'attività da indirizzare e coordinare

istituzionalmente compete né nella pesante interferenza statale nella

composizione degli organi di amministrazione e di controllo degli enti

organizzatori di fiere nazionali ed internazionali.

7. - Nella discussione orale i difensori delle tre Regioni

ricorrenti e l'Avvocatura generale dello Stato hanno ampiamente

illustrato le rispettive tesi. Considerato in diritto :

1. - I tre ricorsi indicati in epigrafe propongono questioni in

gran parte identiche e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente

discussi nell'udienza pubblica, possono essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

2. - Le questioni portate all'esame della Corte hanno ad oggetto

alcune disposizioni del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, dalle quali

risulta che non tutte le funzioni inerenti alle "fiere" ed ai "mercati"

sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario. In particolare,

le censure riguardano la riserva allo Stato della competenza relativa

alle fiere internazionali organizzate da enti riconosciuti ai sensi

dell'art. 2 del r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454 (art. 1, comma secondo,

lett. a), alle esposizioni e mostre a carattere internazionale od

universale (art. 1, comma secondo, lett. b) ed al riconoscimento degli

enti organizzatori di fiere nazionali ed internazionali (art. 2, commi

primo, terzo e quarto); la limitazione dei poteri regionali inerenti

agli enti organizzatori di fiere internazionali alla sola designazione

di due componenti dei consigli di amministrazione (art. 3, comma primo)

e l'ingerenza dello Stato negli enti organizzatori delle fiere

nazionali, realizzata col conferimento al Presidente del Consiglio del

potere di designare tre componenti del consiglio di amministrazione,

fra i quali la Regione è obbligata a scegliere il presidente, e con la

designazione da parte del Ministro per l'industria di un componente dei

collegi dei revisori dei conti (art. 3, commi terzo e quarto); il

potere del Ministro per il tesoro di nominare un componente del

collegio dei revisori negli enti operanti nella materia trasferita

(art. 4); il potere del Presidente del Consiglio di emanare il

calendario delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed

internazionali (art. 8, quarto comma).

In relazione a tali impugnative le Regioni Liguria, Emilia-Romagna

e Puglia sostengono che le indicate disposizioni sono in contrasto sia

con le norme costituzionali che alle Regioni attribuiscono la

competenza in materia di "fiere e mercati" (artt. 117, 118 e VIII disp.

fin. Cost., e, secondo l'assunto della Regione ligure, sotto alcuni

aspetti anche con gli artt. 5 e 123 Cost.) sia con la legge di

delegazione 16 maggio 1970, n. 281, e, conseguentemente, con l'art. 76

Cost.: dal complesso di queste norme di raffronto risulterebbe che

tutte le funzioni attinenti alla materia de qua andavano trasferite e

che lo Stato avrebbe dovuto a sé riservare non già competenze

puntuali su singoli settori, sibbene solo una funzione di indirizzo e

di coordinamento.

3. - La problematica sollevata dai ricorsi, ancorché articolata in

svariate denuncie di illegittimità costituzionale, deve essere

esaminata in modo unitario. La sua soluzione, infatti, dipende

strettamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della materia

"fiere e mercati", assegnata dall'articolo 117 Cost. alla competenza

legislativa delle Regioni e, con perfetta corrispondenza, dal

successivo art. 118, primo comma, anche alla loro competenza

amministrativa: ond'è che la decisione del presente giudizio,

ancorché abbia ad oggetto immediato solo la titolarità di funzioni

amministrative, esige che sia definita, nella materia de qua, l'intera

sfera (legislativa ed amministrativa) delle attribuzioni regionali

costituzionalmente garantite, a tutela della quale le ricorrenti

agiscono.

Ciò posto, la Corte ritiene che molteplici ed univoci argomenti

sorreggano la conclusione che in base alle citate norme costituzionali

alle Regioni spettino solo poteri inerenti a fiere e mercati di livello

(massimo) regionale.

Giova anzitutto ricordare che in seno all'Assemblea costituente

(cfr. Atti, vol. III, 5508) un emendamento inteso ad aggiungere ai

sostantivi "fiere e mercati" la qualificazione "locali" venne respinto

esclusivamente in considerazione della sua non dubitabile superfluità.

Orbene, anche se ai lavori preparatori non si può attribuire valore

decisivo, neppure è consentito negare ad essi ogni rilevanza,

specialmente quando se ne deducano argomenti in armonia col quadro di

insieme nel quale le singole norme vanno collocate ed interpretate. A

tal proposito va tenuto ben presente che la stessa ragion d'essere

dell'ordinamento regionale risiede nel fatto che la Costituzione,

presupponendo l'esistenza di interessi regionalmente localizzati, ha

disposto che essi siano affidati alla cura di enti di corrispondente

estensione territoriale. Dovendosi pertanto le Regioni considerare come

enti esponenziali di interessi di livello regionale, è d'uopo ritenere

che l'ordinamento costituzionale, come impone che siffatti interessi si

soggettivizzino nelle Regioni (restando allo Stato, in armonia con

l'art. 5 Cost., solo il potere di stabilire i principi fondamentali),

così esige, nel quadro di una razionale individuazione delle due sfere

di competenza, che allo Stato faccia capo la cura di interessi unitari,

tali in quanto non suscettibili di frazionamento territoriale. E questa

affermazione, già di per sé non contestabile, appare avvalorata dal

rilievo che altrimenti, non essendo riconosciuto allo Stato il potere

di sostituirsi alle Regioni in caso di loro inerzia, fondamentali

esigenze dell'intera comunità rischierebbero di restare insoddisfatte.

Non si può affermare, dunque, che per la definizione delle materie

elencate nell'art. 117 Cost. sia sempre sufficiente il ricorso a

criteri puramente formali e nominalistici. Anche se nel testo

costituzionale solo per alcune di esse viene espressamente indicato il

presupposto di un sottostante interesse di dimensione regionale, per

tutte vale la considerazione che, pur nell'ambito di una stessa

espressione linguistica, non è esclusa la possibilità di identificare

materie sostanzialmente diverse secondo la diversità degli interessi,

regionali o sovraregionali, desumibile dall'esperienza sociale e

giuridica.

A ciò non contraddicono né l'oggetto né i criteri direttivi

della delega contenuta nell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281,

in forza della quale sono stati emanati i vari decreti legislativi di

trasferimento delle funzioni e, fra questi, quello intorno al quale qui

si controverte. È evidente che una legge ordinaria, facendo espresso

riferimento alle competenze regionali elencate nell'art. 117 Cost. (e,

dunque, in primo luogo a quelle legislative), non avrebbe potuto

attribuire alle Regioni più di quanto è loro riservato dalla norma

costituzionale, non essendo ad essa consentito di modificare una sfera

di competenza stabilita dalla Costituzione: sicché, quando dispone

(art. 17, lett. b) che il trasferimento debba avvenire "per settori

organici di materie", la legge lascia ovviamente impregiudicato il

problema attinente alla definizione ed al contenuto di siffatte

materie. E si può anche aggiungere che non sembra che al legislatore

delegante siffatto problema sia sfuggito: se nel secondo comma dello

stesso art. 17 si prendono in considerazione, sia pure in riferimento

al passaggio degli uffici, "competenze statali residue" rispetto a

quelle da trasferire ai sensi dell'art. 117 Cost. e per esse si

prevede, di massima, la delega in base all'art. 118, secondo comma,

Cost., ciò vuol dire che i "settori organici di materie" non

corrispondono - o possono non corrispondere - alla pura e semplice

qualificazione linguistica delle singole voci elencate nella

disposizione costituzionale.

Argomento non valido è quello che le Regioni ricorrenti credono si

debba trarre, a favore delle loro tesi, dalla connessione fra il

trasferimento che, come si è detto, la legge di delega dispone debba

avvenire per settori organici di materie e la contestuale riserva allo

Stato (art. 17, lett. a) della funzione di indirizzo e di

coordinamento. Tale connessione fu già messa in luce da questa Corte

nella sentenza n. 39 del 1971, ma va qui precisato che essa va intesa

in un senso affatto diverso da quello fatto valere dalle ricorrenti.

Una volta accertato, per quanto innanzi si è detto, che la legge

delegante ha imposto di trasferire quelle materie che la Costituzione

vuole fossero trasferite, ai criteri direttivi della delega si deve

assegnare, per quanto riguarda gli aspetti qui rilevanti, lo scopo di

predisporre lo strumento col quale si possa evitare il rischio che,

nelle materie trasferite, l'esercizio delle corrispondenti potestà

regionali comporti un sacrificio delle "esigenze di carattere

unitario". È vero, infatti, che pur in presenza di interessi

regionali, che radicano nelle Regioni determinate competenze

costituzionali, possono essere mediatamente coinvolti interessi di

dimensione ultraregionale: si è voluto che questi ultimi siano

salvaguardati non già attraverso una diminuzione qualitativa o

quantitativa delle attribuzioni regionali, ma, più correttamente,

indirizzando e coordinandone l'esercizio. In tal modo si delinea, come

la Corte rilevò nella già citata decisione, un sistema coerente col

disegno costituzionale, giacché, ferme restando le competenze

regionali, il rispetto delle esigenze unitarie è garantito dai

principi fondamentali stabiliti nelle leggi dello Stato per quanto

riguarda la potestà legislativa, dalla funzione statale di indirizzo e

di coordinamento per quanto riguarda la potestà amministrativa.

4. - Applicando gli esposti principi all'attuale thema decidendum,

si deve riconoscere che in base alla Costituzione le attribuzioni

legislative e le corrispondenti attribuzioni amministrative delle

Regioni hanno ad oggetto solo fiere e mercati di carattere regionale,

giacché queste manifestazioni, quando abbiano più vasta dimensione,

corrispondono ad interessi sostanziali che fanno immediatamente capo

alla intera comunità nazionale ed appartengono, conseguentemente, alla

competenza dello Stato: col che si vuol dire che siamo fuori delle

ipotesi nelle quali le esigenze unitarie, esterne rispetto ad un

interesse regionalmente localizzabile, consentono solo interventi di

indirizzo e di coordinamento. Non si può infatti ragionevolmente

ritenere che per il problema qui in esame possa aver rilevanza la

circostanza che una fiera nazionale od internazionale si svolga in

questa o in quella parte del territorio nazionale, in questa od in

quella Regione. Hanno invece decisiva importanza l'ampiezza dell'area

commerciale, industriale o agricola alla quale le fiere ed i mercati si

riferiscono e l'estensione del mercato sul quale essi spiegano

influenza (fino al punto che, quando si tratti di un mercato

internazionale, sorge l'esigenza di coordinare le iniziative dei vari

Stati, come è dimostrato dalla Convenzione di Parigi relativa alle

esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, ratificata dall'Italia

con il r.d.l. 13 gennaio 1931, n. 24). Del resto, la distinzione delle

fiere e dei mercati secondo il loro diverso carattere, territorialmente

qualificato, era già da tempo nota al nostro ordinamento (cfr. r.d.l.

29 gennaio 1934, n. 454) e, quel che più conta, risulta essere stata

pacificamente utilizzata nella ripartizione delle competenze fra lo

Stato e le Regioni a statuto speciale, nel senso di riconoscere di

spettanza di queste ultime - si trattasse di competenza esclusiva o

concorrente - solo le manifestazioni di carattere regionale, senza che

alcun rilievo abbia mai avuto la circostanza che gli Statuti, proprio

come avviene per l'art. 117 Cost., non specificassero il limite della

regionalità (cfr. ad es., d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, per la

Sardegna; d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per il Trentino-Alto Adige;

d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, per il Friuli-Venezia Giulia).

5. - Le considerazioni fin qui svolte non sono infirmate dal

rilievo che l'art. 1, secondo comma, lett. a, dell'impugnato decreto

legislativo ha operato il trasferimento alle Regioni anche delle

funzioni inerenti a fiere nazionali e perfino internazionali, quando

non siano organizzate (con periodicità) dagli enti riconosciuti ai

sensi dell'art. 2 del r.d.l. n. 454 del 1934.

La Corte osserva in proposito che la legge delegata ha disciplinato

il trasferimento di "funzioni amministrative", in ordine alle quali la

legge ordinaria - oltre che adempiere all'obbligo costituzionale

risultante dal combinato disposto degli artt. 117 e 118, primo comma, e

dell'VIII disp. fin. della Costituzione - può, sulla base di

valutazioni discrezionali, affidare alle Regioni (art. 118, secondo

comma, Cost.) anche poteri non compresi nella sfera di attribuzioni

regionali costituzionalmente garantita. Sicché - mentre in questa sede

non viene in questione se ed in quali limiti il legislatore delegato

avesse il potere di provvedere in proposito - si deve concludere che

sulla legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, che

tutte riguardano poteri riservati allo Stato, nessuna influenza può

produrre la circostanza che altre disposizioni dello stesso decreto

delegato abbiano trasferito alle Regioni competenze amministrative non

comprese nella materia "fiere e mercati" ad esse attribuita dall'art.

117 della Costituzione.

6. - Dovendosi escludere, per gli esposti motivi, che nella materia

delle fiere e dei mercati assegnata dalla Costituzione alla potestà

legislativa ed amministrativa delle Regioni debbano essere comprese le

manifestazioni a carattere sovraregionale, vanno dichiarate non fondate

- senza bisogno di ulteriore, analitico esame - tutte le questioni di

legittimità costituzionale proposte dalle Regioni ricorrenti a

proposito delle disposizioni, innanzi indicate, che hanno conservato

allo Stato poteri inerenti a fiere, mostre, esposizioni nazionali ed

internazionali, non risultando violata nessuna delle norme di raffronto

invocate nei ricorsi (neppure, per quanto riguarda l'art. 3, terzo

comma, gli artt. 5 e 123 Cost., giacché gli enti ivi menzionati,

contrariamente all'assunto della Regione ligure, né godono di

autonomia costituzionalmente rilevante né, per le cose dette,

appartengono all'organizzazione interna regionale).

Resta, perciò, solo da esaminare l'art. 4, denunziato nella parte

in cui viene attribuita al Ministro per il tesoro la designazione di un

componente dei collegi dei revisori dei conti degli enti operanti nella

materia indicata nell'art. 1: poiché, attraverso questo generico

rinvio, la disposizione riguarda anche le fiere ed i mercati di livello

regionale, sui quali le Regioni hanno competenza in base alla

Costituzione, occorre accertare se, limitatamente a questo aspetto,

quel potere sia stato legittimamente conferito.

La Corte ritiene che anche quest'ultima questione sia non fondata.

Potendo il Ministro per il tesoro provvedere alla designazione solo "in

relazione alla permanenza di interessi finanziari dello Stato", la

presenza, nel collegio dei revisori, di un componente di nomina statale

è giustificata da uno specifico interesse statale (il cui presupposto,

peraltro, le Regioni, se ne valuteranno l'opportunità, potranno

rimuovere) e, valutata nel complesso della pienezza dei poteri

trasferiti, non può esser considerata come una menomazione delle

competenze regionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

concernenti - nelle parti indicate in motivazione - l'art. 1, comma

secondo, lett. a e b, l'art. 2, commi primo, terzo e quarto, l'art. 3,

l'art. 4 e l'art. 8, comma quarto, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7,

contenente disposizioni sul "trasferimento alle Regioni a statuto

ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e

mercati e del relativo personale", sollevate dai ricorsi indicati in

epigrafe in riferimento agli art. 117 e 118 ed all'VIII disposizione

finale della Costituzione, nonché in relazione all'art. 17 della legge

16 maggio 1970, n. 281, ed in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, e, per quanto riguarda l'art. 3, terzo comma, anche in

riferimento agli artt. 5 e 123 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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