Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1967

Altra decisione · depositata il 15/12/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri notificato il 22 febbraio 1967, depositato in cancelleria il 2

marzo successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1967, per

conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a

seguito del decreto dell'Assessore regionale per l'industria e il

commercio 13 dicembre 1966, n. 1095, che modifica il decreto n. 818 del

28 novembre 1956, concernente la disciplina dell'esercizio della pesca

nelle acque prospicienti le coste siciliane.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana; udito

nell'udienza pubblica del 7 novembre 1967 il Giudice relatore Giuseppe

Chiarelli;

uditi l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto 21 febbraio 1967,

regolarmente notificato e depositato, proponeva ricorso per regolamento

di competenza contro il Presidente della Regione siciliana, impugnando

il decreto dell'Assessore regionale per l'industria e il commercio 13

dicembre 1966, n. 1095, che modificava il decreto n. 818 del 28

novembre 1956, concernente la disciplina dell'esercizio della pesca

nelle acque prospicienti le coste siciliane. Si deduceva nel ricorso

che il detto provvedimento esorbitava dalla competenza della Regione,

non essendo state ancora emanate le norme di attuazione in materia e

non essendovi stato trasferimento alla Regione di uffici statali

competenti. Si chiedeva pertanto che fosse dichiarata la competenza

dello Stato e fosse annullato il provvedimento impugnato.

Il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso

dall'avv. Salvatore Villari, si costituiva in giudizio con atto 9 marzo

1967, depositato il giorno successivo, col quale si deduceva

l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza nel merito.

Successivamente, con istanza 12 ottobre 1967, i patroni delle parti

chiedevano che la Corte dichiarasse cessata la materia del contendere,

facendo presente che il decreto assessoriale n. 1095 del 1966 era stato

revocato con decreto assessoriale 17 marzo 1967, n. 328, e sostituito

con decreto del Presidente della Regione, emanato in veste di organo

decentrato dello Stato. Esibivano copia di entrambi i decreti.

All'udienza del 7 novembre 1967 i rappresentanti delle parti

insistevano nel richiedere la dichiarazione della cessata materia del

contendere. Considerato in diritto :

Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva sollevato il

presente conflitto di attribuzione in relazione al decreto

dell'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana

13 dicembre 1966, contestando la competenza della Regione in materia di

pesca e di demanio marittimo regionale, in quanto non sono state ancora

emanate le relative norme di attuazione, né sono stati trasferiti alla

Regione i competenti uffici statali periferici.

Se non che, come risulta dagli atti esibiti dalle parti, il

decreto dell'Assessore regionale che aveva dato luogo al conflitto è

stato successivamente revocato con decreto del medesimo Assessore in

data 17 marzo 1967, ed è stato sostituito in pari data con decreto del

Presidente della Regione, in veste di organo decentrato dello Stato.

Nelle premesse di quest'ultimo provvedimento espressamente si

riconosce che "in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione

dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali del

l'Amministrazione centrale in materia di pesca e di demanio marittimo

sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo

decentrato dello Stato, ai sensi del D. L. C. P. S. 30 giugno 1947, n.

567".

Per effetto di tali atti è pertanto venuto meno l'oggetto della

presente controversia e, in conseguenza, l'interesse del ricorrente a

ottenere una pronuncia sull'appartenenza del potere, com'è confermato

dalla richiesta congiuntamente proposta dai patroni delle parti perché

questa Corte dichiari cessata la materia del contendere.

Richiesta che la Corte non può non accogliere, richiamandosi alla

sua precedente giurisprudenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso

proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine al decreto

13 dicembre 1966, n. 1095, dell'Assessore per l'industria e il

commercio della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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