Corte costituzionale

Sentenza n. 137/2001

Altra decisione · depositata il 17/05/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito delle delibere della Camera dei deputati del 16 marzo

1999 relative alla insindacabilità dei fatti per i quali è in corso

procedimento penale n. 4771/1998 nei confronti dei deputati Roberto

Maroni ed altri, promosso dalla Corte di appello di Milano con atto

notificato il 21 febbraio 2000, depositato in cancelleria in data

8 marzo 2000 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 8 giugno 1999, emessa nell'ambito di

un procedimento penale a carico dei deputati Roberto Maroni, Umberto

Bossi, Mario Borghezio, Davide Carlo Caparini, Piergiorgio Martinelli

e Roberto Calderoli, la Corte di appello di Milano ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in

relazione alla delibera di insindacabilità, adottata dall'Assemblea

il 16 marzo 1999, secondo la quale i fatti per i quali è in corso il

procedimento penale, con eccezione, per il solo deputato Borghezio,

del reato di resistenza, concernono opinioni espresse da membri del

Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, con conseguente

insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

I predetti deputati erano stati rinviati a giudizio davanti al

pretore di Milano, che li aveva condannati per i reati di resistenza

e di oltraggio a pubblico ufficiale, commessi in Milano il

18 settembre 1996, in occasione di una perquisizione disposta dal

Procuratore della Repubblica di Verona nei confronti di certo M.C., e

poi estesa ad un locale ritenuto nella disponibilità del predetto

presso la sede di Milano del Partito Lega Nord. In pendenza del

giudizio di secondo grado, era pervenuta alla Corte d'appello la

delibera con la quale la Camera dei deputati si era espressa per la

insindacabilità dei fatti oggetto di entrambe le imputazioni, con

eccezione, per il solo deputato Borghezio, del reato di resistenza.

Con riferimento al reato di resistenza la Corte ricorrente rileva

che la delibera della Camera si è discostata dalla proposta della

Giunta per le autorizzazioni a procedere, che si era pronunciata, per

tutti i parlamentari, nel senso che gli atti integranti tale reato,

per la loro natura violenta, erano estranei al concetto di opinioni

espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ed aveva

limitato la proposta di insindacabilità ai soli fatti di oltraggio,

ritenendo che le espressioni usate dai deputati ("fascisti",

"mafiosi", "Pinochet"), "benché in astratto di natura ingiuriosa"

potevano essere considerate "manifestazione di critica politica nel

contesto di una protesta di valore anche simbolico svolta da deputati

esponenti di un partito politico di opposizione".

In particolare, la Corte ricorrente ricorda che il relatore della

Giunta on. Borrometi aveva ravvisato il nesso funzionale tra i fatti

contestati a titolo di oltraggio e l'attività parlamentare nella

"decisa battaglia [...] condotta (dagli esponenti della Lega nord) a

favore della loro tesi politica tanto da ottenere la legittimazione

della denominazione del loro gruppo parlamentare, il cui fine [...]

è individuato nell'indipendenza della Padania. In questo senso la

viva protesta, anche attraverso epiteti ingiuriosi, a fronte di

un'attività della polizia che, sia pur legittima, appariva

simbolicamente come una minaccia nei confronti di tali fini, può

essere qualificata come manifestazione di opinioni espresse

nell'esercizio di funzioni parlamentari". La Corte di appello di

Milano ritiene però che nell'azione di difesa di una tesi

strettamente programmatica e politica non si possa configurare, "sol

perché non estranea a rivendicazioni avanzate anche nell'ambito

parlamentare, quel nesso con le funzioni proprie dei deputati -

quand'anche da intendersi estese all'espletamento del mandato

ricevuto dagli elettori e non circoscritte intra moenia - che è

presupposto essenziale del potere valutativo attribuito alle Camere".

Ad avviso della Corte ricorrente, il nesso funzionale è ancor

meno ravvisabile con riferimento ai fatti contestati come reato di

resistenza, "la cui rilevanza penale sta nella contrapposizione

violenta a quello stesso potere statuale di cui la funzione

parlamentare è espressione di rango elevato"; in tale senso -

prosegue la Corte - si era espressa la stessa Giunta per le

autorizzazioni a procedere, che aveva escluso ogni possibile

collegamento tra le condotte contestate a titolo di resistenza,

"ancorché lette nel contesto di protesta ideologica da cui si muove

l'azione politica della Lega nord" e le funzioni parlamentari

esercitate dagli imputati.

La Corte conclude che le delibere di insindacabilità avrebbero

compresso la sfera di attribuzione propria del potere giudiziario,

precludendo a quest'ultimo la cognizione in ordine alla rilevanza

penale dei fatti contestati ed alla loro riferibilità agli imputati,

e pertanto solleva "conflitto di attribuzione in ordine al corretto

uso del potere di decidere con riferimento alla ricorrenza dei

presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati con delibere

del 16 marzo 1999".

L'atto introduttivo, unitamente all'ordinanza n. 16 del 2000, con

cui questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, è stato

notificato alla Camera dei deputati il 21 febbraio 2000 e depositato,

con la prova dell'avvenuta notifica, l'8 marzo 2000.

2. - La Camera dei deputati si è costituita il 6 marzo 2000 in

persona del Presidente, on. Luciano Violante, rappresentato e difeso

dall'avv. Massimo Luciani, chiedendo in via preliminare che la Corte

costituzionale dichiari irricevibile o inammissibile il conflitto,

perché promosso con ordinanza, e non con ricorso, e in subordine,

nel merito, che la Corte dichiari che spettava alla Camera affermare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione delle opinioni espresse dai deputati sopra menzionati.

Pur prendendo atto della più recente giurisprudenza della Corte

(sentenze nn. 10, 11, 56 e 58 del 2000), che ha ritenuto irrilevante

il nomen juris dell'atto introduttivo e ha affermato che la forma

dell'ordinanza non può, di per sé sola, comportare la

irricevibilità del conflitto, la Camera resistente ritiene che

l'ordinanza che ha promosso il conflitto sia comunque priva di almeno

due dei requisiti specificamente prescritti e, cioè,

dell'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia e

della richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari che non

spetta alla Camera la valutazione contenuta nella deliberazione

impugnata e la annulli.

Circa il primo requisito, la sola indicazione dell'art. 68 della

Costituzione sarebbe infatti insufficiente a individuare anche la

sfera di attribuzioni riservata all'autorità giudiziaria; in ordine

al secondo, né nel dispositivo, né nella motivazione dell'ordinanza

della Corte di appello comparirebbero le richieste di non spettanza e

di annullamento della delibera, limitandosi la ricorrente a chiedere

alla Corte una pronuncia sul "corretto uso" del potere conferito alla

Camera dall'art. 68 Cost.

In ogni caso il conflitto dovrebbe essere dichiarato irricevibile

anche per la mancanza, nel dispositivo dell'ordinanza della Corte

d'appello di Milano, dell'ordine al cancelliere di notificare l'atto

alla Camera, in quanto l'intera procedura seguita dal ricorrente

dovrebbe corrispondere a quella stabilita per gli atti giudiziari,

sicché la notifica dovrebbe trovare il suo fondamento in un ordine

del giudice.

3. - Nel merito, la Camera dei deputati rileva che la

giurisprudenza costituzionale avrebbe "optato [...] per una posizione

intermedia tra quella di chi ritiene che la garanzia di cui

all'art. 68, comma primo, della Costituzione copra solo gli atti

parlamentari tipici [...] e quella di chi sostiene che da tale

garanzia sia coperta tutta l'attività politica comunque svolta dai

parlamentari [...]".

A conferma di tale orientamento, la Camera richiama numerose

sentenze, emesse dal 1993 sino alla sentenza n. 417 del 1999, con la

quale la Corte, nel ribadire il nesso funzionale tra le opinioni

espresse e l'esercizio delle funzioni parlamentari, ha fatto

riferimento al "complessivo contesto parlamentare" in cui le opinioni

sono state manifestate. La difesa della Camera prende poi atto del

recente mutamento di indirizzo della Corte (vengono richiamate le

sentenze nn. 10, 11, 56 e 58 del 2000), che, peraltro, non sarebbe

ancora consolidato.

In relazione ai fatti integranti il reato di oltraggio, la

Camera, richiamandosi alla sentenza n. 417 del 1999, osserva che

l'intera attività politica dei parlamentari della Lega Nord è

"improntata all'affermazione dell'autonomia e dell'indipendenza di

una parte del Paese dal governo centrale" come dimostrato anche dai

numerosi interventi in sede parlamentare a sostegno della

legittimità del termine "Padania"; in tale situazione non dovrebbe

esservi dubbio che i parlamentari inquisiti "abbiano interpretato la

perquisizione nella sede del partito come un attentato all'autonomia

e all'indipendenza del partito stesso e del connesso gruppo

parlamentare" e, di conseguenza, che le opinioni manifestate in quel

contesto debbano collegarsi "ai numerosi interventi, svolti in sede

parlamentare, per la rivendicazione dell'autonomia e

dell'indipendenza dal potere centrale".

La Camera resistente sostiene infine che anche il recente

mutamento di indirizzo della Corte, secondo cui non sarebbe più

sufficiente, ai fini della insindacabilità, la "corrispondenza tra

le opinioni espresse e il contesto politico" ma sarebbe necessaria

"una corrispondenza sostanziale tra le opinioni manifestate extra

moenia e il contenuto di atti funzionali compiuti in Parlamento" non

può certo riferirsi all'ipotesi di "opinioni manifestate in presenza

di fatti nuovi e imprevedibili" quali sono appunto quelle rese

durante una perquisizione, non essendo possibile pretendere una

"formale "anticipazione" di tali opinioni in sede parlamentare".

Per quanto concerne, poi, i fatti per i quali è stato ravvisato

il reato di resistenza, premesso che un'opinione può essere

manifestata con qualsiasi mezzo e non solo tramite forme verbali, e

che quindi "la materialità di un atto o comportamento non impedisce

la sua qualificabilità come opinione" la difesa della Camera rileva

che "la resistenza [...] è un mezzo grazie al quale singoli o gruppi

intendono proteggere innanzitutto beni che considerano [...]

irrinunciabili". La resistenza sarebbe, in altri termini,

"strumentale" alla tutela di beni "finali", quali l'autonomia e

l'indipendenza del partito della Lega Nord, e pertanto non può

essere valutata in modo diverso rispetto alle forme verbali

impiegate, nello stesso contesto, per protestare contro la

perquisizione, ritenuta illegittima violazione proprio di quella

autonomia e di quella indipendenza.

In una successiva memoria depositata in vista dell'udienza, la

difesa della Camera insiste nelle conclusioni già rassegnate

nell'atto di costituzione, rilevando altresì, quanto alla eccezione

di irricevibilità, che l'utilizzazione della forma dell'ordinanza

determinerebbe la violazione del principio di parità tra le parti:

l'autorità giudiziaria diverrebbe, infatti, il solo soggetto "a

poter aggirare" il disposto dell'art. 6 delle norme integrative del

16 marzo 1956, in base al quale "la parte deve depositare i propri

documenti "in tante copie in carta libera quanti sono i componenti

della Corte e le parti".

Nel merito la difesa della Camera, richiamando ancora una volta

la sentenza n. 417 del 1999, ribadisce che ciò che non può

ritenersi coperto dalla garanzia costituzionale è la mera "attività

politica" del deputato, estranea alla "politica parlamentare"; le

opinioni connesse alla politica parlamentare dovrebbero invece godere

della garanzia ex art. 68 Cost., a nulla rilevando la circostanza che

vengano manifestate extra anziché infra moenia.

Nel menzionare le successive sentenze che hanno richiesto una

"corrispondenza sostanziale tra l'opinione manifestata all'esterno e

quella manifestata in singoli atti tipici" la difesa della Camera

richiama, a conferma della propria tesi interpretativa, le più

recenti sentenze nn. 320 e 321 del 2000, dalle quali si ricaverebbe

che la corrispondenza sostanziale tra l'atto parlamentare tipico e la

dichiarazione extra moenia è solo una delle ipotesi di

riconducibilità della dichiarazione alla funzione parlamentare,

ancorché sia quella che si verifica "normalmente": tanto è vero che

nel caso di specie non sarebbe neppure possibile richiedere una

formale "anticipazione" in sede parlamentare delle opinioni espresse

in occasione della perquisizione, attesa l'imprevedibilità dell'atto

compiuto dalla polizia giudiziaria. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di appello

di Milano nei confronti della Camera dei deputati investe le

deliberazioni con cui l'Assemblea, in data 16 marzo 1999, ha

affermato l'insindacabilità - alla stregua dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione - dei fatti qualificati come reati di

resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale, per i quali i

deputati Roberto Maroni, Umberto Bossi, Davide Carlo Caparini,

Piergiorgio Martinelli e Roberto Calderoli erano stati condannati dal

pretore di Milano, mentre nei confronti del deputato Mario Borghezio,

anch'egli condannato per entrambi i reati, la deliberazione di

insindacabilità ha avuto per oggetto solo i fatti relativi

all'imputazione di oltraggio.

Con riferimento alle condotte qualificate come reato di

oltraggio, la Corte di appello ricorrente contesta le argomentazioni

del relatore della Giunta per le autorizzazioni a procedere, secondo

cui il nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività

parlamentare andrebbe riferito alla battaglia politica dei

parlamentari del Partito "Lega Nord" in favore dell'indipendenza

della "Padania"; e osserva che tale nesso sarebbe ancora meno

ravvisabile, come aveva ritenuto la stessa Giunta, in relazione ai

fatti contestati come resistenza a pubblico ufficiale, che

costituiscono espressione di una contrapposizione violenta ad un

potere statuale.

2. - Le eccezioni di irricevibilità dell'atto introduttivo del

giudizio e di inammissibilità del conflitto, sollevate dalla difesa

della Camera, non sono fondate, come questa Corte ha già deciso con

le sentenze nn. 420, 321, 320, 58, 56, 11 e 10 del 2000; né, al

riguardo, sono state prospettate nuove argomentazioni che inducano ad

un loro riesame.

Quanto alla doglianza relativa alla omessa esposizione delle

ragioni costituzionali del conflitto - desumibile, secondo la

resistente, dalla mancata indicazione delle norme costituzionali che

regolano la materia -, tali ragioni sono sintetizzate nel riferimento

ai presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost.,

contenuto nel dispositivo dell'ordinanza della Corte ricorrente.

L'art. 68 della Costituzione è infatti norma deputata a definire e a

limitare le rispettive sfere della prerogativa parlamentare e della

giurisdizione, per cui ogni illegittima estensione dell'una si

risolve automaticamente in una lesione dell'ambito dell'altra; il

richiamo alla citata disposizione consente quindi di ritenere

adempiuto l'onere di indicare i principi costituzionali che regolano

la materia (v. sentenza n. 320 del 2000).

Infine, circa l'eccezione relativa alla mancanza, nel

dispositivo, della richiesta di una pronuncia che dichiari che non

spetta alla Camera la valutazione contenuta nella delibera impugnata

e che annulli l'atto invasivo, tali requisiti sono implicitamente

desumibili sia dal contesto complessivo dell'ordinanza, sia dallo

stesso dispositivo, nel quale la Corte ricorrente dichiara di

sollevare "conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del

potere di decidere con riferimento alla ricorrenza dei presupposti di

applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, come

esercitato dalla Camera dei deputati con delibere del 16 marzo 1999".

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

La Corte è chiamata ad accertare se le manifestazioni verbali e

i comportamenti materiali tenuti in occasione di una perquisizione

nella sede di un partito politico, e qualificati dall'Autorità

giudiziaria come oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oggetto

delle deliberazioni d'insindacabilità cui si riferisce il presente

conflitto, siano "identificabili come espressione di attività

parlamentari" (sentenze nn. 321, 320, 58, 11 e 10 del 2000) e siano

quindi assistiti dalla prerogativa di cui all'art. 68, primo comma,

Cost.

Presupposto delle attività coperte dalla prerogativa

parlamentare è la riconducibilità delle opinioni espresse

all'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare (sentenze

n. 329 del 1999, 289 del 1998, 375 del 1997); riconducibilità che va

intesa non come "semplice collegamento di argomento o di contesto fra

attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità

della dichiarazione stessa quale espressione di attività

parlamentare" (v. sentenze n. 58, 11 e 10 del 2000, nonché sentenze

nn. 320 e 321 del 2000), cioè quale sostanziale corrispondenza di

contenuti tra le dichiarazioni e l'atto parlamentare tipico.

Ebbene, nelle espressioni ("fascisti", "mafiosi", "Pinochet")

indirizzate dai deputati agli ufficiali e agenti di pubblica

sicurezza che stavano eseguendo la perquisizione non è dato

riscontrare alcun collegamento con l'esercizio delle funzioni proprie

del parlamentare né, tantomeno, alcuna corrispondenza sostanziale

con atti parlamentari tipici svolti nell'esercizio di tali funzioni.

La prerogativa parlamentare non può infatti essere estesa sino a

comprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la

qualificazione come opinioni - solo perché collegati con le

"battaglie" condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro

tesi politiche; così argomentando, il nesso funzionale, lungi dal

tradursi in una corrispondenza tra espressioni verbali e atti

parlamentari tipici, si risolverebbe in un generico collegamento con

un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall'esercizio

di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente

individuate.

A maggior ragione la prerogativa parlamentare di cui all'art.68

della Costituzione non può essere riferita ai comportamenti

materiali che sono stati qualificati come resistenza a pubblico

ufficiale.

L'art. 68, primo comma, della Costituzione si riferisce

unicamente alle "opinioni espresse" e ai "voti dati" dai membri del

Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, mentre gli atti di

resistenza e di violenza descritti nel capo di imputazione riprodotto

nell'ordinanza della Corte di appello ricorrente non sono in alcun

modo qualificabili come tali.

Adottando le deliberazioni di insindacabilità in oggetto, la

Camera dei deputati ha perciò interferito illegittimamente con le

attribuzioni dell'Autorità giudiziaria; di conseguenza deve essere

disposto l'annullamento delle deliberazioni oggetto di impugnativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i

fatti per i quali è in corso avanti alla Corte di appello di Milano

procedimento penale nei confronti dei deputati Roberto Maroni,

Umberto Bossi, Davide Carlo Caparini, Piergiorgio Martinelli e

Roberto Calderoli per i reati di oltraggio e di resistenza a pubblico

ufficiale, e del deputato Mario Borghezio per il reato di oltraggio,

concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni a

norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Annulla, per l'effetto, le deliberazioni di insindacabilità

adottate dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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