Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1993

Altra decisione · depositata il 01/04/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina

organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), nonché

degli artt. 1, commi 1, 1- bis e 5 del decreto-legge 22 ottobre 1992,

n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n.

488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22

ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n.

64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel

Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive),

nonché, infine, dell'art. 4 della legge 19 dicembre 1992 n. 488,

limitatamente alle parole: "ferme restando le autorizzazioni di spesa

di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64 e

l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art.

17, commi 1 e 10, della legge medesima", iscritto al n. 57 del

registro referendum;

Vista l'ordinanza del 16 marzo 1993 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

riformulato il quesito relativo alla richiesta di referendum

sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, già dichiarata

legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Beniamino Caravita di

Toritto per i presentatori Calderisi Giuseppe, Lavaggi Ottavio e

Negri Giovanni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza n. 31 del 1993 questa Corte ha dichiarato

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione

degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo

1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel

Mezzogiorno), dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992

dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di

cassazione;

2. - Nel corso del giudizio di ammissibilità - come già rilevato

nella predetta sentenza - veniva pubblicata la legge 19 dicembre

1992, n. 488 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22

ottobre 1992, n. 415), la quale ha, fra l'altro, abrogato, con

decorrenza 1° maggio 1993, le medesime norme indicate nella richiesta

referendaria.

L'incidenza della nuova normativa sul procedimento referendario è

stata esaminata dall'Ufficio centrale per il referendum, il quale, -

con ordinanza del 16 marzo 1993 depositata il 23 successivo -,

premesso che già il dato temporale dell'abrogazione delle suindicate

norme con effetto dal 1° maggio 1993 esclude che il referendum

fissato per il 18 aprile non possa più avere corso, ha esteso il

quesito referendario all'art. 1, commi 1, 1- bis e 5 del decreto-legge n. 415 del 1992, come convertito, con modificazioni, con la

legge n. 488 del 1992 e all'art. 4 di quest'ultima legge,

limitatamente alle parole "ferme restando le autorizzazioni di spesa

di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986 n. 64 e

l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art.

17, commi 1 e 10 della legge medesima".

Ad avviso dell'Ufficio centrale le suindicate disposizioni, al di

là del previsto passaggio dall'intervento straordinario nel

Mezzogiorno ad una forma di intervento ordinario per tutte le aree

economicamente depresse nel territorio nazionale, realizzano la

sostanziale prosecuzione dell'intervento straordinario anche per il

periodo successivo al 1° maggio 1993; di qui l'estensione del quesito

referendario.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio

centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 31 marzo

1993 per la conseguente decisione in ordine all'ammissibilità della

richiesta, così come modificata, dandone regolare comunicazione.

Con memoria depositata in data 29 marzo 1993, i presentatori

Calderisi, Lavaggi e Negri hanno chiesto che questa Corte dichiari

ammissibile la richiesta di referendum sul quesito così come

modificato dall'Ufficio centrale.

Dopo aver ricordato la sentenza di questa Corte n. 31 del 1993,

che ha ammesso la originaria richiesta referendaria, e sintetizzato

l'ordinanza del 16 marzo 1993 dell'Ufficio centrale, la difesa dei

presentatori osserva che le nuove disposizioni individuate

dall'Ufficio centrale sono strettamente collegate a quelle del

quesito originario, per cui ne rimane unitaria la matrice razionale

ed identico l'oggetto materiale. Non vi sarebbero, pertanto, ragioni

perché la Corte non debba confermare il giudizio di ammissibilità

già compiuto con la citata sentenza n. 31 del 1993.

4. - Nella camera di consiglio del 31 marzo 1993, gli avvocati

Massimo Severo Giannini e Beniamino Caravita di Toritto per i

suindicati presentatori hanno insistito per l'ammissibilità della

richiesta di referendum, così come modificata dall'Ufficio centrale. Considerato in diritto

1. - Come esposto in narrativa, con la sentenza n. 31 del 1993

questa Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum

popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17

e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, rilevando che il quesito

referendario coinvolge un complesso normativo riconducibile ad una

matrice razionalmente unitaria e possiede quindi i necessari

requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità, in quanto mira

essenzialmente alla soppressione dell'intervento straordinario, così

come disciplinato dalla legge in esame, e degli organismi preposti

alla sua attuazione. Si è, inoltre, ritenuto che non ricorresse

alcuna delle altre cause ostative all'ammissibilità previste

espressamente nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione o

desumibili dall'ordinamento costituzionale.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'Ufficio centrale per il

referendum costituito presso la Corte di cassazione ha esteso il

quesito referendario ad alcune norme del decreto-legge 22 ottobre

1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

1992, n. 488.

In particolare, il quesito è stato esteso:

all'art. 1, primo comma, del detto decreto in quanto

sostanzialmente ripristina la dotazione finanziaria per l'intervento

straordinario nel Mezzogiorno "in attesa della trasformazione

dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una

gestione ordinaria";

all'art. 1, comma 1- bis, del decreto medesimo, in quanto reca

un ulteriore stanziamento per l'anno 1994 per gli interventi previsti

dal decreto-legge n. 786 del 1985, convertito in legge 28 febbraio

1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo

sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

all'art. 1, comma quinto, del decreto medesimo, in quanto affida

ancora all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

il compito di provvedere alle erogazioni relative ai programmi

cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea;

all'art. 4 inserito dalla legge di conversione n. 488 del 1992

nella parte in cui fa salve dalla soppressione (prevista con

decorrenza 1° maggio 1993 nel medesimo art. 4) le autorizzazioni di

spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 64 del 1986 e

l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art.

17, commi 1 e 10, della legge medesima.

2. - La richiesta, così come modificata dalla menzionata

ordinanza dell'Ufficio centrale, deve essere ammessa.

Invero, il quesito referendario, pur dopo la estensione apportata

dall'Ufficio centrale, mantiene quella matrice razionalmente

unitaria, già da questa Corte riconosciuta alla originaria richiesta

nella citata sentenza n. 31 del 1993, e conserva i necessari

requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità.

Né è dato riscontrare alcun'altra ragione d'inammissibilità

prevista espressamente dall'art. 75 della Costituzione o desumibile

dall'ordinamento costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come

modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il

referendum del 16 marzo 1993, per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64

(Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno),

nonché degli artt. 1, commi 1, 1- bis e 5 del decreto-legge 22

ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni con legge 19

dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge

1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento

straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle

attività produttive), nonché, infine, dell'art. 4 della legge 19

dicembre 1992 n. 488, limitatamente alle parole: "ferme restando le

autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1°

marzo 1986, n. 64 e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle

norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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