Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1968

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1968 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d.l. 692/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. 6 dicembre

1923, n. 2657, che approva la tabella delle occupazioni alle quali non

è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del

R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, promosso con ordinanza emessa il 7

gennaio 1967 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra

Di Palma Giovanni e Pane Giuseppe, iscritta al n. 67 del registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 102 del 22 aprile 1967.

Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1968 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio civile fra Giovanni Di Palma e Giuseppe

Pane in merito al pagamento di indennità di lavoro straordinario

prestato in un albergo con mansioni di facchino ai piani, il Tribunale

di Roma, con ordinanza del 7 gennaio 1967, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico del R.D. 6 dicembre

1923, n. 2657, che approva la tabella indicante le occupazioni che

richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle

quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1

del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692. Poiché questo decreto non fissa

quale sia per i lavoratori indicati in detta tabella (nella quale è

incluso il personale di servizio negli alberghi) il numero massimo di

ore in cui deve essere giornalmente contenuto il loro obbligo di

prestazione di opera, sarebbe violato il secondo comma dell'art. 36.

della Costituzione, che dispone che la durata massima della giornata

lavorativa è stabilita dalla legge.

L'ordinanza rileva che l'art. 16 del contratto collettivo del 22

settembre 1959 stipulato per il personale salariato dipendente da

alberghi, pensioni e locande, fissa in nove ore l'orario giornaliero di

lavoro per il personale operaio non ausiliario, e non addetto al

guardaroba, ma ritiene che il contratto stesso non sia applicabile

nella specie non essendo il datore di lavoro iscritto a nessuna delle

associazioni sindacali che lo hanno stipulato. Pertanto la decisione

circa la fondatezza della pretesa dell'attore del compenso per lavoro

straordinario deve essere presa necessariamente in base al disposto

della norma impugnata.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22

aprile 1967.

Non essendovi stata costituzione di parti, la causa è stata decisa

in camera di consiglio. Considerato in diritto :

Potrebbe prospettarsi in primo luogo una inammissibilità del

giudizio per manifesta irrilevanza della questione.

Il Tribunale avrebbe potuto, infatti, definire il giudizio

principale tenendo presente che il contratto collettivo 22 settembre

1959 per il personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e

locande ha efficacia erga omnes in virtù del D.P.R. 2 gennaio 1962, n.

771, emesso entro i termini stabiliti dalla legge 14 luglio 1959, n.

741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento

economico e normativo ai lavoratori, termini prorogati dall'art. 2

della legge 1 ottobre 1960, n. 1027.

Comunque la inammissibilità sussiste sicuramente per un altro

motivo, essendo stata impugnata una norma che non ha forza di legge.

Il R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, fissa la durata massima del lavoro

giornaliero effettivo in otto ore giornaliere e quarantotto ore

settimanali, specificando che, nella dizione lavoro effettivo, non sono

comprese quelle occupazioni, che richiedono per loro natura, o nella

specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o

custodia. Ed il regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1923, n.

1955, ha disposto, all'art. 6, che "le occupazioni che richiedono una

prestazione discontinua o di semplice attesa o custodia saranno

indicate in apposita tabella emanata e modificabile con decreto reale

promosso dal Ministro per l'economia nazionale". In esecuzione di

questa norma regolamentare, il regio decreto n. 2657 del 1923 ha

approvato la tabella.

Non vi è dubbio, quindi, che la norma impugnata fa parte di un

regolamento, che, non avendo forza di legge, non poteva essere

sottoposto al giudizio di questa Corte ai sensi dell'art. 134 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, sollevata con

ordinanza del Tribunale di Roma del 7 gennaio 1967.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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