Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1996

Altra decisione · depositata il 29/04/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il

24 luglio 1995, depositato in cancelleria il 28 luglio successivo,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della

Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e

storici di Perugia del 19 maggio 1995, prot. 11407, con la quale si

rifiuta l'autorizzazione al restauro di un dipinto del XVII secolo

raffigurante la "Madonna col Bambino e Santi" appartenente alla

pinacoteca comunale di Spoleto, e iscritto al n. 23 del registro

conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e

l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Regione

Umbria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte

dichiari che non spetta allo Stato - e per esso alla Soprintendenza

per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia

- negare l'autorizzazione al restauro del dipinto su tela

raffigurante la "Madonna col Bambino e Santi", appartenente alla

pinacoteca comunale di Spoleto, solo perché la richiesta di

autorizzazione era stata trasmessa dalla Regione e non dal Comune. La

ricorrente ha chiesto, di conseguenza, l'annullamento della nota

della Soprintendenza, in data 19 maggio 1995 (prot. n. 11407), di

diniego dell'autorizzazione al restauro, deducendo che sarebbero

state lese competenze ad essa attribuite dagli artt. 117 e 118 della

Costituzione, in relazione all'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n.

3 ed agli artt. 47 e 48 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e che

sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione tra Stato

e Regione.

La ricorrente distingue, in conformità alla giurisprudenza

costituzionale, il restauro dalla manutenzione e conservazione delle

cose di interesse storico-artistico, così differenziando le

competenze dello Stato e delle Regioni in materia di beni culturali;

non contesta, quindi, che l'autorizzazione al restauro delle opere

d'arte raccolte nei musei degli enti locali sia di competenza

statale, ma afferma che spetta alla Regione il potere di individuare

le opere da restaurare e di programmare gli interventi da attuare,

potere nel quale rientrerebbe anche quello di disciplinare le

modalità di trasmissione delle richieste di autorizzazione alla

competente Soprintendenza statale.

La Regione Umbria ricorda che, nel dettare norme in materia di

musei degli enti locali e di interesse locale con la legge regionale

3 maggio 1990, n. 35, ha disciplinato la programmazione degli

interventi di restauro delle cose raccolte in tali musei, prevedendo

un'autorizzazione regionale necessaria per il finanziamento degli

interventi, ma distinta dall'autorizzazione al restauro, che rimane

attribuita alla Soprintendenza in base alle norme di tutela delle

cose di interesse artistico e storico (art. 11 della legge 1 giugno

1939, n. 1089).

La ricorrente ritiene leso anche il principio di leale cooperazione

tra Stato e Regione: il rifiuto dell'autorizzazione, perché la

domanda era stata trasmessa dalla Regione anziché dal Comune,

avrebbe bloccato in modo pretestuoso l'esercizio delle funzioni

regionali in una materia nella quale è invece necessaria, in ragione

della concorrenza di competenze statali e regionali, la

collaborazione tra gli enti interessati.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto.

Il potere regionale di programmare e determinare quali beni

storico-artistici appartenenti a musei di enti locali debbano essere

restaurati, non comprende il potere di disciplinare il procedimento

di autorizzazione al restauro, che rimane attribuito alla competenza

statale anche per quanto concerne le modalità di trasmissione delle

relative domande. Se così non fosse, la Regione interferirebbe

nell'esercizio di una competenza statale e l'autorizzazione al

restauro, da autonomo provvedimento, sarebbe degradata ad atto

consultivo o istruttorio, interno ad un procedimento regionale.

3. - In prossimità dell'udienza la Regione Umbria ha ribadito, con

una memoria, le argomentazioni enunciate nel ricorso.

Successivamente la Regione ha depositato una ulteriore memoria, con

allegata la nota, datata 4 marzo 1996 (prot. n. 5331), con la quale

la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e

storici di Perugia, considerato preminente l'interesse alla

salvaguardia del patrimonio culturale, ha espresso parere favorevole,

sotto il profilo tecnico scientifico, in merito ai lavori di restauro

da eseguire, dando atto che si sta provvedendo in altra sede a

chiarire gli aspetti formali e giuridici circa le competenze in

materia di autorizzazione al restauro.

4. - All'udienza pubblica del 19 marzo 1996 le parti hanno

convenuto che, in relazione al provvedimento di autorizzazione al

restauro che ha dato luogo al conflitto, è venuta meno la materia

del contendere. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Umbria

concerne il rifiuto della Soprintendenza per i beni ambientali,

architettonici, artistici e storici di Perugia di autorizzare il

restauro di un dipinto appartenente alla pinacoteca comunale di

Spoleto, in quanto la relativa richiesta era stata trasmessa dalla

Regione e non dal Comune, proprietario del bene. La ricorrente

ritiene che siano state lese le competenze costituzionali ad essa

attribuite in materia di musei e biblioteche di enti locali e sia

stato violato il principio di leale collaborazione che deve

improntare i rapporti tra Stato e Regione. Difatti, se lo Stato

conserva la potestà di autorizzare il restauro dei beni

storico-artistici appartenenti a musei di enti locali, la disciplina

delle modalità di trasmissione delle richieste di autorizzazione

dovrebbe essere compresa nel potere, attribuito alla Regione, di

individuare le opere da restaurare e di programmare gli interventi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri contesta la pretesa della

Regione, ritenendo che, se essa disciplinasse le modalità di

trasmissione delle domande di autorizzazione, interferirebbe

nell'esercizio di una competenza statale e nella regolamentazione del

relativo procedimento. L'autorizzazione al restauro, di competenza

della Soprintendenza, verrebbe degradata da autonomo provvedimento ad

atto compreso in un procedimento regionale.

2. - Successivamente alla proposizione del conflitto, la

Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e

storici di Perugia, considerata la necessità di provvedere al

restauro dell'opera d'arte per la quale era stata avanzata la

relativa richiesta, ha espresso parere favorevole ai lavori proposti,

dando atto che in altra sede è in corso un chiarimento in ordine al

procedimento da seguire per l'autorizzazione al restauro.

L'atto in relazione al quale il conflitto è sorto è stato,

dunque, modificato in conformità all'interesse della Regione

ricorrente, sicché la controversia in ordine alle modalità di

trasmissione della domanda di autorizzazione al restauro di opere

d'arte appartenenti a musei di enti locali rimane priva dei requisiti

dell'attualità e della concretezza.

Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del

contendere, così come hanno convenuto le parti nell'udienza

pubblica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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