Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 22 settembre

1950, n. 768 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 16

gennaio 1974 dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente

tra Piscitelli Martino Giuseppe ed altri e l'Opera Valorizzazione Sila,

iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974.

Visto l'atto di costituzione dell'Opera Valorizzazione Sila;

udita nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi,

per l'Opera Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso dai germani

Carmine, Luigi e Martino Piscitelli contro l'Opera Valorizzazione Sila,

per ottenere la restituzione (o il corrispondente in valore) di terreni

e di un fabbricato espropriati con d.P.R. 22 settembre 1950, n. 768

(nel quadro della riforma fondiaria di cui alla legge di delegazione n.

230 del 12 maggio 1950), l'adito tribunale di Cosenza ha sollevato, con

ordinanza 16 gennaio 1974, questione di legittimità costituzionale del

decreto indicato: prospettandone il contrasto con gli artt. 76 e 77

della Costituzione, in quanto avrebbe assoggettato ad espropriazione

beni che, per la loro natura urbana o per la destinazione industriale,

sfuggirebbero alla sfera di operatività della legge di delega 1950 n.

230, nella colonizzazione della Sila.

2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di

rinvio ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si è in questo

costituita l'Opera Sila, contestando la fondatezza della sollevata

questione. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in esame, il tribunale di Cosenza denunzia -

come detto - la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in

cui sarebbe incorso il d.P.R. 22 settembre 1950, n. 768, espropriativo

di ettari 395.58.60 del fondo "Coppo" dell'Agro di Pedace in Cosenza.

Secondo il giudice a quo, le risultanze della esperita istruttoria

(incentrate sulla perizia tecnica del consulente di ufficio e sulle

acquisite prove orali) consentirebbero, infatti, di affermare che siano

stati compresi, nell'espropriazione disposta dal provvedimento

impugnato, (anche):

a) terreni a destinazione industriale (particelle 34,35 del foglio

di mappa 25) sui quali sarebbe stata installata una segheria;

b) un fabbricato parimenti urbano (costruito, nella zona stessa,

sull'area già occupata da una baracca in legno).

Relativamente a detti beni, appunto, il decreto in discussione

avrebbe violato la delega contenuta nella legge 12 maggio 1950, n. 230;

che limita, invece, l'ambito di operatività della riforma fondiaria

alla proprietà "terriera" privata.

2. - La questione è fondata.

La imprescindibilità della correlazione tra la riforma fondiaria,

di cui alla legge di delega menzionata, e la (sola) proprietà terriera

(appunto suscettibile di "trasformazione agraria") è già stata,

infatti, affermata da questa Corte, con sentenza n. 25 del 1961.

Nella parte relativa alla denunziata estensione dell'espropriazione

(anche) a beni a destinazione industriale e ad un immobile urbano, il

decreto delegato n. 768 del 1950 risulta, quindi, illegittimo: per

contrasto proprio con i precetti indicati, di cui agli artt. 76 e 77

della Costituzione.

3. - Per altro - non essendo dato alla Corte, secondo la sua

costante giurisprudenza, procedere ad esame del merito delle risultanze

istruttorie del giudizio a quo (cfr., da ultimo, sentenza 1972 n. 118)

- la dichiarazione di illegittimità di cui sopra non può altrimenti

esprimersi che con la formula "in quanto": con cui, appunto, si vuole

far salvo il giudizio definitivo del giudice di merito sulla

destinazione industriale e sul carattere urbano degli immobili sopra

indicati (con riferimento, ovviamente, alla data del 15 novembre 1949,

che, nel sistema delle leggi di riforma fondiaria, ha valore

determinante per l'individuazione della qualità - oltreché della

consistenza e titolarità - della proprietà espropriabile: cfr., per

tutte, la sentenza della Corte n. 56 del 1960).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica 22 settembre 1950, n. 768 - limitatamente alla parte

in cui dispone il trasferimento dei terreni di cui alle particelle 34,

35 del foglio di mappa 25 ed il fabbricato ivi esistente - in quanto

risultino rispettivamente la destinazione industriale e il carattere

urbano dei detti beni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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