Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1984 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,

comma primo, d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234 (Norme di attuazione dello

Statuto del Trentino-Alto Adige) promossi con due ordinanze emesse il

20 gennaio e 24 febbraio 1983 dal Tribunale di Trento sui ricorsi

proposti dalle Casse Rurali di Tuenno e di Darzo e Lodrone iscritte ai

nn. 448 e 449 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 288 e 295 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione della Regione Autonoma Trentino-Alto

Adige nonché di atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin;

uditi l'avv. Feliciano Benvenuti per la Regione Autonoma

Trentino-Alto Adige e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di due procedimenti relativi all'omologazione di

deliberazioni assembleari delle Casse rurali di Tuenno e di Darzo e

Lodrone, il Tribunale di Trento ha sollevato - con ordinanze

rispettivamente emesse il 20 gennaio e il 24 febbraio 1983 - questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26

marzo 1977, n. 234 "Norme di attuazione dello statuto speciale della

regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di

credito a carattere regionale"), per pretesa violazione degli artt. 4,

5 e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nonché

dell'art. 116 Cost. "Nella parte in cui si conferiscono alla Regione

Trentino-Alto Adige poteri di vigilanza e di controllo su enti ed

aziende di credito", che avrebbero invece dovuto restare riservati alla

Banca d'Italia, l'impugnata disciplina di attuazione statutaria

eccederebbe, infatti, la previsione dell'art. 5 n. 4 dello Statuto

speciale: per cui quella Regione non è competente se non in materia di

"ordinamento degli enti di credito... a carattere regionale", vale a

dire - specifica il giudice a quo - in tema di "organizzazione" degli

enti medesimi, ad esclusione di tutto ciò che riguarda il "contenuto

attività" da questi esercitata. Sicché sarebbe illegittimo l'avere

dell'attribuito alla Regione, e non alla Banca d'Italia, l'approvazione

delle modifiche statutarie di enti come quelli in considerazione nei

procedimenti principali.

2. - In entrambi i giudizi instaurati dinanzi alla Corte, si è

costituita la Regione Trentino-Alto Adige, per chiedere il rigetto

dell'impugnativa.

La competenza spettante in materia alla Regione stessa non sarebbe

infatti limitata all'organizzazione delle aziende di credito a

carattere regionale, ma si estenderebbe al "momento soggettivo" delle

loro peculiari attività, includendo pertanto "le modalità di condotta

degli enti" in questione. L'impugnata disciplina di attuazione

espliciterebbe, dunque, ciò che dovrebbe già desumersi dallo Statuto

speciale. E ne darebbe conferma l'atteggiamento della Banca d'Italia,

la cui circolare n. 8807 del 21 novembre 1978, indirizzata alle

istituzioni creditizie aventi sede nella Provincia di Trento, precisa -

secondo la difesa regionale - che in tema di modifiche statutarie delle

Casse in questione l'intervento dell'organo centrale di vigilanza non

ha che un "carattere di semplice collaborazione".

3. - È inoltre intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo invece che la Corte dichiari inammissibili le

impugnative in esame. Da un lato - osserva in tal senso l'Avvocatura

dello Stato - il giudice a quo "pone come termine di riferimento ... la

legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, laddove lo statuto

regionale vigente è quello contenuto nel testo unico approvato con

d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670". D'altro lato, entrambe le ordinanze di

rimessione trascurerebbero di adempiere a quanto prescritto da questa

Corte - in un analogo caso - con la sentenza n. 197 del 1982: cioè

non chiarirebbero quale parte della complessa disciplina denunciata

debba trovare applicazione nei giudizi a quibus, né indicherebbero i

contenuti delle delibere sottoposte all'omologazione.

In linea subordinata, però, anche l'Avvocatura dello Stato

conclude nel senso dell'infondatezza, dal momento che per "ordinamento"

non potrebbero intendersi "gli aspetti puramente strutturali ed interni

degli istituti di credito di cui trattasi". Né si potrebbe ignorare

che l'art. 11 del vigente Statuto attribuisce alle Province di Trento e

di Bolzano le autorizzazioni all'apertura ed al trasferimento degli

sportelli bancari, confermando con ciò che i poteri spettanti in tal

campo alle istituzioni autonome non sono così ristretti come pretende

il giudice a quo. .fo on Considerato in diritto :

1. - I due giudizi devono essere riuniti e decisi con unica

sentenza. In entrambi i casi, infatti, il Tribunale di Trento impugna -

con riferimento ai medesimi parametri - l'art. 3, primo comma, del

d.P.R. n. 234 del 1977, "nella parte in cui si conferiscono alla

Regione Trentino-Alto Adige poteri di vigilanza e di controllo su enti

ed aziende di credito". Più precisamente, in entrambi i procedimenti,

la questione concerne la lettera d) dell'art. 3, primo comma, per cui

"rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli

enti e le aziende di credito di cui al precedente art. 2 ed aventi in

particolare per oggetto... l'approvazione delle modifiche statutarie".

Nel motivare sulla rilevanza di tale questione, il Tribunale di Trento

chiarisce, in verità, che i due giudizi a quibus hanno appunto ad

oggetto l'"omologazione della deliberazione delle modifiche

statutarie", rispettivamente adottata dall'assemblea della Cassa rurale

di Darzo e Lodrone e da quella della Cassa rurale di Tuenno, il 29

maggio 1977 ed il 21 giugno 1981.

2. - Ciò posto, vanno respinte le eccezioni d'inammissibilità,

preliminarmente avanzate dall'Avvocatura dello Stato.

In primo luogo, è ben vero che il Tribunale di Trento si è

rifatto all'originario Statuto speciale della Regione Trentino-Alto

Adige, dimenticando che a seguito della legge costituzionale 10

novembre 1971, n. 1, lo Statuto stesso è stato integralmente novato

dal testo unico approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in

applicazione dell'art. 66 l. cit. Ma, nella sostanza, non sono mutati i

parametri che il Tribunale assume a fondamento centrale delle sue

censure, vale a dire i disposti che attribuiscono alla Regione

competenza legislativa ed amministrativa in materia di "ordinamento

degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio

e casse rurali, nonché delle aziende idi credito a carattere

regionale". Il citato art. 5 n. 4 dell'originario Statuto, cui fanno

specifico riferimento le ordinanze in esame, è stato integralmente

trasfuso - salve alcune varianti lessicali del tutto secondarie -

nell'art. 5 n. 3 del nuovo "testo unificato"; mentre l'invocato art. 13

coincide integralmente con l'attuale art. 16, là dove si dispone che,

"nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può

emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in

base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono

esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia". Perciò,

in entrambi i sensi, è sufficiente che questa Corte rettifichi

d'ufficio alcuni dati numerici della proposta questione, fermi restando

i motivi nei quali si concreta l'impugnativa stessa.

In secondo luogo, è altrettanto vero che i dispositivi delle due

ordinanze coinvolgono in blocco l'art. 3, primo comma, del d.P.R. n.

234 del 1977, sebbene si tratti di una disciplina assai complessa, che

affida alla Regione l'esercizio di una serie di poteri diversi:

concernenti sia l'istituzione e l'autorizzazione alla costituzione e

alla fusione delle aziende di credito a carattere regionale, sia

l'approvazione delle modifiche dei loro statuti, sia l'adozione di

altri provvedimenti interessanti l'attività od il funzionamento delle

aziende medesime. Ma i dispositivi vanno interpretati e dimensionati,

collegandoli alle motivazioni che li precedono, dalle quali risulta con

chiarezza che enrtambi i giudizi concernano modificazioni statutarie

deliberate da parte di Casse rurali operanti nell'ambito regionale:

modificazioni in parte "autorizzate" dalla Giunta regionale del

Trentino-Alto Adige, senza essere state previamente comunicate alla

Banca d'Italia, "per la relativa approvazione", ai sensi dell'art. 8

del r.d. 26 agosto 1937, n. 1706.

Non si può dunque aderire all'assunto dell'Avvocatura dello Stato,

per cui le ordinanze in esame non specificherebbero in qual parte

l'impugnata disciplina "sia da applicare ai fini della emittenda

decisione". Né, d'altro canto, l'impugnativa può dirsi inammissibile

per il solo fatto che le ordinanze stesse trascurano di evidenziare "il

contenuto della delibera presentata all'omologazione", secondo quanto

richiesto dalla Corte nella sentenza n. 197 del 1982,

sull'Inammissibilità di analoga questione a suo tempo proposta dal

Tribunale di Trento. Nel presente caso, il Tribunale assume che la

denunciata norma di attuazione statutaria sarebbe senz'altro

illegittima, per aver inteso sostituire all'approvazione della Banca

d'Italia "l'autorizzazione della Regione", come si è concretamente

verificato in entrambi i procedimenti dei quali si tratta; e ciò rende

indubbia la rilevanza della impugnativa, in vista dei compiti che il

Tribunale deve esercitare - ai sensi dell'art. 8, sesto comma, del

citato r.d. n. 1706 del 1937 - quanto all'omologazione delle modifiche

statutarie interessanti le Casse rurali di Tuenno e di Darzo e Lodrone.

3. - Nel merito, le ordinanze di rimessione argomentano che una

norma di attuazione statutaria, concernente il passaggio delle funzioni

statali attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di

"ordinamento degli enti di credito", non potrebbe legittimamente

derogare all'art. 8 del r.d. n. 1706 del 1937, là dove si riservano

alla Banca d'Italia l'approvazione e la variazione degli schemi degli

atti costitutivi e degli statuti, nonché delle loro successive

modificazioni, per tutte le Casse rurali ed artigiane operanti nel

territorio nazionale. In tal campo, la competenza legislativa locale

sarebbe circoscritta "alla emanazione di norme ordinamentali sulla

organizzazione delle Casse rurali" e non già estesa "al contenuto

dell'attività ed alla specificazione delle operazioni" consentite alle

Casse medesime (come pure ad ogni altra azienda regionale di credito);

e lo stesso limite varrebbe - data la regola del parallelismo - per le

potestà amministrative corrispondentemente suscettibili di essere

trasferite alla Regione ed esercitate dall'Amministrazione regionale.

Ma la questione non è fondata. Anche ad intendere l'"ordinamento"

delle aziende regionali di credito come puro sinonimo di

"organizzazione" delle aziende stesse - secondo la tesi del giudice a

quo - è chiaro che l'approvazione dei loro statuti e delle relative

modificazioni non può non far parte della competenza spettante alla

Regione Trentino-Alto Adige, senza di che le attribuzioni in esame

verrebbero svuotate. Certo, in un settore come quello creditizio, è

indispensabile che le funzioni regionali siano armonizzate con quelle

da riservare allo Stato, e in particolare alla Banca d'Italia; ma

l'art. 1, ultimo comma del d.P.R. n. 234 del 1977 soddisfa in pieno una

tale esigenza, disponendo appunto che "resta ferma la competenza degli

organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la

disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito,

nonché il relativo controllo e vigilanza sugli enti ed aziende di

credito..." (mentre l'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto

aggiunge che i provvedimenti regionali di approvazione delle modifiche

statutarie "vanno adottati dalla regione" sentito "il Ministero del

Tesoro"). Per contro, l'approvazione delle modifiche stesse è stata

giustamente trasferita alla Regione, dal momento che ciò attiene alla

struttura delle aziende di credito a carattere regionale, piuttosto che

alle peculiari attività di esse, considerate nel loro concreto

esplicarsi.

Né si può dire che la Banca d'Italia dovrebbe comunque approvare

le modifiche finalizzate alla raccolta del risparmio ed all'esercizio

del credito da parte delle Casse rurali e delle aziende creditizie in

genere; laddove alla Regione rimarrebbe - secondo lo Statuto di

autonomia - il solo compito di provvedere sull'organizzazione interna

delle aziende in questione, senza alcun riferimento alle specie ed agli

ambiti delle loro operazioni. Tesi del genere - adombrate dal Tribunale

di Trento nell'ordinanza 20 dicembre 1979, sulla quale la Corte si è

pronunciata con la predetta sentenza n. 197 del 1982 - non sono state

affatto sviluppate nelle ordinanze che vengono ora in esame, salvi i

generici accenni contenuti nei dispositivi. Ma in ogni caso, si tratta

di assunti che non trovano fondamento nello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, poiché l'"ordinamento degli enti di credito" a

carattere regionale non può non tener conto di ciò che normalmente

inerisce alla sfera delle loro attività, in vista degli scopi

peculiari di istituti siffatti, quali sono identificati dalle stesse

leggi dello Stato (e, in particolare, dal r.d. 26 agosto 1937, n. 1706

cit.). Se dunque le norme di attuazione statutaria avessero trasferito

alla Regione le sole attribuzioni relative all'organizzazione interna

delle aziende regionali di credito, in quanto istituti equiparati a

qualsiasi altro tipo di persona giuridica, lo Statuto speciale sarebbe

stato violato. E, nel contempo, la disciplina in questione si sarebbe

posta in aperto contrasto con il principale criterio informatore del

passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni: criterio

costituito - fin dall'art. 17, primo comma lett. b, della legge 16

maggio 1970, n. 281 (cui s'è aggiunto l'art. 1 della legge 22 luglio

1975, n. 382) - dal "trasferimento... per settori organici di materie",

anziché per frammenti di competenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma lett. d, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234,

sollevata dal Tribunale di Trento - in riferimento agli artt. 116

Cost., 4, 5 e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5

(come sostituiti dagli artt. 4, 5 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670) - con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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