Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1,

lettera b), e comma 6, della legge della regione Valle d'Aosta 4

settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per

l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza

emessa il 30 aprile 1997 dal pretore di Aosta, nel procedimento

civile vertente tra Alessandro Angelini e il comune di Aosta,

iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Aosta, nel procedimento di opposizione avverso

il provvedimento del sindaco di detta città, che aveva dichiarato

decaduto dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale

pubblica il beneficiario della medesima, in quanto non lo avrebbe

abitato stabilmente, con ordinanza del 30 aprile 1997 solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1,

lettera b) e comma 6, della legge della regione Valle d'Aosta 4

settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per

l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica), nelle parti in cui

prevedono la decadenza in danno degli assegnatari che non abitino

stabilmente nell'alloggio e stabiliscono che il provvedimento

estintivo è ricorribile innanzi al pretore del luogo nel cui ambito

territoriale è situato l'alloggio, in riferimento all'art. 108 della

Costituzione.

2. - Il giudice a quo premette che l'art. 11, nono e decimo comma,

del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, prevede la decadenza

dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per

i soli casi di mancata stabile occupazione dell'alloggio nel termine

di trenta giorni dall'assegnazione stessa, ovvero di emigrazione

dell'assegnatario all'estero per ragioni di lavoro. Il tredicesimo,

quattordicesimo e quindicesimo comma di detta norma stabiliscono,

inoltre, che il provvedimento di decadenza può essere impugnato

innanzi al pretore competente per territorio. Il decreto del

Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 non contempla, invece,

la mancata stabile occupazione dell'alloggio da parte

dell'assegnatario quale causa di decadenza, ma dispone che il suo

abbandono per un periodo superiore a tre mesi, senza previa

autorizzazione, può dar luogo alla revoca dell'assegnazione e, per

tale ultima ipotesi, non prevede la giurisdizione del pretore

sull'impugnazione del provvedimento ablativo.

La norma censurata configura, invece, secondo l'ordinanza di

rimessione, la mancata, stabile occupazione dell'alloggio quale causa

di decadenza (art. 37, comma 1, lettera b)) e, prevedendo

espressamente che il provvedimento di decadenza, per tutti i motivi

per i quali può essere adottato, è ricorribile innanzi al pretore

(art. 37, comma 6), stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario

per una fattispecie per la quale non è prevista dalle norme statali,

innova il criterio di riparto della potestas judicandi tra giudice

ordinario ed amministrativo, e quindi si pone in contrasto con l'art.

108 della Costituzione, dato che interferisce nella materia della

giurisdizione, inderogabilmente riservata al legislatore statale.

La questione di legittimità costituzionale, conclude il giudice a

quo è, inoltre, rilevante, dato che egli può affermare la propria

giurisdizione sulla controversia esclusivamente in virtù della norma

denunziata.

3. - Le parti del processo principale non si sono costituite; la

regione Valle d'Aosta non ha spiegato intervento. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con

l'ordinanza in epigrafe riguarda l'art. 37, comma 1, lettera b) e

comma 6, della legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n.

39, i quali rispettivamente prevedono che può essere dichiarata la

decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale

pubblica qualora il beneficiario non vi abiti stabilmente e

dispongono che il relativo provvedimento è ricorribile innanzi al

pretore del luogo nel cui ambito territoriale è situato l'alloggio.

Secondo il giudice rimettente la norma impugnata, che ammette, in

combinato disposto, l'esperibilità del rimedio giurisdizionale

previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.

1035 del 1972, appare contrastante con il parametro costituzionale di

cui all'art. 108 della Costituzione. Tale norma, infatti, "riproduce

in modo novativo la fonte normativa statuale rendendo applicabile la

legge statale riprodotta a situazioni altrimenti non coperte da tale

previsione normativa", così fissando direttamente la giurisdizione

del giudice ordinario anche riguardo a fattispecie per le quali non

è prevista dalla legislazione statale.

2. - La questione è fondata.

La norma regionale impugnata assoggetta alla stessa misura della

decadenza dall'assegnazione dell'alloggio - stabilendone la

ricorribilità innanzi al pretore - due fattispecie, quali quella di

non abitare stabilmente nell'alloggio e quella di non averlo occupato

entro il termine prestabilito, per le quali, viceversa, sia nella

disciplina dettata dal d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sia nella

successiva disciplina di cui alla deliberazione CIPE del 19 novembre

1981 non è prevista uniformità di regime giuridico.

Le disposizioni in esame, statuendo, in combinato disposto, che il

provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio perché

l'assegnatario non vi abita stabilmente è sempre ricorribile innanzi

al pretore, intervengono nella materia giurisdizionale e pertanto

violano l'art. 108 della Costituzione. Secondo infatti la costante

giurisprudenza costituzionale, il legislatore regionale non può

statuire in ordine a rimedi giurisdizionali o in ordine a poteri o

facoltà dell'autorità giudiziaria, trattandosi di materia riservata

alla competenza della legge statale (tra le più recenti, si vedano

le sentenze nn. 390 del 1996, 459 e 76 del 1995, 457 e 303 del 1994,

210 del 1993).

Questo principio giurisprudenziale peraltro vale anche con

riferimento a quei casi in cui le disposizioni regionali contengono

una mera riproduzione o un semplice richiamo delle norme statali, che

statuiscono in detta materia, poiché attuano un'indebita novazione

della fonte con tutte le conseguenze che ne derivano anche sul piano

applicativo (ex plurimis sentenze nn. 390 del 1996, 76 del 1995, 505

del 1991).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1,

lettera b) e comma 6 della legge della regione Valle d'Aosta 4

settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per

l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui

prevedono che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione

dell'alloggio del titolare che non vi abiti stabilmente è

ricorribile innanzi al pretore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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