Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1969 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3,

della legge regionale siciliana 9 marzo 1959, n. 3, riprodotto

nell'art. 5, n. 3, del testo unico regionale 20 agosto 1960, n. 3,

sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni

comunali della Regione siciliana, promosso con ordinanza emessa il 22

luglio 1967 dal tribunale di Siracusa sul ricorso di Cortese Antonino

ed altri contro Giuliano Antonino ed altri in materia di contenzioso

elettorale, iscritta al n. 227 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 28 ottobre

1967.

Visto l'atto di costituzione di Giuliano Antonino;

udita nell'udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Armando Corpaci, per il Giuliano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 22 luglio 1967 nel corso di un

procedimento promosso su ricorso di Cortese Antonino ed altri contro

Giuliano Antonino ed altri in materia di contenzioso elettorale, il

tribunale di Siracusa ha sollevato - accogliendo una eccezione di parte

- questione di legittimità costituzionale relativamente alla

dispozione di cui all'art. 5, n. 3, della legge regionale siciliana 9

marzo 1959, n 3 riprodotto nell'art. 5, n. 3, del testo unico regionale

20 agosto 1960, n. 3, per contrasto con l'art. 13 del decreto

legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, contenente lo Statuto della

Regione siciliana.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza il giudice a quo

osserva che la disposizione impugnata, nel testo pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ove si legge la

formulazione "... istituti dipendenti, sovvenzionati "o" sottoposti a

vigilanza del comune stesso", sarebbe difforme da quella approvata del

26 febbraio 1959, ove, come si evince dal contenuto della nota al

riguardo trasmessa al tribunale dal vicesegretario generale

dell'assemblea in data 7 luglio 1967, la formulazione accolta nel

processo verbale e nel relativo resoconto stenografico suona: "...

istituti dipendenti, sovvenzionati "e" sottoposti a vigilanza del

comune stesso". L'accennato contrasto evidenzierebbe, pertanto,

secondo l'ordinanza, un vizio formale nell'iter di formazione della

legge, per violazione dell'art. 13 dello Statuto.

Sotto il profilo della rilevanza il giudice a quo motiva che la

questione in esame è tale da influire sulla decisione del procedimento

pendente, avendo questo per oggetto la ineleggibilità del resistente a

consigliere comunale, in quanto componente del consiglio di

amministrazione di istituti che potrebbero rientrare nella normativa in

contestazione.

L'ordinanza risulta ritualmente notificata e comunicata, nonché

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 9 dicembre 1967 e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 28 ottobre 1967.

2. - Si è costituito innanzi a questa Corte il sig. Giuliano

Antonino con deduzioni depositate in data 20 dicembre 1967, chiedendo

una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma

denunciata, sia in base agli argomenti già fatti propri dall'ordinanza

di rinvio, sia richiamandosi alle precedenti sentenze n. 57 del 1957 e

n. 9 del 1959 di questa Corte, relativamente alla possibilità di

controllo sull'attività interna delle assemblee legislative al fine di

accertare la rispondenza tra i testi normativi promulgati e quelli

effettivamente votati ed approvati. Aggiunge la difesa della parte che

nella specie sono da considerare violati anche gli artt. 121 e 127

della Costituzione, secondo i quali la potestà legislativa delle

regioni è esercitata dai consigli regionali, e conclude ponendo in

evidenza che nel caso in esame sotto nessun profilo potrebbe trovarsi

giustificazione in un intervento coordinatore del Presidente

dell'assemblea, che può ritenersi ammissibile solo in quanto non

alteri la sostanza del testo originariamente votato.

Con successive deduzioni depositate il 6 marzo ed il 10 aprile 1969

la difesa del Giuliano riprende e sviluppa ulteriormente gli argomenti

già svolti.

Alla pubblica udienza la difesa del Giuliano ha insistito nelle sue

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

tribunale di Siracusa si accentra sulla difformità tra il testo

dell'art. 5, n. 3, della legge regionale siciliana 9 marzo 1959, n. 3,

così come promulgato dal Presidente della Regione e pubblicato in

Gazzetta, e il testo che, stando alle risultanze del resoconto

stenografico, sarebbe stato in realtà approvato dall'Assemblea

regionale, nella seduta pomeridiana n. CDLXXXIV del 21 febbraio 1959.

La disposizione in oggetto, relativa alle cause di ineleggibilità a

consigliere comunale, si riferisce - nel testo promulgato e pubblicato

- a "coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti o

istituti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune

stesso" nonché ai "loro amministratori"; si rileva che tale

formulazione trae origine da un emendamento, presentato da cinque

deputati regionali a norma dell'art. 102, terzo comma, del regolamento

interno dell'Assemblea regionale siciliana ed approvato senza

discussione, il quale peraltro, nel resoconto medesimo, è riprodotto -

per la parte che qui interessa - con la diversa dizione: "...

dipendenti sovvenzionati e sottoposti a vigilanza del comune".

Secondo l'assunto, il testo promulgato non corrisponderebbe

pertanto a quello approvato (per la sostituzione della particella "o"

alla "e" dopo la parola "sovvenzionati") con conseguente violazione

dell'art. 13 dello Statuto della Regione siciliana.

È da osservare preliminarmente che, come rammentato nella

motivazione dell'ordinanza e come risulta dagli atti di causa, in

seguito a richiesta del tribunale, il vice Segretario generale

dell'Assemblea regionale, in una comunicazione scritta diretta allo

stesso tribunale, aveva precisato che l'emendamento approvato recava

originariamente la dizione "dipendenti sovvenzionati o sottoposti a

vigilanza". Successivamente questa Corte ha provveduto ad acquisire dal

Segretario generale dell'Assemblea copia fotostatica dell'emendamento

(dove effettivamente la formula adoperata risulta con la particella

"o") come pure del messaggio con il quale il Presidente della Regione,

per la promulgazione di sua competenza, il testo della legge approvata

in una redazione perfettamente conforme a quella risultante poi dalla

promulgazione. Lo stesso Segretario generale confermava la rispondenza

del resoconto stenografico al processo verbale della seduta

assembleare: ciò che può ritenersi sufficiente ai fini dell'attuale

giudizio.

2. - La questione non è fondata. Per accertare la regolarità del

procedimento di formazione delle leggi ed in particolare, come si rende

necessario nel caso presente, la conformità del testo promulgato

rispetto a quello approvato, questa Corte può e deve valersi di tutti

gli elementi utili per ricostruire la realtà di quanto avvenuto nel

corso del procedimento, e in primo luogo, perciò, delle varie

pubblicazioni (parzialmente e lacunosamente disciplinate nei

regolamenti assembleari) destinate a dare pubblica notizia dei lavori

legislativi, interpretandone secondo i comuni canoni logici il

significato e l'esatta portata. Processi verbali, resoconti sommari e

stenografici, messaggi dei presidenti delle assemblee legislative, sono

altrettanti mezzi di prova, particolarmente autorevoli, a nessuno dei

quali però è riconosciuta efficacia privilegiata. Giacché, se così

fosse, la garanzia del rispetto delle norme costituzionali sarebbe

concretamente rimessa all'organo attestante una "verità legale"

incontrovertibile, anziché al giudice della costituzionalità delle

leggi.

Né rileva in contrario la provenienza di tali atti, o di alcuni

tra essi, da pubblici ufficiali, quali sono i Presidenti delle Camere e

delle Assemblee regionali, essendo risaputo che non tutti gli atti

formati da pubblici ufficiali sono atti pubblici facenti fede fino a

querela di falso.

Più particolarmente, d'altronde, e ferme restando le

considerazioni sopra esposte, il messaggio presidenziale, come questa

Corte ha già avuto occasione di affermare (sent. 3 marzo 1959, n. 9),

è istituzionalmente rivolto ad attivare l'organo cui spetta porre in

essere la fase successiva del procedimento legislativo (sia esso la

seconda Camera, come nel Parlamento nazionale dopo la prima

approvazione, sia il Presidente competente a promulgare, come nel caso

delle leggi regionali e delle leggi statali dopo intervenuta la seconda

approvazione): l'efficacia delle attestazioni in detto messaggio

contenute, è, dunque, circoscritta - al più - all'ambito dei rapporti

tra gli organi concorrenti a vario titolo al procedimento predetto.

Quanto poi al processo verbale delle sedute, è sufficiente

osservare che esso si considera formato con l'approvazione nella seduta

successiva e che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

funzionanti in tale seduta, e non già in quella cui esso ha

riferimento: di guisa che, a tutto concedere, esso non potrebbe far

fede, in ipotesi, che dell'avvenuta approvazione, e cioè del consenso

dei presenti al momento della lettura.

3. - Pertanto, nella specie, come non sarebbe sufficiente ad

escludere la sussistenza del vizio denunciato dal tribunale di Siracusa

la circostanza che il testo trasmesso dal Presidente dell'Assemblea

regionale al Presidente della Regione è identico a quello

successivamente promulgato, così all'opposto non può essere argomento

decisivo per una declaratoria di illegittimità costituzionale la

circostanza (che può considerarsi pacifica) che tanto il resoconto

stenografico quanto il processo verbale della seduta dell'Assemblea in

cui la legge venne approvata rechino una diversa dizione.

Una serie di univoci indizi concorre viceversa a far concludere che

la formula risultante dal verbale e dal resoconto ("dipendenti

sovvenzionati "e" vigilati") è dovuta a mero errore materiale, ed è

appena il caso di avvertire che un errore di verbalizzazione o di

trascrizione non può determinare un vizio di costituzionalità delle

leggi. Si evince, infatti, dalla documentazione in atti che il testo

dell'emendamento presentato adoperava la particella "o", e non la "e",

che appare in verbale e nel resoconto; che nell'indire la votazione il

Presidente chiarì all'Assemblea che l'emendamento stesso riproduceva

testualmente l'art. 15, n. 3, della corrispondente legge statale (testo

unico per la composizione e l'elezione degli organi delle

amministrazioni comunali 16 maggio 1960, n. 570, che reca infatti la

disgiuntiva "o" e che in base ai comuni principi sull'efficacia delle

leggi era pienamente conoscibile nel suo tenore letterale); che nessuno

ebbe a muovere rilievi di sorta né furono presentati emendamenti

diversi o controemendamenti;

che prima della votazione finale, il Presidente chiese ed ottenne

alla unanimità di essere autorizzato a procedere a coordinamento, in

considerazione - tra l'altro - degli "emendamenti aggiuntivi" che erano

stati approvati (tra i quali era quello trasfuso nella disposizione

denunciata).

4. - Alla correzione dell'errore materiale non essendosi proceduto

in sede di lettura del verbale (seduta CDLXXXV del 27 febbraio 1959),

ha successivamente provveduto il Presidente dell'Assemblea all'atto di

trasmettere la legge al Presidente della Regione.

Non è necessario attardarsi sui limiti entro i quali la facoltà

di coordinamento può legittimamente essere concessa ed esercitata,

poiché certamente la correzione di errori materiali rientra nella

nozione la più restrittiva che si voglia darne, così come vi rientra

anche la eventuale correzione lessicale dei testi per confermarne la

dizione alla sostanza. Ripristinando il tenore letterale della

disposizione che era stata proposta al voto dell'Assemblea, il

Presidente ne ha al tempo stesso ripristinato il proprio significato:

il solo d'altronde, che la formula potesse correttamente voler

esprimere, sia per lo specifico riferimento, che precedette la

votazione, alla corrispondente legge statale, sia anche alla stregua di

considerazioni di ordine logico più generali, trattandosi di una

elencazione di situazioni di ineleggibilità che l'uso erroneo della

particella "e" in luogo della "o", non vale a trasformare, da ipotesi

alternativamente previste, in elementi integranti di una sola ed unica

ipotesi, e perciò tali da dover necessariamente ricorrere

congiuntamente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, n. 3, della legge regionale siciliana 9 marzo 1959, n. 3,

recante aggiunte e modifiche alla legge regionale 5 aprile 1952, n. 11,

sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni

comunali della Regione siciliana, sollevata con l'ordinanza di cui in

epigrafe in riferimento all'art. 13 dello statuto della Regione

siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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