Corte costituzionale

Sentenza n. 133/2002

Altra decisione · depositata il 24/04/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto 23 dicembre 1997 emanato dal Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro del tesoro, recante "Modalità di attuazione

delle riserve all'erario dal 1 gennaio 1997 del gettito derivante

dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione

Sicilia, emanati dal 1992", promosso con ricorso della Regione

Siciliana, notificato il 15 maggio 1998, depositato in cancelleria il

23 successivo, ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione

Siciliana e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 15 maggio 1998 e depositato il

23 maggio 1998 la Regione Siciliana ha promosso conflitto di

attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,

in riferimento al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con

il Ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione

delle riserve all'erario dal 1 gennaio 1997 del gettito derivante

dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione

Sicilia, emanati dal 1992), ritenendolo lesivo delle attribuzioni

regionali in materia finanziaria di cui all'art. 36 dello statuto

speciale e all'art. 2 delle relative norme di attuazione approvate

con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, e ne ha chiesto l'annullamento,

previa sospensione ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, "nella parte in cui sottrae alla Regione Siciliana, con

effetto dal 1 gennaio 1997, quote di gettito tributario

arbitrariamente incluse tra le nuove entrate riservate all'erario

statale, in forza dei provvedimenti normativi di cui il decreto

censurato costituisce attuazione".

Secondo la Regione Siciliana, l'impugnato decreto estenderebbe

indebitamente le previsioni normative alla cui attuazione esso è

inteso, e relative alla riserva a favore dell'erario statale delle

nuove entrate derivanti da numerosi provvedimenti legislativi

succedutisi dal 1992 al 1997, e interpreterebbe dette previsioni in

modo contrastante con lo statuto e le norme di attuazione, sottraendo

così alla Regione medesima quote di gettito tributario ad essa

spettanti. In particolare, le previsioni in esso contenute si

fonderebbero esclusivamente sulle risultanze delle relazioni tecniche

di accompagnamento dei provvedimenti legislativi, applicate

automaticamente, senza considerare "se in effetti dai provvedimenti

legislativi considerati derivi un maggior gettito per le casse

regionali, se esso possa configurare una nuova entrata tributaria

riservabile allo Stato, e se infine le norme sostanziali di

riferimento siano tuttora vigenti e pertanto produttive di effetti".

In riferimento alla riserva disposta dall'art. 13 del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

14 novembre 1992, n. 438, la Regione nota che tale articolo ha

riservato all'erario statale le entrate derivanti dagli articoli da 8

a 14 del decreto n. 384 stesso, ma che l'art. 3, comma 6, del

successivo decreto legge 31 maggio 1994, n. 330 (Semplificazione di

talune disposizioni in materia tributaria), convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, ridisciplinando la

materia delle detrazioni d'imposta, ha abrogato i commi 1 e 2

dell'art. 10 del primo decreto, senza più riaffermare la riserva

allo Stato: ne deriverebbe che il decreto ministeriale impugnato non

avrebbe dovuto calcolare la maggiore entrata derivante dal disposto

dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 per gli anni

d'imposta successivi all'abrogazione dello stesso articolo.

Sempre in riferimento al maggior gettito derivante dall'art. 13

del decreto-legge n. 384 del 1992, la Regione ritiene che il decreto

impugnato non avrebbe dovuto tenere in considerazione il maggior

gettito conseguente all'indeducibilità dell'ILOR, disposta

dall'art. 10, comma 3, dello stesso decreto, quanto meno a partire

dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, in considerazione

dell'avvenuta integrale soppressione dell'ILOR (a seguito

dell'istituzione dell'IRAP ad opera del d.lgs 15 dicembre 1997,

n. 446); e ciò a prescindere dalla considerazione che, comunque, a

seguito dell'istituzione dell'ICI, e in base all'art. 17, comma 4,

del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421), che aveva già escluso dall'ILOR alcune categorie di

redditi, le quantificazioni operate in sede di relazione tecnica

allegata al decreto-legge n. 384, su cui l'impugnato decreto si

fonderebbe integralmente, avrebbero dovuto essere opportunamente

corrette.

In riferimento alle disposizioni contenute nei decreti-legge

22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica),

30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza

pubblica per l'anno 1994), 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti

per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle

aree depresse), 30 dicembre 1995, n. 565 (Misure di completamento

della manovra di finanza pubblica), e nella legge 28 dicembre 1995,

n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la

Regione afferma che il maggior gettito derivante dall'aumento delle

entrate a titolo di IVA in conseguenza della modificazione delle

accise su determinati prodotti, in particolare petroliferi, non

costituirebbe "nuova entrata" riservabile allo Stato. Né in senso

contrario potrebbero deporre, in mancanza di una espressa riserva

allo Stato e di una apposita clausola di destinazione delle entrate a

particolari finalità statali, le relazioni tecniche di

accompagnamento dei vari provvedimenti normativi. Anche in relazione

a quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, inoltre,

dovrebbe ritenersi escluso da ogni possibile riserva allo Stato

il maggior gettito derivante dall'ampliamento della base imponibile

di un tributo spettante alla Regione.

In riferimento alle maggiori entrate derivanti dalla riserva

disposta dall'art. 47 del decreto-legge n. 41 del 1995, nel testo

risultante dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85, la

Regione nota che l'art. 12 di tale decreto riguarda l'IVA

all'importazione (cap. 1203, art. 2), che è già di integrale

spettanza dello Stato, e dunque sarebbe erroneo tenere conto di tale

disposizione nel cap. 1203, art. 1, che riguarda l'IVA interna, di

spettanza regionale. L'art. 16-bis, invece, prevede misure

antielusive, al fine di assicurare il corretto adempimento degli

obblighi tributari dei contribuenti, e il considerare riservato allo

Stato il conseguente gettito equivarrebbe ad operare una sostituzione

di una imposta spettante alla Regione con una nuova fattispecie

assegnata allo Stato, in contrasto con quanto affermato dalla

giurisprudenza costituzionale, che avrebbe affermato l'impossibilità

per lo Stato di riservare a sé l'intero gettito di una imposta

chiaramente sostitutiva, quando il relativo tributo non è di sua

esclusiva spettanza.

In riferimento alla circostanza che il decreto impugnato

prescrive i prelievi a fini di riserva attraverso percentuali (indici

di incidenza) applicate alla riscossione, ignorando il necessario

momento della preventiva liquidazione delle spettanze erariali in

valori assoluti e lasciando tale compito esclusivamente agli

incaricati della riscossione, la Regione osserva che tali soggetti,

considerato che si deve procedere al recupero delle quote dovute

dalla Regione per il 1997, non potrebbero avere singolarmente la

consapevolezza del raggiunto limite globale di devoluzione, anche

perché, dovendosi provvedere a detrarre le somme già affluite

all'erario secondo quote di spettanza, le relative determinazioni

dovrebbero essere effettuate dall'amministrazione finanziaria

statale.

Infine, la Regione precisa che non potrebbe applicarsi, al fine

di correggere gli eventuali errori di quantificazione, il conguaglio

- da effettuarsi peraltro sulla base di modalità stabilite

unilateralmente dallo Stato - previsto dal decreto impugnato (art. 4,

comma 3): tale strumento, infatti, non potrebbe essere utilizzato per

modificare percentuali di incidenza errate ab origine, e calcolate

aprioristicamente e in taluni casi illegittimamente, sulla base delle

originarie previsioni di incremento di imposta.

2. - Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che siano rigettati il ricorso e l'istanza di

sospensione.

In relazione alla prima censura, l'Avvocatura afferma di non

comprendere il nesso tra il decreto-legge n. 384 del 1992, che

riguarda un'imposta straordinaria, e l'art. 10 del testo unico delle

imposte sui redditi; ma osserva comunque che la riserva originaria

riferita all'art. 10 del testo unico sopravviverebbe alle

modificazioni del medesimo.

Quanto alla seconda censura, l'Avvocatura afferma che il decreto

impugnato riguarda gettiti realizzati e non gettiti futuri, e che

dunque la Regione non avrebbe nulla da temere se, a seguito della

soppressione dell'ILOR, l'entrata è inesistente.

Quanto alla terza censura, la difesa erariale sostiene che

l'aumento delle entrate a titolo di IVA in conseguenza della

modificazione delle accise su alcuni prodotti è un "effetto

indiretto ricomprensibile sulla previsione normativa preesistente".

Quanto alla quarta censura, afferma che l'IVA all'importazione è

di spettanza erariale, e che le norme antielusive fanno realizzare

un maggior gettito che potrebbe essere riservato allo Stato.

Quanto alla quinta censura, secondo la difesa statale la

determinazione in concreto della misura della riserva dovrebbe

necessariamente farsi mediante indici di incidenza sulle riscossioni;

quanto infine alla circostanza che il previsto conguaglio non possa

essere utilizzato per correggere la determinazione originaria delle

percentuali di incidenza, questo rilievo non potrebbe dare luogo a

conflitto di attribuzione.

3. - In prossimità dell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 hanno

depositato memorie sia la Regione ricorrente sia il Presidente del

Consiglio dei ministri.

La Regione, innanzitutto, dichiara di voler dimostrare

l'iniquità del sistema di calcolo, e mettere in evidenza gli effetti

distorsivi prodotti a carico della finanza regionale dall'atto

impugnato, nonché il venir meno dei fondamenti giuridico-economici

sui quali il medesimo decreto appare basarsi alla luce delle

successive evoluzioni della finanza statale: circostanze, queste

ultime, che assumerebbero particolare rilevanza con riferimento alle

disposizioni del decreto in cui si statuisce la costanza degli

effetti per un ambito temporale illimitato, in quanto l'automatica

applicazione, alla quota di gettito tributario riscosso in Sicilia,

delle percentuali di incremento del gettito nazionale derivanti dalle

manovre finanziarie considerate nelle premesse del decreto censurato,

e nelle tabelle allegate allo stesso, apparirebbe posta in essere

sulla base di una presunta oggettività ed attendibilità delle

previsioni di incremento, senza peraltro alcuna dimostrazione della

congruità delle previsioni stesse.

A tal fine, la Regione illustra alcune delle tabelle allegate

alla memoria. In particolare, le tabelle A e B (contenenti il

confronto della crescita del prodotto interno lordo nazionale e

siciliano, attraverso percentuali globali e pro capite) e le tabelle

C e D (contenenti il raffronto dell'andamento delle entrate

tributarie della Regione siciliana e dello Stato) dimostrerebbero che

sarebbe erroneo lo stesso presupposto - l'uniforme composizione della

base imponibile - su cui si basa il calcolo del maggior gettito

d'imposta da riservarsi all'erario statale, effettuato attraverso la

proiezione su base regionale dell'incremento percentuale delle

entrate previsto su base nazionale. Infatti, le variazioni del

gettito dello Stato e della Regione risulterebbero non soltanto non

omogenee nell'entità, ma addirittura discordanti nel segno, con ciò

dimostrando che le composizioni reddituali, e le connesse variabili,

determinanti l'andamento delle entrate regionali, sarebbero

assolutamente diverse da quelle nazionali. Inoltre, dalla tabella E

emergerebbe che l'obbligo del versamento allo Stato di una

percentuale dei tributi riscossi sul territorio regionale non viene

meno neppure qualora nel bilancio regionale si sia verificato un

decremento del gettito.

Ancora, le disposizioni del decreto impugnato si fonderebbero sul

presupposto, erroneo e indimostrato, che a fronte delle disposizioni

legislative cui si intende dare attuazione si sia prodotto un

incremento di gettito, qualificabile come nuova entrata, e come tale

riservabile all'erario: mentre, al contrario, si sarebbero verificati

casi di riserva allo Stato anche in presenza di una riduzione del

gettito a livello nazionale (ad esempio, nell'anno 1998 in ordine

all'IRPEG - cap. 1024 - si era previsto un maggior gettito di lire

7.345 miliardi, poi smentito dal rendiconto generale dello Stato per

lo stesso 1998, che registrerebbe, al contrario, una minore entrata

per lire 2.415 miliardi).

La tabella C bis inoltre, dimostrerebbe la progressiva erosione

delle risorse regionali, che nel periodo 1992/1997 si sarebbero

ridotte in - termini reali - del 4,6, a fronte di un incremento

delle entrate statali dell'8: la crescita nominale delle entrate

regionali, dunque, non sarebbe stata neppure sufficiente a coprire la

perdita di valore legata all'inflazione.

La Regione ricorda infine che ogni clausola legislativa di

riserva di nuove entrate allo Stato era originariamente supportata da

una particolare finalità, solitamente individuata dalle leggi stesse

nell'emergenza finanziaria connessa alla esigenza di copertura degli

oneri del debito pubblico e agli impegni comunitari. Ora, invece, le

esigenze connesse all'emergenza finanziaria sarebbero venute meno,

tanto da consentire una diminuzione della pressione fiscale, e una

cessazione - o almeno un rilevantissimo abbattimento - degli

incrementi di gettito presupposti dal decreto impugnato almeno per

gli anni finanziari 2000 e seguenti in forza degli effetti finanziari

della legge n. 488 del 1999; non sarebbe quindi legittimo tenere

conto delle maggiori entrate derivanti da provvedimenti nazionali per

riservare il gettito all'erario statale, e non considerare viceversa

gli effetti di altri provvedimenti che determinino di contro una

riduzione del gettito derivante dai medesimi tributi considerati. In

tal modo, invero, la Regione verrebbe penalizzata due volte, poiché

da un lato continuerebbe ad essere soggetta alle considerate clausole

di riserva - per un tempo indefinito a meno che non intervenga una

disposizione legislativa che abroghi le relative previsioni -, e

dall'altro sopporterebbe una erosione del proprio gettito tributario

a causa del decremento della pressione tributaria.

Le relazioni tecniche di accompagnamento delle leggi che

contengono la clausola di riserva allo Stato, a cui il decreto

impugnato farebbe esclusivo riferimento, sarebbero dunque, nella

migliore delle ipotesi, da ritenere esaustive solo in relazione a

limitati ambiti temporali, essendo le innumerevoli variabili

destinate ad incidere nella formazione della base imponibile dei vari

tributi imponderabili e non identificabili nella loro essenza,

oltreché negli effetti e nella consistenza, se non per lassi

temporali estremamente ristretti. Il conguaglio, previsto in via

eventuale dall'art. 4, comma 3, del decreto impugnato sarebbe

utilizzabile, al fine di correggere le percentuali fissate, solo in

dipendenza dei dati globali e definitivi risultanti dal rendiconto

generale dello Stato per gli anni di riferimento: ma i dati

consuntivi non sarebbero in grado di evidenziare le variazioni che si

assume si siano verificate in forza dell'incremento o decremento di

gettito dipendente da singoli ed individuati provvedimenti normativi.

4. - L'Avvocatura dello Stato, nella memoria, prima di prendere

nuovamente posizione su ognuno dei motivi del ricorso regionale,

svolge una considerazione preliminare, secondo cui, in base alla

ratio e alla lettera dell'art. 2 delle norme di attuazione, che

sarebbe quella di assicurare alla Regione siciliana la devoluzione

delle entrate tributarie "esistenti", la riserva allo Stato sarebbe

certamente consentita non solo per le imposte di nuova istituzione,

ma anche per "tutte le ulteriori e maggiori entrate fiscali derivanti

da modificazione legislativa del sistema di applicazione di un

tributo preesistente (base imponibile, aliquota, determinazione

dell'imposta, esclusioni o esenzioni ecc.)".

In relazione alla prima censura, l'Avvocatura afferma che la

"conversione" operata dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 384

del 1992 - da deduzione dal reddito ai fini IRPEF a detrazione solo

parziale di imposta in relazione agli oneri di cui all'art. 10, comma

1, lett. b)-bis, c), d), e), f), g), m), o), p), e r) del testo unico

delle imposte sui redditi n. 917 del 1986 - avrebbe corrisposto alla

ritenuta necessità di assicurare maggiori entrate all'erario. Il

successivo art. 3 del decreto-legge n. 330 del 1994, apportando

modifiche ed integrazioni al testo unico delle imposte sui redditi,

avrebbe sì abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge

n. 384 del 1992, ma avrebbe anche contestualmente inserito

l'art. 13-bis, intitolato "detrazioni per oneri", che ripropone

sostanzialmente la disciplina dei due commi dell'art. 10 abrogati,

sempre al fine di assicurare maggiori entrate. E non vi sarebbe

ragione di ritenere che l'originaria (e non abolita) destinazione

allo Stato del maggior gettito derivante dall'applicazione della

prima norma sia venuta meno per il maggior gettito dipendente

dall'applicazione della seconda.

Quanto alla seconda censura, l'Avvocatura afferma che dalle

tabelle allegate al decreto impugnato si rileva chiaramente il

decremento previsionale del gettito relativo alla riscossione

dell'ILOR a partire dal 1 gennaio 1998; e che lo stesso decreto

determina la percentuale di incidenza del tributo riservata allo

Stato sulle somme riscosse negli anni anche successivi al 1997, ma

dovute sino a tutto il 1997. La soppressione dell'ILOR a partire dal

1998 "non sarebbe tale comunque da poter sorreggere, neppure in

astratto, la lamentata interferenza nella competenza regionale"; e

dunque la censura sarebbe inammissibile, prima ancora che infondata.

Quanto alla terza censura, l'Avvocatura ricorda che tutti i

provvedimenti normativi richiamati contengono la espressa riserva

allo Stato delle entrate da essi derivanti, con l'indicazione della

specifica finalità; e che anche le accise gravanti sui prodotti

oggetto della operazione imponibile ad IVA concorrono a comporre la

base imponibile di quest'ultimo tributo (art. 13, primo comma, del

d.P.R. n. 633 del 1972): con il conseguente automatico effetto che

l'aumento della accisa si concreta necessariamente, ad aliquota IVA

invariata, in un maggior gettito di tale imposta. Secondo la difesa

statale, dunque, non sarebbe pertinente il rilievo della Regione,

secondo cui la riserva allo Stato non potrebbe dedursi dalle

relazioni tecniche di accompagnamento, poiché i provvedimenti

legislativi contengono tutti l'espressa clausola di riserva; e,

d'altro canto, si tratterebbe nella specie di nuove entrate,

legittimamente riservabili allo Stato, in quanto il maggior gettito

conseguirebbe a modificazioni legislative che aumentano la base

imponibile di un tributo già esistente.

Quanto alla quarta censura, l'Avvocatura richiama quanto già

detto in premessa e in relazione alla terza censura. In particolare,

l'art. 16-bis del d.l. n. 41 del 1995 prevede una serie di modifiche

alla disciplina del d.P.R. n. 633 del 1972, ampliando l'ambito

oggettivo delle operazioni imponibili (comma 1, lett. a, e comma 2);

limitando l'area di quelle non imponibili (comma 1, lett. b e c),

oppure determinando la base imponibile di alcune operazioni (comma

3): si tratterebbe dunque di una rimodellazione della preesistente

disciplina dell'IVA, che ne amplia l'area impositiva, riservandone

legittimamente il maggior gettito allo Stato.

Infine, l'Avvocatura afferma che la determinazione delle quote di

incidenza riservate allo Stato sarebbe stata operata con un

meccanismo "indubbiamente corretto ed indiscutibile sul piano della

logicità e della obbiettività". Da una parte, infatti, sono stati

calcolati i maggiori introiti che, per ciascun anno, si prevede di

riscuotere relativamente a ciascun cespite tributario, e raffrontati

al complesso delle entrate per lo stesso cespite, al fine di

individuare la percentuale prevista di incremento; dall'altra parte,

tale percentuale è stata applicata agli omologhi importi riscossi

nello stesso anno nella Regione, al fine di determinare la quota da

riservare allo Stato. A conferma della correttezza del criterio, la

difesa statale ricorda che il carattere necessariamente presuntivo

del procedimento è affiancato dal meccanismo del conguaglio di cui

all'art. 4 del decreto, che opera sulla base dell'aggiornamento delle

percentuali ottenute utilizzando i dati definitivi risultanti dal

rendiconto generale dello Stato per ognuno degli anni di riferimento.

5. - Con sentenza n. 98 del 2000, successiva alla discussione del

conflitto, la Corte, pronunciandosi su distinti ricorsi per

illegittimità costituzionale promossi dalla Regione siciliana, ha

dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154,

e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 7, comma 1,

del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in

materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della

manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 - disposizioni che

stabiliscono la riserva a favore dell'erario statale delle nuove

entrate derivanti dai provvedimenti legislativi in cui esse sono

inserite, e alla cui attuazione, in uno con quella di altre analoghe

clausole di riserva all'erario, provvede il decreto impugnato nel

presente giudizio -, "nella parte in cui dette disposizioni, nello

stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con

decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione

Siciliana al relativo procedimento".

6. - Con ordinanza 13-18 aprile 2000, la Corte, considerato che,

a seguito delle predetta sentenza n. 98 del 2000, il decreto

impugnato, ancorché non censurato dalla ricorrente sotto questo

profilo, risulta, pro parte, in contrasto con le norme legislative

che ne disciplinano il procedimento di formazione, ha disposto il

rinvio del giudizio ad una nuova udienza, nella quale le parti

potessero esprimersi in ordine alla permanenza del loro interesse

alla definizione nel merito del giudizio medesimo.

7. - Il 26 giugno 2000 la Regione ha depositato un atto "di

proposizione, in via incidentale, di questione di legittimità

costituzionale", con il quale, dopo avere richiamato il contenuto

della sentenza n. 98 del 2000, ha ritenuto "imprescindibile"

sollevare, appunto, analoga questione di legittimità costituzionale

delle ulteriori disposizioni legislative di riserva all'erario, di

cui l'impugnato decreto costituisce attuazione.

8. - Nell'imminenza della nuova udienza del 23 gennaio 2001 ha

depositato memoria il Presidente del Consiglio, allegando alcuni

documenti dai quali emergerebbe che lo Stato ha già da tempo dato

avvio al procedimento per l'emanazione di un nuovo decreto di

attuazione delle clausole di riserva delle nuove entrate all'erario

statale, coinvolgendo la Regione Siciliana, con conseguente

prevedibile venir meno dell'interesse alla definizione nel merito

dell'attuale giudizio per conflitto di attribuzioni.

9. - All'esito dell'udienza, la Corte ha pronunciato due distinte

ordinanze.

Con l'ordinanza n. 41 del 2001 la Corte ha sospeso il decreto

impugnato, giudicando sussistenti le gravi ragioni che giustificano

la sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953,

dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al conflitto di

attribuzione fra Stato e Regione, in pendenza del relativo giudizio,

e ciò anche in considerazione del fatto che tale decreto estende i

suoi effetti alle riscossioni dei tributi per gli anni 2000 e

seguenti, e tenendo conto sia dell'entità del pregiudizio

finanziario lamentato dalla ricorrente, sia delle ulteriori more del

giudizio derivanti dalla sospensione del medesimo a seguito della

coeva ordinanza n. 42 del 2001 della stessa Corte.

Con l'ordinanza n. 42 la Corte, considerato che tutte le

disposizioni legislative cui si è inteso dare attuazione con il

decreto impugnato erano, o già dichiarate costituzionalmente

illegittime, ovvero sospette di esserlo per il medesimo motivo,

concernente la mancanza di partecipazione della Regione al

procedimento volto alla loro attuazione; e che tale vizio,

riguardando le stesse basi legali del procedimento di formazione del

decreto ministeriale, incide radicalmente sulla legittimità del

decreto medesimo, e in specie sulla sua idoneità a ledere

attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione siciliana, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana,

all'art. 2 delle norme di attuazione dello stesso statuto, di cui al

d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché al principio di leale

cooperazione fra Stato e Regioni, di tutte le disposizioni di legge

contenenti riserve all'erario di cui il decreto impugnato costituisce

attuazione, e non dichiarate già incostituzionali, e dunque:

dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384

(Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico

impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16,

comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2,

del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi

correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47,

secondo periodo, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure

urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione

nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge

22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, del decreto-legge

20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della

finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge

8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello

stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con

decreto ministeriale, non prevedevano la partecipazione della Regione

Siciliana al relativo procedimento; e dell'art. 18, comma 7, del

decreto legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 243, nella parte in cui non prevedeva che all'attuazione della

riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con

la partecipazione della Regione Siciliana.

10. - Con la sentenza n. 288 del 2001 la Corte ha dichiarato

incostituzionali in parte qua le disposizioni censurate, osservando

che, poiché le clausole di riserva in questione costituiscono un

meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione del

gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso nel

territorio della medesima, e poiché dunque la loro attuazione incide

direttamente sulla effettività della garanzia dell'autonomia

finanziaria regionale, il principio di leale cooperazione esige che

tale meccanismo si attui mediante procedimenti non unilaterali, che

contemplino la partecipazione della Regione interessata.

11. - Per la discussione del conflitto è stata nuovamente

fissata l'udienza pubblica del 12 febbraio 2002, nella quale la

Regione ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso,

mentre l'Avvocatura dello Stato ha fatto presente che, attraverso una

commissione di rappresentanti dello Stato e della Regione Siciliana,

è in corso di elaborazione una determinazione bilaterale dei criteri

di attuazione, che dovrebbe portare al rinnovo del procedimento e del

provvedimento impugnato. Considerato in diritto

1. - La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997

(Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1 gennaio 1997

del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate

finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992), lamentando la

violazione della propria autonomia finanziaria come risultante

dall'art. 36 dello statuto speciale e dalle norme di attuazione di

cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Il decreto impugnato riporta anzitutto, nelle tabelle

dell'allegato A, le previsioni degli incrementi di gettito di imposte

derivanti per gli anni 1997, 1998 e 1999 dall'applicazione di dieci

provvedimenti legislativi, emanati dal 1992 al 1996, che contenevano

clausole di riserva all'erario statale delle maggiori entrate da essi

derivanti, e, nell'allegato B, espone l'incidenza percentuale di tali

incrementi sulle previsioni dei corrispondenti capitoli di entrata

del bilancio dello Stato (art. 1). Sulla predetta base di calcolo,

dispone che gli incaricati della riscossione versino alla Cassa

regionale siciliana le entrate derivanti dai tributi di spettanza

della Regione al netto delle percentuali indicate, da versare

all'erario statale (art. 2). Stabilisce poi che per gli anni 2000 e

seguenti sia versata allo Stato, per i tributi indicati, la stessa

percentuale prevista per il 1999 (art. 3); che gli incaricati della

riscossione operino, sui primi versamenti da effettuare alla Regione,

il recupero delle quote dovute dalla Regione stessa a decorrere dal 1

gennaio 1997, detratte le somme già affluite all'erario statale

(art. 4, commi 1 e 2: su questo punto la previsione del decreto è

stata successivamente modificata da quella del decreto ministeriale

6 maggio 1998, che ha disposto che il recupero fosse effettuato a

decorrere dal 1 gennaio 1999); che i versamenti possano essere

oggetto di conguaglio sulla base dei dati risultanti dal rendiconto

generale dello Stato (art. 4, comma 3).

Secondo la Regione ricorrente, tale provvedimento estenderebbe

indebitamente le previsioni normative di riserva all'erario statale

di nuove entrate, alla cui attuazione esso è inteso, e

interpreterebbe dette previsioni in modo contrastante con i parametri

statutari e di attuazione invocati (da cui discende la possibilità

di riservare allo Stato solo "nuove" entrate tributarie), così

sottraendo alla Regione quote di gettito tributario ad essa

spettanti. La Regione chiede pertanto l'annullamento del decreto

impugnato "nella parte in cui sottrae alla Regione Siciliana, con

effetto dal 1 gennaio 1997, quote di gettito tributario

arbitrariamente incluse tra le nuove entrate riservate all'erario

statale, in forza dei provvedimenti normativi di cui il decreto

censurato costituisce attuazione".

In particolare la Regione lamenta: a) che nel dare attuazione

alla riserva di entrate a favore dello Stato recata dall'art. 13 del

d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 novembre 1992, n. 438, non si sia tenuto conto della

successiva abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge

medesimo, che avrebbe prodotto la cessazione dell'efficacia della

riserva medesima; b) che, sempre con riferimento allo stesso art. 13

del d.l. n. 384 del 1992, si sia erroneamente considerato il

permanere di un maggior gettito conseguente alle disposizioni in tema

di indeducibilità dell'ILOR dal reddito complessivo soggetto a IRPEF

e a IRPEG, pur dopo che l'ILOR è stata in un primo tempo ridotta

nella sua portata, e quindi soppressa; c) che si sia erroneamente

computato un maggior gettito dell'IVA derivante dalla modifica delle

accise su determinati prodotti, derivando tale gettito da un

ampliamento della base imponibile dell'IVA, il che non consentirebbe

di considerarlo riservato all'erario statale; d) che, con riferimento

alla riserva di cui all'art. 47 del decreto-legge 23 febbraio 1995,

n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,

n. 85, si siano erroneamente considerate come nuove entrate

tributarie suscettibili di essere riservate allo Stato quelle

derivanti dall'applicazione dell'IVA sulle importazioni di supporti

informatici e dalle misure antielusive di cui all'art. 16-bis dello

stesso decreto-legge n. 41 del 1995; e) che si prescriva

l'applicazione delle percentuali di riserva all'importo delle

riscossioni previste, indipendentemente dai valori assoluti di

queste, con il recupero delle quote dovute dalla Regione per il 1997,

in modo tale che gli incaricati della riscossione non potrebbero

"avere singolarmente la consapevolezza del raggiunto limite globale

di devoluzione".

2. - Nel corso del giudizio questa Corte (oltre a sospendere

l'esecuzione del decreto impugnato, con ordinanza n. 41 del 2001) -

constatato che il provvedimento censurato si fonda su disposizioni

legislative in parte già dichiarate costituzionalmente illegittime

per non aver previsto la partecipazione della Regione al procedimento

per la loro attuazione, onde ne era venuta a mancare in parte la base

legale, e che le altre disposizioni legislative parimenti attuate

apparivano identiche nella loro portata alle prime, e dunque affette

dallo stesso vizio - ha sollevato in via incidentale di fronte a se

stessa, con ordinanza n. 42 del 2001, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale

siciliano e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché al

principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni, delle rimanenti

clausole legislative di riserva di entrate all'erario statale, cui il

decreto impugnato dà attuazione, nella parte in cui non prevedevano

la partecipazione della Regione al procedimento per la loro

attuazione: illegittimità poi dichiarata con la sentenza n. 288 del

2001.

3. - Il decreto impugnato, in quanto emanato - in applicazione

delle menzionate disposizioni legislative, dichiarate in parte

costituzionalmente illegittime - con un procedimento in cui non è

stata assicurata la partecipazione della Regione, risulta perciò

stesso lesivo delle attribuzioni di questa. Poiché esso, pur sospeso

nella sua efficacia, non è stato formalmente annullato, revocato né

sostituito, e pur dovendosi prendere atto che la sua applicabilità

sarebbe comunque venuta meno a far tempo dal 1 gennaio 2002 in forza

di quanto disposto dall'art. 52, comma 6, della legge 28 dicembre

2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2002), ai cui sensi da tale

data "cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale

già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi

entrate in vigore anteriormente", non resta oggi che annullare il

medesimo decreto, con assorbimento di ogni altro motivo del ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato dare attuazione, con un

procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione

della Regione Siciliana, alle riserve a favore dell'erario statale

del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate emanati

dal 1992 al 1996; e conseguentemente.

Annulla il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il

Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle

riserve all'erario dal 1 gennaio 1997 del gettito derivante dagli

interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia,

emanati dal 1992).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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